Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Infestazioni da formiche condominio

3 agosto 2017
Domanda 3 agosto 2017
Buongiorno
io sono proprietario di un appartamento posto all ultimo piano, sopra c è solo un tetto in legno, senza soffitta, da un mese in bagno ed in camera si verifica una caduta di materiale proveniente dal tetto.
Contattato l'amministrazione ha inviato una ditta specializzata che ha constatato che dal tetto cade del materiale prodotto dall'attività di formiche verificando anche che il nido di partenza è collocato alla base del condominio, essere risalgono il muro esterno del caseggiato ed entrano nel sotto tetto.
A seguito di questo hanno prodotto all'amministratore del condominio un preventivo di spesa che l'amministratore ha girato a tutti i proprietari per l'eventuale firma per accettazione, su 6 proprietari so che 3 hanno firmato e riconsegnato il preventivo, degli altri almeno due sembra siano contrari, non ho idea come siano messi con i millesimi,ho provveduto comunque ad inviare delle foto all'amministratore per fargli vedere il materiale, di fatto legno e coimbetazione del tetto, che regolarmente cade in casa chiedo cosa possiamo fare se per colpa dei proprietari che non vogliono l intervento di disinfestazione la situazione si protrae con continua e giornaliera caduta di materiale, che strumenti ho?
ed in caso di aggravio della situazione, tipo coimbentazione rovinata e conseguenti infiltrazione di acqua conseguente al mancato intervento, le ulteriori spese sono sempre a carico di tutti i proprietari o si possono chiedere i danni a chi non ha voluto effettuare l'intervento di disinfestazione delle formiche?
grazie
Renato, da Malalbergo (BO)

Risposta ADUC
stante l'urgenza e la necessità di effettuare i lavori i passaggi da seguire sono i seguenti.
Inviare, anche a mezzo di un Legale, una lettera di messa in mora rivolta al Condominio ed indirizzata all'amministratore nella quale riepilogherà l'accaduto e manifesterà sia l'urgenza di procedere ai lavori sia di agire nei confronti di chi causerà ritardi per richiedere il risarcimento del danno.
L’amministratore, infatti, ha il potere ed il dovere di ordinare lavori di manutenzione urgente, riferendone poi alla prima assemblea utile.
Lo stesso ha non solo il diritto, ma anche il dovere di decidere l’esecuzione delle opere necessarie a porre immediato rimedio alla situazione anche e soprattutto per evitare responsabilità di tipo penale a proprio carico.
Naturalmente, se l’amministratore, pur essendosi attivato, non potesse in concreto affidare ad alcuno l’esecuzione degli urgenti e necessari lavori, per la carenza di fondi disponibili, e non essendosi i condomini affrettati a fornirgli le risorse necessarie, non può essere ritenuto responsabile, nemmeno penale.
In questo caso sarebbero, invece, i singoli condomini ad essere chiamati a rispondere sia in sede civile che penale per eventuali danni causati dall’omesso intervento urgente.
La legge, infine, legittima anche il singolo condomino ad intervenire a proprie spese in caso d’urgenza per ripristinare beni condominiali carenti di manutenzione e dai quali potesse derivare pericolo anche per i terzi.
In questo caso i lavori urgenti possono essere eseguiti senza preventiva autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore.
Successivamente si potrà e dovrà chiederne il rimborso pro quota agli altri condomini dimostrandone il carattere urgente (attraverso, ad esempio, la perizia di un professionista abilitato).
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