Cara ADUC
Incasso assegno bancario allo sportello
Domanda
8 novembre 2013
Mi sono vista rifiutare il cambio in contanti di un assegno a me intestato, di un valore inferiore ai 1000,00 euro e per giunta dalla banca e filiale emissarie dell'assegno (ossia la banca dove il mio traente ha il conto corrente). La giustificazione è stata quella delle nuove norme antiriciclaggio. Mi sono innervosita perchè ero sicura che non fosse così. La cosa brutta è che i signori cassieri della banca in questione, non avevano fatto
storie sul cambio dell'assegno in contanti finchè non hanno visto da chi era stato emesso.
Ora, in questi casi come ci dobbiamo comportare?
Ho contattato anche la Banca d'Italia per avere delucidazioni in merito, e anche loro mi hanno risposto che se la banca è la stessa, addirittura la filiale è quella che ha emesso
l'assegno, l'importo dell'assegno è inferiore ai 1000.00 euro...non ci sono motivi validi perchè mi debba essere negato il cambio in contanti.
Se la filiale della banca mi rifiuta il cambio in contanti, anche se non può, cosa devo dire in quei casi?
E se il pagamento è rifiutato per uno scoperto bancario, io ho il diritto di saperlo? Visto che i soldi in questione sono i miei?
Silvia, da Montevarchi (AR)
storie sul cambio dell'assegno in contanti finchè non hanno visto da chi era stato emesso.
Ora, in questi casi come ci dobbiamo comportare?
Ho contattato anche la Banca d'Italia per avere delucidazioni in merito, e anche loro mi hanno risposto che se la banca è la stessa, addirittura la filiale è quella che ha emesso
l'assegno, l'importo dell'assegno è inferiore ai 1000.00 euro...non ci sono motivi validi perchè mi debba essere negato il cambio in contanti.
Se la filiale della banca mi rifiuta il cambio in contanti, anche se non può, cosa devo dire in quei casi?
E se il pagamento è rifiutato per uno scoperto bancario, io ho il diritto di saperlo? Visto che i soldi in questione sono i miei?
Silvia, da Montevarchi (AR)
Risposta ADUC
E' molto probabile sia accaduto ciò che ipotizza: il cassiere si è allarmato dopo aver visto il traente dell'assegno, evidentemente un cliente non proprio di quelli tranquilli. L'importo del titolo, infatti, non è tale da insospettire l'addetto allo sportello in merito alla pretesa di incassarlo per contanti.
Riguardo il diritto del beneficiario di un assegno bancario di incassare allo sportello, invece, la questione è invece meno semplice. Le frodi bancarie sono talmente diffuse che gli istituti hanno il dovere di attrezzarsi per limitarle. Specie quando si tratta di assegni, in cui vi è un rapporto diretto tra banca e cliente che lo emette. I precedenti sono numerosissimi e vi è assodata giurisprudenza che sancisce come l'obbligazione a pagare da parte della banca sussista unicamente nei confronti del proprio cliente perché scaturisce dal rapporto di provvista e dalla convenzione di assegno. Il beneficiario di un assegno non può quindi vantare l'esistenza di un'obbligazione cambiaria in suo favore. La banca è tenuta a eseguire il pagamento su ordine e per conto del cliente che lo ha emesso e non di chi lo riceve. Di qui la mancanza, in via di principio, di un diritto del portatore dell'assegno sulla provvista e di un obbligo cambiario dello sportello. Anche la Cassazione (esempi: 5 agosto 1974, n. 7307; 14 marzo 1997, n. 2303; 18 agosto 1997, n. 7658) obbliga la banca a identificare il cliente mediante le cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo e alla natura del documento. Di conseguenza, in caso di negoziazione di titoli di non irrilevante valore, l'identificazione va effettuata per conoscenza personale o con l' intervento di un notaio. Ciò per adempiere all' obbligazione senza colpa grave. Infatti, l' articolo 1992 del Codice civile dispone che il debitore è liberato dalla sua obbligazione se adempie la prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito senza colpa grave. Per non incorrere in tale responsabilità la banca è tenuta alla verifica dell' integrità fisica del titolo e alla identificazione del possessore presentatore del titolo di credito o per conoscenza personale o con l'intervento di un notaio, mentre non è sufficiente il documento di identificazione.
La banca, tornando al quesito, avrebbe quindi degli appigli -sebbene non molto consistenti- per giustificare il diniego del pagamento dell'assegno. E' ovvio però che alla base vi è stato un preciso intento di non mettere in pagamento il titolo presentato allo sportello per un qualche motivo legato al loro cliente.
Probabile, in questo caso specifico, che a fronte di una sua forte insistenza avrebbero compreso che sarebbe stato meglio non mostrarsi troppo rigidi.
Riguardo il diritto del beneficiario di un assegno bancario di incassare allo sportello, invece, la questione è invece meno semplice. Le frodi bancarie sono talmente diffuse che gli istituti hanno il dovere di attrezzarsi per limitarle. Specie quando si tratta di assegni, in cui vi è un rapporto diretto tra banca e cliente che lo emette. I precedenti sono numerosissimi e vi è assodata giurisprudenza che sancisce come l'obbligazione a pagare da parte della banca sussista unicamente nei confronti del proprio cliente perché scaturisce dal rapporto di provvista e dalla convenzione di assegno. Il beneficiario di un assegno non può quindi vantare l'esistenza di un'obbligazione cambiaria in suo favore. La banca è tenuta a eseguire il pagamento su ordine e per conto del cliente che lo ha emesso e non di chi lo riceve. Di qui la mancanza, in via di principio, di un diritto del portatore dell'assegno sulla provvista e di un obbligo cambiario dello sportello. Anche la Cassazione (esempi: 5 agosto 1974, n. 7307; 14 marzo 1997, n. 2303; 18 agosto 1997, n. 7658) obbliga la banca a identificare il cliente mediante le cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo e alla natura del documento. Di conseguenza, in caso di negoziazione di titoli di non irrilevante valore, l'identificazione va effettuata per conoscenza personale o con l' intervento di un notaio. Ciò per adempiere all' obbligazione senza colpa grave. Infatti, l' articolo 1992 del Codice civile dispone che il debitore è liberato dalla sua obbligazione se adempie la prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito senza colpa grave. Per non incorrere in tale responsabilità la banca è tenuta alla verifica dell' integrità fisica del titolo e alla identificazione del possessore presentatore del titolo di credito o per conoscenza personale o con l'intervento di un notaio, mentre non è sufficiente il documento di identificazione.
La banca, tornando al quesito, avrebbe quindi degli appigli -sebbene non molto consistenti- per giustificare il diniego del pagamento dell'assegno. E' ovvio però che alla base vi è stato un preciso intento di non mettere in pagamento il titolo presentato allo sportello per un qualche motivo legato al loro cliente.
Probabile, in questo caso specifico, che a fronte di una sua forte insistenza avrebbero compreso che sarebbe stato meglio non mostrarsi troppo rigidi.
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