Cara ADUC
H3G - rimodulazione dei piani tariffari
Domanda
7 giugno 2007
Vi scrivo per mettervi a conoscenza di quello che potrebbe rivelarsi un grave torto fatto dalle aziende a danno degli utenti. Sembra accertato che, dalla convention degli operatori del settore di "H3G" effettuata il 28-29-30/5/2007 in Turchia, le dirigenze dell'operatore "Tre Italia" abbiano deciso di recuperare il mancato introito dei costi di ricarica e delle precedenti strategie commerciali applicando un aumento del 20% ad alcune tariffe vigenti sia sottoscrivibili che non piu' attivabili. Tale manovra si fonda su una clausola del contratto che prevedrebbe la rimodulazione unilaterale. Articolo 22 - Modifiche dei Servizi 22.1 - "3" si riserva la facolta' di modificare le caratteristiche tecniche dei Servizi nonche' le Condizioni Generali di Contratto, la Carta dei Servizi ed i regolamenti di servizio, per sopravvenute esigenze tecniche ed organizzative di carattere generale, quali, a titolo esemplificativo, la sopravvenuta inadeguatezza della Carta USIM o delle caratteristiche del Servizio, nonche' di proporre modifiche ai Piani Tariffari, dandone comunicazione al Cliente a propria scelta mediante raccomandata a.r., posta ordinaria, posta prioritaria, SMS, MMS, e-mail ed indicandone le specifiche ragioni. Tali modifiche saranno efficaci trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Cliente della predetta comunicazione. 22.2 - Qualora "3" proponga al Cliente modifiche ai Piani Tariffari che comportino un aumento dei corrispettivi dovuti dal Cliente stesso o, comunque, un incremento degli oneri economici previsti a suo carico, il Cliente potra' recedere dal rapporto inerente il Servizio interessato, senza che gli venga addebitata alcuna penale, dandone comunicazione a "3" a propria scelta mediante raccomandata a.r., posta ordinaria, posta prioritaria entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Trascorso tale termine, le modifiche comunicate si intenderanno accettate dal Cliente. 22.3 - Le modifiche introdotte verranno, altresi', comunicate al Cliente con un mese di preavviso attraverso le modalita' stabilite dal successivo art. 24 e saranno illustrate e rese note nel sito www.tre.it, anche attraverso la pubblicazione dei relativi documenti nella versione vigente. La stessa manovra fu tentata poco tempo fa da "Wind" attraverso un "sms" che comunicava la rimodulazione wind10->wind12 senza dare nessuna motivazione o spiegazione. Tale manovra fu denunciata e "Wind" fu condannata a ripristinare la vecchia tariffa. Un'azione unilaterale risulta vessatoria e immotivata e contravviene alle direttive della legge la quale garantisce che le compagnie telefoniche non possono rivalersi del mancato introito sui vecchi contratti. Riporto in calce la comunicazione dell'Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori) e una notizia ANSA riguardante "il caso Wind" le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte del gestore, sono vessatorie e quindi nulle. Nello specifico:
1 - nel contratto sono vessatorie le clausole che prevedono modifiche contrattuali e di servizio. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel contratto Wind.
2 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Non solo quindi un preavviso di 30 giorni e possibilita' di recesso senza penali per l'utente (come da Codice delle Comunicazioni elettroniche), ma anche indicazione nel contratto dei "giustificati motivi" per modifiche contrattuali (come da Codice del Consumo).
3 - Non ha fondamento il riferimento alla Carta dei Servizi per legittimare la rimodulazione, in quanto questa non ha valore contrattuale.
4 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1).
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'Autorita' per le tlc ha avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti di Wind. Alla societa' e' gia' stata contestata la violazione dell'art. 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Lo afferma la stessa Autorita' in risposta alla segnalazione dell'Antitrust sulla questione degli aumenti tariffari intervenuti dopo la legge Bersani che ha abolito i costi di ricarica. Nonostante ci sia una condanna a carico di "Wind", la "Tre Italia" ha deciso di percorrere la stessa via portando in rimodulazione anche le vecchie tariffe.
Altra questione e' quella della possibilita' dell'immediata portabilita' ad altro gestore. Riporto qui una dichiarazione dell'AGCM (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato): COMUNICATO STAMPA TELEFONIA MOBILE: ANTITRUST, GARANTIRE IMMEDIATA PORTABILITA' NUMERO E CREDITO RESIDUO AGLI UTENTI IN CASO DI MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI No alla variazione dei piani tariffari via sms: violano Codice delle Comunicazioni. Vessatoria modifica unilaterale senza giustificato motivo. Gli utenti di telefonia mobile, ai quali viene comunicata la modifica unilaterale dei piani tariffari, devono poter avere immediatamente la portabilita' del numero telefonico presso un altro operatore, con il riconoscimento del credito residuo. Lo sottolinea l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, che nella riunione del 10 maggio 2007 ha esaminato le numerose denunce ricevute dai clienti Wind, avvisati dall'operatore attraverso l'invio di un sintetico sms del passaggio, non richiesto, ad un altro piano tariffario, meno vantaggioso. L'Autorita' ha deciso di inviare le segnalazioni dei consumatori all'Agcom per gli interventi di sua competenza e ha dato incarico al presidente Antonio Catricala' di scrivere al ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani, per informarlo delle questioni sollevate dai consumatori. L'Antitrust ricorda che il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce agli abbonati il diritto di recedere dal contratto, senza penali, al momento della notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali: la comunicazione relativa alla variazione dei piani tariffari, inviata con sms e senza l'indicazione sulla possibilita' di esercitare tale diritto, sembrerebbe dunque violare la regolamentazione in vigore e potrebbe, in base alla normativa, essere sanzionata. Per l'Autorita' rientra ovviamente nella disponibilita' delle imprese offrire nuovi e piu' costosi piani tariffari ma occorre garantire agli utenti, che conseguentemente intendono cambiare operatore, la portabilita' immediata del numero di telefono, assicurando il mantenimento del credito residuo. All'Agcom l'Antitrust chiede dunque che venga assicurato, in questi casi, uno speciale regime di immediata portabilita'. L'Autorita' sottolinea infine che il messaggio inviato da Wind non contiene neanche l'indicazione del giustificato motivo che legittimerebbe l'operatore telefonico a realizzare le modifiche del piano tariffario. Se la possibilita' di variazione unilaterale fosse prevista dalle condizioni generali di contratto, potrebbero esistere gli estremi per una valutazione di vessatorieta' delle stesse clausole contrattuali. In base al Codice del Consumo, le associazioni dei consumatori possono richiedere al giudice di proibire l'uso di clausole ritenute vessatorie. In tale nota non si fa distinzione tra credito acquistato e credito ricaricato. Rimane il dubbio dei clienti che, grazie ad un uso frequente dell'operatore cinese, hanno costruito un bonus di autoricarica e ora temono che con una portabilita' tale bonus vada svanito, con un pesante danno a carico dei consumatori piu' fedeli. Una questione non ancora specificata e' quella dei videofonini offerti a prezzo agevolato ma in condizione di sim-lock/operator-lock con obbligo di utilizzo della sola sim e/o dell'operatore per 18 mesi; e dei videofonini in comodato d'uso che prevedono una ricarica mensile obbligatoria di 10/20 euro per 23/30 mesi. In caso di rimodulazione non si conoscono ancora le eventuali modifiche contrattuali sugli utenti che hanno scelto queste opzioni. Per le ragioni sopra descritte, esiste gia' una petizione on-line firmata da utenti di TUTTE le compagnie telefoniche operanti in Italia, all'indirizzo: http://www.petitiononline.com/rimotele/ Chiedo che vengano rispettati i diritti degli utenti e che si faccia una piu' attenta opera di controllo e di vigilanza, al fine di evitare tali rimodulazioni unilaterali e vessatorie.
Antonio, da Recanati
1 - nel contratto sono vessatorie le clausole che prevedono modifiche contrattuali e di servizio. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel contratto Wind.
2 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Non solo quindi un preavviso di 30 giorni e possibilita' di recesso senza penali per l'utente (come da Codice delle Comunicazioni elettroniche), ma anche indicazione nel contratto dei "giustificati motivi" per modifiche contrattuali (come da Codice del Consumo).
3 - Non ha fondamento il riferimento alla Carta dei Servizi per legittimare la rimodulazione, in quanto questa non ha valore contrattuale.
4 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1).
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'Autorita' per le tlc ha avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti di Wind. Alla societa' e' gia' stata contestata la violazione dell'art. 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Lo afferma la stessa Autorita' in risposta alla segnalazione dell'Antitrust sulla questione degli aumenti tariffari intervenuti dopo la legge Bersani che ha abolito i costi di ricarica. Nonostante ci sia una condanna a carico di "Wind", la "Tre Italia" ha deciso di percorrere la stessa via portando in rimodulazione anche le vecchie tariffe.
Altra questione e' quella della possibilita' dell'immediata portabilita' ad altro gestore. Riporto qui una dichiarazione dell'AGCM (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato): COMUNICATO STAMPA TELEFONIA MOBILE: ANTITRUST, GARANTIRE IMMEDIATA PORTABILITA' NUMERO E CREDITO RESIDUO AGLI UTENTI IN CASO DI MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI No alla variazione dei piani tariffari via sms: violano Codice delle Comunicazioni. Vessatoria modifica unilaterale senza giustificato motivo. Gli utenti di telefonia mobile, ai quali viene comunicata la modifica unilaterale dei piani tariffari, devono poter avere immediatamente la portabilita' del numero telefonico presso un altro operatore, con il riconoscimento del credito residuo. Lo sottolinea l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, che nella riunione del 10 maggio 2007 ha esaminato le numerose denunce ricevute dai clienti Wind, avvisati dall'operatore attraverso l'invio di un sintetico sms del passaggio, non richiesto, ad un altro piano tariffario, meno vantaggioso. L'Autorita' ha deciso di inviare le segnalazioni dei consumatori all'Agcom per gli interventi di sua competenza e ha dato incarico al presidente Antonio Catricala' di scrivere al ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani, per informarlo delle questioni sollevate dai consumatori. L'Antitrust ricorda che il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce agli abbonati il diritto di recedere dal contratto, senza penali, al momento della notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali: la comunicazione relativa alla variazione dei piani tariffari, inviata con sms e senza l'indicazione sulla possibilita' di esercitare tale diritto, sembrerebbe dunque violare la regolamentazione in vigore e potrebbe, in base alla normativa, essere sanzionata. Per l'Autorita' rientra ovviamente nella disponibilita' delle imprese offrire nuovi e piu' costosi piani tariffari ma occorre garantire agli utenti, che conseguentemente intendono cambiare operatore, la portabilita' immediata del numero di telefono, assicurando il mantenimento del credito residuo. All'Agcom l'Antitrust chiede dunque che venga assicurato, in questi casi, uno speciale regime di immediata portabilita'. L'Autorita' sottolinea infine che il messaggio inviato da Wind non contiene neanche l'indicazione del giustificato motivo che legittimerebbe l'operatore telefonico a realizzare le modifiche del piano tariffario. Se la possibilita' di variazione unilaterale fosse prevista dalle condizioni generali di contratto, potrebbero esistere gli estremi per una valutazione di vessatorieta' delle stesse clausole contrattuali. In base al Codice del Consumo, le associazioni dei consumatori possono richiedere al giudice di proibire l'uso di clausole ritenute vessatorie. In tale nota non si fa distinzione tra credito acquistato e credito ricaricato. Rimane il dubbio dei clienti che, grazie ad un uso frequente dell'operatore cinese, hanno costruito un bonus di autoricarica e ora temono che con una portabilita' tale bonus vada svanito, con un pesante danno a carico dei consumatori piu' fedeli. Una questione non ancora specificata e' quella dei videofonini offerti a prezzo agevolato ma in condizione di sim-lock/operator-lock con obbligo di utilizzo della sola sim e/o dell'operatore per 18 mesi; e dei videofonini in comodato d'uso che prevedono una ricarica mensile obbligatoria di 10/20 euro per 23/30 mesi. In caso di rimodulazione non si conoscono ancora le eventuali modifiche contrattuali sugli utenti che hanno scelto queste opzioni. Per le ragioni sopra descritte, esiste gia' una petizione on-line firmata da utenti di TUTTE le compagnie telefoniche operanti in Italia, all'indirizzo: http://www.petitiononline.com/rimotele/ Chiedo che vengano rispettati i diritti degli utenti e che si faccia una piu' attenta opera di controllo e di vigilanza, al fine di evitare tali rimodulazioni unilaterali e vessatorie.
Antonio, da Recanati
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