Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Incompatibilità tra scheda madre e processore, i costi spettano a me?

25 marzo 2008
Domanda 25 marzo 2008
Spettabile ADUC,
Circa un mese fa ho acquistato due computer uguali, d'assemblare.
I due pc da subito danno problemi e non oltre il terzo giorno dall'acquisto sono mandati in assistenza.
La storia è molto lunga e macchinosa ma saro breve riassumendo tutto nei minimi termini.
Dopo circa 20 giorni viene riscontrato un'incompatibilità tra processore e scheda madre per tutti e due i pc e un processore guasto per uno dei due.
La soluzione e di cambiare modello di scheda madre ma per avere le stesse funzioni e prestazioni c'è da aggiungere la somma di 40 Euro, inoltre si chiedono anche i soldi per l'assistenza.
Ora chiedo a voi, quest'onere spetta a me?
Per chi mi ha venduto i due pc si, perché non dipende da loro se c'è quest'incompatibilità e in più i loro, operai, hanno lavorato sui computer quindi vanno retribuiti.
Per me è sbagliato perché loro mi hanno venduto due pezzi incompatibili tra loro, chi vende dovrebbe sapere cosa sta vendendo e in più nel mio ufficio è da un mese che sono senza computer e i due nuovi pc sono ormai già usati tra tutte le prove che loro hanno effettuato.
Tutto questo poi non rientra in termini di garanzia del venditore? Compresi gli operai?
Cordiali saluti.
Alessio, da Rocca Priora (RM)

Risposta ADUC
la garanzia del venditore disciplinata dal codice del comsumo vale solo per gli acquisti effettuati da privati (senza partita iva). Se lei rientra in questa categoria, occorre distinguere:
a) se lei ha chiesto al venditore di acquistare i singoli prodotti senza specificare che li voleva assemblare e senza richiedere informazioni circa la possibilita' di farlo, riteniamo che il venditore non abbia responsabilita' ed il tentativo di riparazione (anche se non riuscito) debba essere comunque pagato (art. 2228 c.c.);
b) se, invece, i due computer venivano venduti da assemblare, ma comprensivi dei vari elementi che poi sono risultati avere problemi di compatibilita', allora in questo caso si ha in vizio di conformita' e la conseguente responsabilita' del venditore.
Qui la nostra scheda pratica sulla garanzia legale: clicca qui
Qualora, invece, abbia acquistato con partita iva, e si sia verificato il caso b) il venditore e' comunque responsabile dei danni causati per aver venduto un prodotto che non puo' funzionare, ma valgono le regole del codice civile. I rimedi sono quelli previsti all'art. 1490 c.c e segg., ed i tempi per la denuncia del vizio e per la prescrizione della relativa azione giudiziale sono piu' stretti (1495 c.c.).
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