Cara ADUC
Ho diffidato Wind
Domanda
29 marzo 2007
Si rinvia l'allegato trasmesso alcuni minuti or sono, poiche' per un errore tecnico potrebbe trattarsi della versione non aggiornata all'ultimo salvataggio. Alcuni indirizzi e-mail risultavano non funzionanti e sono stati sostituiti. Quindi per taluni destinatari potrebbe trattarsi del primo recapito. Tra gli usernames risultanti sconosciuti, figura 'Gentiloni' sul dominio comunicazioni. it e quindi, per l'inoltro al ministro Gentiloni, si effettuano ulteriori tentativi. In ultima analisi, sara' Camera. Inoltre si aggiunge in questo invio l'indirizzo di Telefono blu - SOS consumatori, in precedenza dimenticato per una svista. Come comunicato all'azienda destinataria della diffida, mi riservo di inviare ulteriori copie per conoscenza al fine di segnalare il caso ad altre associazioni e istituzioni competenti. Scusandomi per l'eventuale disagio arrecato dal disguido (in particolare con lo staff legale del Movimento difesa del cittadino, che aveva gia' risposto), porgo a tutti i miei migliori saluti.
Amedeo
----------
A: Da alcune settimane la società in indirizzo, di séguito «Wind», sta progressivamente inviando alle proprie utenze prepagate alle quali è associato il piano tariffario Wind short messages con i quali si informa il cliente di un passaggio d'ufficio, con effetto a partire dal 1º maggio p.v., al piano Wind 12, previsto dall'offerta lanciata successivamente al decreto-legge 31 gennaio 2007, nº 7, noto come Bersani-bis, invitandolo a chiamare il 158 per ottenere maggiori informazioni. Innanzitutto, è da evidenziare che il sistema automatico collegato al numero 158 risponde fornendo informazioni sul cambio delle condizioni economiche solo se il numero viene formulato da un'utenza di telefonia mobile sulla quale sia pervenuto il messaggio di cui sopra, mentre invita a riagganciare e selezionare il 155 se contattato da rete fissa o da altre utenze di telefonia mobile, anche della stessa Wind. Questo farebbe pensare che non tutte le utenze attive con piano tariffario Wind 10 sono interessate dall'iniziativa, e cioè che Wind abbia escluso un determinato segmento di clienti evidentemente più remunerativi; oppure, semplicemente, l'azienda non vuole portare a conoscenza della cosa chi non ha Wind 10. Comunque, la mia utenza con numero (contratto), come da messaggio del 23 marzo u.s., rientra nell'iniziativa. Diritto applicabile. Apprendo attraverso organi di informazione specializzati che gli operatori (mi sembra ridicolo chiamarli consulenti) del 155, se interrogati in merito, riferirebbero che l'iniziativa è conforme alle condizioni di contratto, più specificatamente agli articoli 2.4 e 3.3. Qualcun altro tirerebbe in ballo la carta dei servizi, che non c'entra assolutamente niente. Mi viene spontaneo pensare che gli operatori abbiano subìto un indottrinamento da parte delle alte dirigenze di Wind: come ho avuto ampiamente modo di sperimentare, nonostante sulla medesima carta dei servizi ci sia scritto che il 155 è a disposizione per fornire informazioni su di essa, sino a due settimane or sono la grande maggioranza di essi non sapeva neanche cosa fosse, e vi assicuro che la mia indagine è stata condotta su un campione statisticamente rilevante. Tornando al merito delle informazioni diffuse, sarebbe interessante capire a quali condizioni si fa riferimento, dal momento che il contratto di acquisto delle carte prepagate Wind si perfeziona oralmente: la modulistica non contiene alcuna norma contrattuale, ma serve per la mera raccolta dei dati. Non riporta infatti da nessuna parte le condizioni del servizio, ma solo una guida alla compilazione e l'informativa sul trattamento dei dati personali; la firma esprime il consenso, peraltro non obbligatorio, al loro trattamento per finalità diverse rispetto a quelle necessarie per l'erogazione del servizio. Nessun rivenditore con cui abbia avuto a che fare illustra le condizioni e richiedendo la spedizione della SIM a domicilio dall'area Passa a Wind; del sito web www.155.it insieme ad essa viene inviato solo il modulo di cui sopra, unitamente a materiale promo-pubblicitario le cui informazioni hanno valore contrattuale, e non riportano che Wind si riserva di modificare le condizioni economiche, con o senza preavviso. D'altro canto, anche se riportassero tale informazione, essa sarebbe nulla, poiché, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole di questo genere, comportanti un evidente squilibrio tra il potere del fornitore del servizio e gli obblighi dell'altro contraente, vanno specificamente approvate per iscritto (e, ai sensi dell'articolo 1325, ultimo comma, quando la legge richiede la forma verba volant). D'altro canto, se pure avessi approvato specificamente per iscritto una clausola con la quale Wind si riservava di modificare unilateralmente le condizioni economiche, tale clausola sarebbe comunque nulla ai sensi della normativa comunitaria vigente, la quale vieta l'apposizione di clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore. Nell'ordinamento interno tale normativa è stata recepita dal codice del consumo (emanato con decreto legislativo 6 settembre 2005, nº 206), il quale tipizza una grande quantità di clausole vessatorie nei contratti tra professionisti e consumatori (per le nozioni di professionista e consumatore si vedano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, lettera c e l'articolo 3, comma 1, lettera a dello stesso codice), tra cui anche, all'articolo 33, comma 1, lettera m, la modifica unilaterale di singole condizioni contrattuali o caratteristiche del prodotto o servizio «senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso», stabilendo, al comma 1 dell'articolo 36, la nullità di tali clausole «mentre il contratto rimane valido per il resto». Sono parimenti da ritenersi nulle le condizioni di utilizzo del servizio mobile prepagato riportate su alcune pagine web di Wind, che sono un coacervo di clausole vessatorie (se pure non fossero tutte vessatorie, ne sono talmente tante che, eliminate, svuotano il testo rimanente di ogni significato). Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 1º agosto 2003, nº 259 (codice delle comunicazione elettroniche), Wind avrebbe dovuto informarmi almeno un mese prima della modifica delle condizioni permettendomi di recedere senza oneri. Occorre in primo luogo precisare che Wind non mi ha avvisato in una forma idonea, non potendosi presumere che la comunicazione mediante short message service venga recepita da parte del cliente per diverse motivazioni (inintelligibilità da parte di alcune categorie di persone, come gli anziani; probabilità di mancato recapito relativamente elevate; non è detto che il cliente abbia il cellulare sempre acceso e con la stessa SIM inserita e la rete effettua tentativi di ritrasmissione per un periodo limitato di tempo). Assurdo che la stessa Wind poi pretende che i clienti le inviino comunicazioni scritte per richiedere praticamente qualsiasi cosa. Nella comunicazione, soprattutto, Wind non mi ha illustrato le modalità di recesso, che non deve comportare penali e deve prevedere la restituzione del credito. Raffronti con i comportamenti di operatori concorrenti. Analizzando inoltre il comportamento tenuto anni dagli altri operatori di telefonia mobile, compresa la cessata Blu, mai si riscontra una condotta simile, neanche prima dell'emanazione del codice del consumo e a dire il vero neanche prima dell'emanazione del codice delle comunicazioni elettroniche. Nella storia della telefonia mobile italiana, a parte i cambi di denominazione commerciale di piani tariffari rimasti identici nelle condizioni, si riscontrano solo due casi di cambiamento in massa delle condizioni economiche applicate ai clienti. Primo caso. L'allora Telecom Italia mobile, poi Tim Italia, oggi fusa per incorporazione in Telecom Italia, annunciò una rimodulazione dei profili che prevedevano meccanismi di autoricarica sul traffico entrante, prevedendo che essi non si sarebbero più ricaricati per il traffico ricevuto da utenze Tim alle quali tale traffico veniva tariffato non mediante decremento del credito telefonico acquistato, ma attraverso altre modalità (per esempio bonus promozionale). Tale rimodulazione fu applicata esclusivamente a coloro che avrebbero richiesto l'attivazione i piani tariffari o le opzioni interessate successivamente a una certa data. Per tutti gli altri, una ricarica a pagamento avrebbe confermato la volontà di accettare la rimodulazione. Poiché l'erogazione di ciascun bonus autoricarica determinava l'estensione di validità dell'utenza per un tempo pari a quello delle ricariche a pagamento, molte persone non hanno più ricaricato le loro utenze per evitare la rimodulazione, estendendo la loro validità semplicemente ricevendo telefonate, tant'è che oggi, a distanza di anni, sono ancora in circolazione utenze con piano tariffario Autoricarica 190 non rimodulato e hanno assunto anche un ragguardevole valore di mercato nelle aste online. Secondo caso. Prima dell'introduzione dell'euro come moneta corrente, Omnitel Pronto Italia, oggi Vodafone Omnitel, offriva dei piani tariffari con i quali era possibile visualizzare il decremento del traffico telefonico direttamente sul display del proprio telefono cellulare, grazie a un meccanismo basato sull'utilizzo dei codici PIN2 e PUK2, non resi noti al cliente. In un ottica lungimirante, l'azienda, non essendo possibile erogare il servizio di cash on display in euro per motivi tecnici, aveva cessato la commercializzazione di tali piani già poco dopo che l'euro era stato adottato come moneta ufficiale (utilizzabile per la contabilità e le operazioni di banca, ma non circolante). I vecchi clienti furono invitati a migrare al borsellino elettronico centralizzato in euro passando, senza spese, a un piano tariffario della nuova offerta. Per i titolari del piano Nuovo Personal 195 con la fascia sera questo avrebbe determinato un aggravio dei costi, mentre in tutti gli altri casi le nuove condizioni sarebbero state più favorevoli. Per questa ragione, l'azienda aveva creato un piano riservato al passaggio dal Nuovo Personal 195 sera, denominato Sera ricaricabile in euro, assolutamente identico a questo. Ciononostante, non effettuò le migrazioni senza il consenso di ogni singolo cliente, evidentemente per due ragioni. In primo luogo, è vero che il passaggio dal Nuovo Personal 195 sera al Sera ricaricabile in euro non avrebbe cambiato una sola condizione economica, ma avrebbe comportato la cessazione della prestazione di cash on display, il che, nell'ottica aziendale, forse anche eccessivamente zelante, avrebbe rappresentato un inadempimento contrattuale. In secundis, è vero che il passaggio dagli altri piani tariffari in lire ai piani tariffari della nuova offerta avrebbe cambiato le condizioni economiche in senso migliorativo per tutti (vale a dire che per ciascuna direttrice di traffico con i piani nuovi si spendeva lo stesso o meno rispetto a quelli vecchi), ma i piani della nuova offerta erano diversi e pertanto si riteneva di lasciare al cliente la facoltà di scelta. L'azienda ha insomma, dimostrando grande correttezza, ritenuto opportuno richiedere ai suoi clienti l'espresso consenso alla migrazione sulla nuova piattaforma con il borsellino elettronico centralizzato, informandoli che se avessero accettato avrebbero perso questa funzione. Chi non ha prestato il consenso per affezione alla lira, banale negligenza o semplice pigrizia è rimasto con il traffico visualizzato sul display in lire, o meglio in unità di traffico telefonico, acquistate in euro a blocchi da diecimila (10000 UTT per 5.16 euro). In questo modo, si era aggirato l'ostacolo rappresentato dal fatto che la lira non avesse più corso legale, rispettando appieno il contratto (che prevedeva la visualizzazione del traffico sul display, non del traffico in lire sul display, e in euro non era possibile). Il primo caso costituì, com'è palese, un mero tentativo di mettersi al riparo da usi impropri del servizio: ciascun bonus consentiva di telefonare concorrendo alla generazione di un bonus anche sull'utenza destinataria della chiamata; è facile dunque immaginare che molti acquistavano due schede e sfruttavano le promozioni sul traffico al fine di autoricaricarsele reciprocamente, innescando un circolo vizioso che consentiva praticamente di usare il servizio gratuitamente. Infatti ogni bonus ricevuto estendeva il periodo di validità della carta per dodici mesi, tale bonus, unitamente a quello accumulato mediante chiamate ricevute da terzi, veniva utilizzato per ricaricare l’altra carta, e così via. Nonostante si trattasse di comportamenti al limite della frode, l'azienda non ha disposto un cambio coattivo delle condizioni economiche. Ancora oggi su eBay si vendono Tim cards con piano Autoricarica 1 non rimodulato, con crediti di svariate centinaia e a volte anche migliaia di euro, che i rivenditori pubblicizzano come investimenti, poiché dato l'ammontare nominale del traffico, non soggetto ad alcuna limitazione d'uso, l'acquirente le può usare per chiamare gratis, senza ricaricare mai per evitare la rimodulazione del piano ed estendendone la validità semplicemente sfruttando il meccanismo di autoricarica in ingresso, mediante la ricezione di non meno di cinquanta minuti di telefonate all'anno, vale a dire appena tre brevi telefonate al mese. L'esperienza di Telecom Italia tra l'altro non è servita al nuovo entrante H3G, il quale ha commesso lo stesso errore con il piano tariffario SuperTua più, anzi ha fatto anche di peggio perché tale piano si ricarica anche con i messaggi di testo provenienti da numeri sconosciuti, compresi quelli inviati gratuitamente tramite Internet. Il piano è stato ritirato dal commercio e sostituito da Super3, che presenta delle limitazioni (massimo 333 euro di bonus al mese fruibile esclusivamente nel mese solare di erogazione), ma chi aveva il piano non più commercializzato continua ad averlo e le utenze con tale piano prive di traffico incluso vengono oggi cedute su eBay a non meno di 70 euro (ce ne sono alcune in vendita a circa mille euro con un traffico incluso, evidentemente derivante da autoricarica, di novemila!). Nel secondo caso la difficoltà tecnica di convertire la valuta memorizzata sulle carte SIM, e l'esigenza di abbandonare una tecnologia obsoleta, comportavano, con il passaggio all'euro, la necessità di centralizzare il contatore del traffico telefonico. Ciò avrebbe fatto meno un preciso impegno contrattuale dell'azienda, per quanto non determinante per la fruizione del servizio: quello di offrire una prestazione che consentisse di tenere sotto controllo la spesa durante la conversazione. Pertanto l'azienda ha praticamente chiesto il permesso ai propri clienti di offrir loro condizioni economiche più vantaggiose, offerte in cambio del presunto fastidio derivante dalla cessazione di questa prestazione. Wind invece, arbitrariamente, vorrebbe cambiare a me e a chissà quanti altri clienti, in senso assolutamente peggiorativo a prescindere dalla tipologia di traffico effettuata, il piano tariffario, perché secondo i suoi vertici noi dovremmo controbilanciare le maggiori spese derivanti dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto Bersani. Ho dovuto tirare fuori le leggi, ma esistono anche il buon senso, la correttezza e la trasparenza, virtù che, come dimostrano i due esempi sopra riportato, sono state in qualche caso dimostrate dai concorrenti, mai da Wind, proprio l'azienda che al suo ingresso sul mercato fece della trasparenza il suo cavallo di battaglia. Evidentemente si trattava solo di un claim pubblicitario. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra: diffido Wind dal modificare le condizioni economiche del contratto numero W e di qualsiasi altra utenza, fissa e mobile, riconducibile alla mia persona (codice fiscale, codice cliente Wind a me noto, ma non è da escludere l esistenza di ulteriori anagrafiche essendo stato cliente sia di Infostrada sia di Wind prima della fusione pe incorporazione della prima nella seconda, nonché cliente Blu) invito Wind a sottoporre alla mia attenzione con congruo preavviso, qualora lo ritenesse opportuno, una formale proposta di modifica delle condizioni del contratto. Mi riservo di comunicare l'eventuale accettazione della proposta di cui sopra per iscritto, nei termini che mi saranno indicati, non inferiori in ogni caso a giorni 30 (trenta). L'accettazione non potrà intervenire tacitamente, in ottemperanza al codice del consumo, che vieta espressamente l'interpretazione del silenzio come assenso. Pertanto, trascorso infruttuosamente il termine concessomi, la proposta s intenderà non accettata, e Wind dovrà ottemperare agli obblighi infra descritti. In caso di mancata accettazione dell'eventuale proposta da parte mia, è fatto obbligo a Wind: di permettermi di usufruire del traffico telefonico già disponibile sulle utenze alle condizioni economiche vigenti al momento del suo acquisto, fatta salva ogni successiva espressa richiesta contraria da parte mia (per esempio a séguito della commercializzazione di nuove offerte che dovessi ritenere più convenienti); (o, in alternativa) di consentirmi di portare secondo le consuete modalità il numero sulla rete di un altro gestore restituendomi l'importo del traffico risultante abbinato all'utenza al momento del cut over secondo una modalità da concordarsi; (o, in alternativa) di restituirmi sin da subito l'importo del traffico risultante abbinato all'utenza secondo una modalità da concordarsi, senza effettuare cessazione dell'utenza (onde consentirmi di portarne il numero sulla rete di altro gestore). In ogni caso, non accetterò il rimborso mediante il trasferimento su altra utenza prepagata (perché se rimanesse sotto forma di traffico telefonico sarei costretto a spenderlo secondo condizioni che non avrei accettato) né la compensazione di fatture. L'aggettivo «congruo» non esprime evidentemente un termine perentorio ma invita a ispirarsi a presumibilmente ordinari criteri di ragionevolezza. Se non riceverò risposta alla presente nei tempi stabiliti dalla carta dei servizi (ora è il caso di tirarla in ballo) per i reclami mi vedrò costretto ad adire le vie legali, richiedendovi anche il risarcimento del danno subìto (compreso quello non patrimoniale), nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla carta stessa. Resta inteso che in caso di mancata risoluzione definitiva della problematica entro il 1º maggio adopererò l'utenza ritenendo valide le condizioni economiche previgenti. Ciò significa che Wind deve immediatamente disporre la sospensione del passaggio sino alla risoluzione della controversia. Altrimenti, intervento la variazione sui vostri sistemi trascorsa la data di cui sopra, richiederò il risarcimento del danno patrimoniale derivante, ovverosia utilizzerò il servizio tenendo presente condizioni economiche che riconosco valide e vi richiederò nelle sedi opportune di rifondermi la differenza, oltre le spese della contabilità.
Amedeo
----------
A: Da alcune settimane la società in indirizzo, di séguito «Wind», sta progressivamente inviando alle proprie utenze prepagate alle quali è associato il piano tariffario Wind short messages con i quali si informa il cliente di un passaggio d'ufficio, con effetto a partire dal 1º maggio p.v., al piano Wind 12, previsto dall'offerta lanciata successivamente al decreto-legge 31 gennaio 2007, nº 7, noto come Bersani-bis, invitandolo a chiamare il 158 per ottenere maggiori informazioni. Innanzitutto, è da evidenziare che il sistema automatico collegato al numero 158 risponde fornendo informazioni sul cambio delle condizioni economiche solo se il numero viene formulato da un'utenza di telefonia mobile sulla quale sia pervenuto il messaggio di cui sopra, mentre invita a riagganciare e selezionare il 155 se contattato da rete fissa o da altre utenze di telefonia mobile, anche della stessa Wind. Questo farebbe pensare che non tutte le utenze attive con piano tariffario Wind 10 sono interessate dall'iniziativa, e cioè che Wind abbia escluso un determinato segmento di clienti evidentemente più remunerativi; oppure, semplicemente, l'azienda non vuole portare a conoscenza della cosa chi non ha Wind 10. Comunque, la mia utenza con numero (contratto), come da messaggio del 23 marzo u.s., rientra nell'iniziativa. Diritto applicabile. Apprendo attraverso organi di informazione specializzati che gli operatori (mi sembra ridicolo chiamarli consulenti) del 155, se interrogati in merito, riferirebbero che l'iniziativa è conforme alle condizioni di contratto, più specificatamente agli articoli 2.4 e 3.3. Qualcun altro tirerebbe in ballo la carta dei servizi, che non c'entra assolutamente niente. Mi viene spontaneo pensare che gli operatori abbiano subìto un indottrinamento da parte delle alte dirigenze di Wind: come ho avuto ampiamente modo di sperimentare, nonostante sulla medesima carta dei servizi ci sia scritto che il 155 è a disposizione per fornire informazioni su di essa, sino a due settimane or sono la grande maggioranza di essi non sapeva neanche cosa fosse, e vi assicuro che la mia indagine è stata condotta su un campione statisticamente rilevante. Tornando al merito delle informazioni diffuse, sarebbe interessante capire a quali condizioni si fa riferimento, dal momento che il contratto di acquisto delle carte prepagate Wind si perfeziona oralmente: la modulistica non contiene alcuna norma contrattuale, ma serve per la mera raccolta dei dati. Non riporta infatti da nessuna parte le condizioni del servizio, ma solo una guida alla compilazione e l'informativa sul trattamento dei dati personali; la firma esprime il consenso, peraltro non obbligatorio, al loro trattamento per finalità diverse rispetto a quelle necessarie per l'erogazione del servizio. Nessun rivenditore con cui abbia avuto a che fare illustra le condizioni e richiedendo la spedizione della SIM a domicilio dall'area Passa a Wind; del sito web www.155.it insieme ad essa viene inviato solo il modulo di cui sopra, unitamente a materiale promo-pubblicitario le cui informazioni hanno valore contrattuale, e non riportano che Wind si riserva di modificare le condizioni economiche, con o senza preavviso. D'altro canto, anche se riportassero tale informazione, essa sarebbe nulla, poiché, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole di questo genere, comportanti un evidente squilibrio tra il potere del fornitore del servizio e gli obblighi dell'altro contraente, vanno specificamente approvate per iscritto (e, ai sensi dell'articolo 1325, ultimo comma, quando la legge richiede la forma verba volant). D'altro canto, se pure avessi approvato specificamente per iscritto una clausola con la quale Wind si riservava di modificare unilateralmente le condizioni economiche, tale clausola sarebbe comunque nulla ai sensi della normativa comunitaria vigente, la quale vieta l'apposizione di clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore. Nell'ordinamento interno tale normativa è stata recepita dal codice del consumo (emanato con decreto legislativo 6 settembre 2005, nº 206), il quale tipizza una grande quantità di clausole vessatorie nei contratti tra professionisti e consumatori (per le nozioni di professionista e consumatore si vedano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, lettera c e l'articolo 3, comma 1, lettera a dello stesso codice), tra cui anche, all'articolo 33, comma 1, lettera m, la modifica unilaterale di singole condizioni contrattuali o caratteristiche del prodotto o servizio «senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso», stabilendo, al comma 1 dell'articolo 36, la nullità di tali clausole «mentre il contratto rimane valido per il resto». Sono parimenti da ritenersi nulle le condizioni di utilizzo del servizio mobile prepagato riportate su alcune pagine web di Wind, che sono un coacervo di clausole vessatorie (se pure non fossero tutte vessatorie, ne sono talmente tante che, eliminate, svuotano il testo rimanente di ogni significato). Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 1º agosto 2003, nº 259 (codice delle comunicazione elettroniche), Wind avrebbe dovuto informarmi almeno un mese prima della modifica delle condizioni permettendomi di recedere senza oneri. Occorre in primo luogo precisare che Wind non mi ha avvisato in una forma idonea, non potendosi presumere che la comunicazione mediante short message service venga recepita da parte del cliente per diverse motivazioni (inintelligibilità da parte di alcune categorie di persone, come gli anziani; probabilità di mancato recapito relativamente elevate; non è detto che il cliente abbia il cellulare sempre acceso e con la stessa SIM inserita e la rete effettua tentativi di ritrasmissione per un periodo limitato di tempo). Assurdo che la stessa Wind poi pretende che i clienti le inviino comunicazioni scritte per richiedere praticamente qualsiasi cosa. Nella comunicazione, soprattutto, Wind non mi ha illustrato le modalità di recesso, che non deve comportare penali e deve prevedere la restituzione del credito. Raffronti con i comportamenti di operatori concorrenti. Analizzando inoltre il comportamento tenuto anni dagli altri operatori di telefonia mobile, compresa la cessata Blu, mai si riscontra una condotta simile, neanche prima dell'emanazione del codice del consumo e a dire il vero neanche prima dell'emanazione del codice delle comunicazioni elettroniche. Nella storia della telefonia mobile italiana, a parte i cambi di denominazione commerciale di piani tariffari rimasti identici nelle condizioni, si riscontrano solo due casi di cambiamento in massa delle condizioni economiche applicate ai clienti. Primo caso. L'allora Telecom Italia mobile, poi Tim Italia, oggi fusa per incorporazione in Telecom Italia, annunciò una rimodulazione dei profili che prevedevano meccanismi di autoricarica sul traffico entrante, prevedendo che essi non si sarebbero più ricaricati per il traffico ricevuto da utenze Tim alle quali tale traffico veniva tariffato non mediante decremento del credito telefonico acquistato, ma attraverso altre modalità (per esempio bonus promozionale). Tale rimodulazione fu applicata esclusivamente a coloro che avrebbero richiesto l'attivazione i piani tariffari o le opzioni interessate successivamente a una certa data. Per tutti gli altri, una ricarica a pagamento avrebbe confermato la volontà di accettare la rimodulazione. Poiché l'erogazione di ciascun bonus autoricarica determinava l'estensione di validità dell'utenza per un tempo pari a quello delle ricariche a pagamento, molte persone non hanno più ricaricato le loro utenze per evitare la rimodulazione, estendendo la loro validità semplicemente ricevendo telefonate, tant'è che oggi, a distanza di anni, sono ancora in circolazione utenze con piano tariffario Autoricarica 190 non rimodulato e hanno assunto anche un ragguardevole valore di mercato nelle aste online. Secondo caso. Prima dell'introduzione dell'euro come moneta corrente, Omnitel Pronto Italia, oggi Vodafone Omnitel, offriva dei piani tariffari con i quali era possibile visualizzare il decremento del traffico telefonico direttamente sul display del proprio telefono cellulare, grazie a un meccanismo basato sull'utilizzo dei codici PIN2 e PUK2, non resi noti al cliente. In un ottica lungimirante, l'azienda, non essendo possibile erogare il servizio di cash on display in euro per motivi tecnici, aveva cessato la commercializzazione di tali piani già poco dopo che l'euro era stato adottato come moneta ufficiale (utilizzabile per la contabilità e le operazioni di banca, ma non circolante). I vecchi clienti furono invitati a migrare al borsellino elettronico centralizzato in euro passando, senza spese, a un piano tariffario della nuova offerta. Per i titolari del piano Nuovo Personal 195 con la fascia sera questo avrebbe determinato un aggravio dei costi, mentre in tutti gli altri casi le nuove condizioni sarebbero state più favorevoli. Per questa ragione, l'azienda aveva creato un piano riservato al passaggio dal Nuovo Personal 195 sera, denominato Sera ricaricabile in euro, assolutamente identico a questo. Ciononostante, non effettuò le migrazioni senza il consenso di ogni singolo cliente, evidentemente per due ragioni. In primo luogo, è vero che il passaggio dal Nuovo Personal 195 sera al Sera ricaricabile in euro non avrebbe cambiato una sola condizione economica, ma avrebbe comportato la cessazione della prestazione di cash on display, il che, nell'ottica aziendale, forse anche eccessivamente zelante, avrebbe rappresentato un inadempimento contrattuale. In secundis, è vero che il passaggio dagli altri piani tariffari in lire ai piani tariffari della nuova offerta avrebbe cambiato le condizioni economiche in senso migliorativo per tutti (vale a dire che per ciascuna direttrice di traffico con i piani nuovi si spendeva lo stesso o meno rispetto a quelli vecchi), ma i piani della nuova offerta erano diversi e pertanto si riteneva di lasciare al cliente la facoltà di scelta. L'azienda ha insomma, dimostrando grande correttezza, ritenuto opportuno richiedere ai suoi clienti l'espresso consenso alla migrazione sulla nuova piattaforma con il borsellino elettronico centralizzato, informandoli che se avessero accettato avrebbero perso questa funzione. Chi non ha prestato il consenso per affezione alla lira, banale negligenza o semplice pigrizia è rimasto con il traffico visualizzato sul display in lire, o meglio in unità di traffico telefonico, acquistate in euro a blocchi da diecimila (10000 UTT per 5.16 euro). In questo modo, si era aggirato l'ostacolo rappresentato dal fatto che la lira non avesse più corso legale, rispettando appieno il contratto (che prevedeva la visualizzazione del traffico sul display, non del traffico in lire sul display, e in euro non era possibile). Il primo caso costituì, com'è palese, un mero tentativo di mettersi al riparo da usi impropri del servizio: ciascun bonus consentiva di telefonare concorrendo alla generazione di un bonus anche sull'utenza destinataria della chiamata; è facile dunque immaginare che molti acquistavano due schede e sfruttavano le promozioni sul traffico al fine di autoricaricarsele reciprocamente, innescando un circolo vizioso che consentiva praticamente di usare il servizio gratuitamente. Infatti ogni bonus ricevuto estendeva il periodo di validità della carta per dodici mesi, tale bonus, unitamente a quello accumulato mediante chiamate ricevute da terzi, veniva utilizzato per ricaricare l’altra carta, e così via. Nonostante si trattasse di comportamenti al limite della frode, l'azienda non ha disposto un cambio coattivo delle condizioni economiche. Ancora oggi su eBay si vendono Tim cards con piano Autoricarica 1 non rimodulato, con crediti di svariate centinaia e a volte anche migliaia di euro, che i rivenditori pubblicizzano come investimenti, poiché dato l'ammontare nominale del traffico, non soggetto ad alcuna limitazione d'uso, l'acquirente le può usare per chiamare gratis, senza ricaricare mai per evitare la rimodulazione del piano ed estendendone la validità semplicemente sfruttando il meccanismo di autoricarica in ingresso, mediante la ricezione di non meno di cinquanta minuti di telefonate all'anno, vale a dire appena tre brevi telefonate al mese. L'esperienza di Telecom Italia tra l'altro non è servita al nuovo entrante H3G, il quale ha commesso lo stesso errore con il piano tariffario SuperTua più, anzi ha fatto anche di peggio perché tale piano si ricarica anche con i messaggi di testo provenienti da numeri sconosciuti, compresi quelli inviati gratuitamente tramite Internet. Il piano è stato ritirato dal commercio e sostituito da Super3, che presenta delle limitazioni (massimo 333 euro di bonus al mese fruibile esclusivamente nel mese solare di erogazione), ma chi aveva il piano non più commercializzato continua ad averlo e le utenze con tale piano prive di traffico incluso vengono oggi cedute su eBay a non meno di 70 euro (ce ne sono alcune in vendita a circa mille euro con un traffico incluso, evidentemente derivante da autoricarica, di novemila!). Nel secondo caso la difficoltà tecnica di convertire la valuta memorizzata sulle carte SIM, e l'esigenza di abbandonare una tecnologia obsoleta, comportavano, con il passaggio all'euro, la necessità di centralizzare il contatore del traffico telefonico. Ciò avrebbe fatto meno un preciso impegno contrattuale dell'azienda, per quanto non determinante per la fruizione del servizio: quello di offrire una prestazione che consentisse di tenere sotto controllo la spesa durante la conversazione. Pertanto l'azienda ha praticamente chiesto il permesso ai propri clienti di offrir loro condizioni economiche più vantaggiose, offerte in cambio del presunto fastidio derivante dalla cessazione di questa prestazione. Wind invece, arbitrariamente, vorrebbe cambiare a me e a chissà quanti altri clienti, in senso assolutamente peggiorativo a prescindere dalla tipologia di traffico effettuata, il piano tariffario, perché secondo i suoi vertici noi dovremmo controbilanciare le maggiori spese derivanti dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto Bersani. Ho dovuto tirare fuori le leggi, ma esistono anche il buon senso, la correttezza e la trasparenza, virtù che, come dimostrano i due esempi sopra riportato, sono state in qualche caso dimostrate dai concorrenti, mai da Wind, proprio l'azienda che al suo ingresso sul mercato fece della trasparenza il suo cavallo di battaglia. Evidentemente si trattava solo di un claim pubblicitario. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra: diffido Wind dal modificare le condizioni economiche del contratto numero W e di qualsiasi altra utenza, fissa e mobile, riconducibile alla mia persona (codice fiscale, codice cliente Wind a me noto, ma non è da escludere l esistenza di ulteriori anagrafiche essendo stato cliente sia di Infostrada sia di Wind prima della fusione pe incorporazione della prima nella seconda, nonché cliente Blu) invito Wind a sottoporre alla mia attenzione con congruo preavviso, qualora lo ritenesse opportuno, una formale proposta di modifica delle condizioni del contratto. Mi riservo di comunicare l'eventuale accettazione della proposta di cui sopra per iscritto, nei termini che mi saranno indicati, non inferiori in ogni caso a giorni 30 (trenta). L'accettazione non potrà intervenire tacitamente, in ottemperanza al codice del consumo, che vieta espressamente l'interpretazione del silenzio come assenso. Pertanto, trascorso infruttuosamente il termine concessomi, la proposta s intenderà non accettata, e Wind dovrà ottemperare agli obblighi infra descritti. In caso di mancata accettazione dell'eventuale proposta da parte mia, è fatto obbligo a Wind: di permettermi di usufruire del traffico telefonico già disponibile sulle utenze alle condizioni economiche vigenti al momento del suo acquisto, fatta salva ogni successiva espressa richiesta contraria da parte mia (per esempio a séguito della commercializzazione di nuove offerte che dovessi ritenere più convenienti); (o, in alternativa) di consentirmi di portare secondo le consuete modalità il numero sulla rete di un altro gestore restituendomi l'importo del traffico risultante abbinato all'utenza al momento del cut over secondo una modalità da concordarsi; (o, in alternativa) di restituirmi sin da subito l'importo del traffico risultante abbinato all'utenza secondo una modalità da concordarsi, senza effettuare cessazione dell'utenza (onde consentirmi di portarne il numero sulla rete di altro gestore). In ogni caso, non accetterò il rimborso mediante il trasferimento su altra utenza prepagata (perché se rimanesse sotto forma di traffico telefonico sarei costretto a spenderlo secondo condizioni che non avrei accettato) né la compensazione di fatture. L'aggettivo «congruo» non esprime evidentemente un termine perentorio ma invita a ispirarsi a presumibilmente ordinari criteri di ragionevolezza. Se non riceverò risposta alla presente nei tempi stabiliti dalla carta dei servizi (ora è il caso di tirarla in ballo) per i reclami mi vedrò costretto ad adire le vie legali, richiedendovi anche il risarcimento del danno subìto (compreso quello non patrimoniale), nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla carta stessa. Resta inteso che in caso di mancata risoluzione definitiva della problematica entro il 1º maggio adopererò l'utenza ritenendo valide le condizioni economiche previgenti. Ciò significa che Wind deve immediatamente disporre la sospensione del passaggio sino alla risoluzione della controversia. Altrimenti, intervento la variazione sui vostri sistemi trascorsa la data di cui sopra, richiederò il risarcimento del danno patrimoniale derivante, ovverosia utilizzerò il servizio tenendo presente condizioni economiche che riconosco valide e vi richiederò nelle sedi opportune di rifondermi la differenza, oltre le spese della contabilità.
Risposta ADUC
La ringraziamo della mail che ci ha inviato per conoscenza.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti