Cara ADUC
H3G - modifiche unilaterali del contratto
Domanda
12 ottobre 2007
Chiedo consiglio se puo' andare bene una raccomandata del genere per il problema della modifica unilaterale e retroattiva del contratto telefonico della societa' H3g spa. Ringrazio e saluto.
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Oggetto: Illegittimita' della modifica unilaterale e retroattiva dei limiti temporali e della possibilita' di utilizzo del credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio Il sottoscritto ... nato a... Il... E residente a... in via... titolare dell'utenza/e numero... in data 5 ottobre ha ricevuto un sms con il quale mi e' stato comunicato che "Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio sara' utilizzabile fino al 31/12/2007. Per info chiami gratis il 4940." Ho quindi provveduto a contattare il numero indicato nel messaggino e chiedendo spiegazioni ai vostri operatori mi e' stato detto che tale modifica unilaterale del limite temporale di fruizione del credito residuo non acquistato era una modifica legittima in quanto consentita dal cd. decreto Bersani. Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche era stato pubblicizzato nelle vostre brochure e vostro stesso sito (www.tre.it) come "illimitato" e come credito che poteva essere utilizzato "come e quando vuoi" "per l'utilizzo di tutti i servizi 3". Pertanto avete sempre effettuato una totale equiparazione tra il credito acquistato e il credito derivante da autoricarica. Il cd. decreto Bersani (Legge 2 aprile 2007, n.40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di imprese) stabilisce all'interno del primo comma dell'art. 1 che:
- "E' altresi' vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato" e che - "gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto." Poiche': 1. il termine di trenta giorni e' ampiamente scaduto e voi avete gia' provveduto ad adeguarvi al cd. decreto Bersani eliminando nei primi giorni di marzo i costi di ricarica 2. la legge non legittima in alcun modo modifiche retroattive, le quali debbono essere considerate sempre come ipotesi eccezionali.
3. la ratio del decreto Bersani, elemento fondamentale nell'interpretazione delle disposizioni, e' quella di tutelare il consumatore e non di danneggiarlo. Lo stesso art. 1 fa parte del capo 1 la cui rubrica e' "Misure urgenti per la tutela dei consumatori".
Quanto da voi fatto non puo' essere interpretato come adeguamento al cd. decreto Bersani ma deve essere invece ritenuto una modifica unilaterale del contratto che, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n.259) e ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto deve essere comunicata al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni e al cliente deve essere garantito un pieno diritto di recesso. Anche assumendo che voi siate stati legittimati ad introdurre tale limite temporale dal decreto Bersani (cosa assolutamente NON vera, come sopra esposto) rimane da segnalare il fatto il decreto Bersani si riferisce unicamente alla possibile introduzione di limiti temporali. Voi vi siete invece spinti oltre: oltre a introdurre un limite temporale per il credito proveniente da autoricarica accumulato nel 2006 avete effettuato una ulteriore illegittima modifica limitando la possibilita' di utilizzo del medesimo credito. Il credito derivante da autoricarica, che in base alle brochure con le quali pubblicizzavate i piani e in base a quello che avete fatto fino al 4 ottobre 2007 poteva essere utilizzato per acquistare "tutti i servizi di 3" e che e' stato da sempre da voi equiparato al credito acquistato, ora invece non puo' essere utilizzato per attivare o rinnovare opzioni a pagamento, per effettuare variazioni relative ai servizi sottoscritti (es: cambio piano, cambio offerta, cambio numero del VideoNoi) e per SMS Premium, SMS di beneficenza e Traffico verso numerazioni non geografiche. Di questa ulteriore modifica unilaterale e retroattiva non viene fatto cenno nel messaggino e, fuori uscendo dal campo di applicazione del decreto Bersani, non puo' che essere considerato come modifica unilaterale del contratto che, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto deve essere comunicata al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni e al cliente deve essere garantito un pieno diritto di recesso. In base a tutto quanto sopra esposto il vostro comportamento viola apertamente i miei diritti di utente, sanciti sia dalle Condizioni Generali di Contratto sia dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Vi invito pertanto a provvedere entro 5 (cinque) giorni al ripristino della situazione originaria con la totale equiparazione del credito autoricaricato nel 2006 al credito acquistato: senza alcuna scadenza e senza alcun limite al suo utilizzo. Qualora desideriate introdurre dei limiti temporali all'utilizzo del credito non acquistato lo potrete fare unicamente seguendo il procedimento delineato dall'art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Resta salvo il fatto che non vi sara' comunque possibile procedere a una modifica retroattiva o con effetti retroattivi. Qualora non provvediate entro il termine sopra indicato al ripristino della situazione originaria mi riservo la facolta' di adire le vie legali al fine di chiedere un risarcimento per tutti i danni economici, morali e di altro genere che mi saranno cagionati. Cordialmente.
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Oggetto: Illegittimita' della modifica unilaterale e retroattiva dei limiti temporali e della possibilita' di utilizzo del credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio Il sottoscritto ... nato a... Il... E residente a... in via... titolare dell'utenza/e numero... in data 5 ottobre ha ricevuto un sms con il quale mi e' stato comunicato che "Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio sara' utilizzabile fino al 31/12/2007. Per info chiami gratis il 4940." Ho quindi provveduto a contattare il numero indicato nel messaggino e chiedendo spiegazioni ai vostri operatori mi e' stato detto che tale modifica unilaterale del limite temporale di fruizione del credito residuo non acquistato era una modifica legittima in quanto consentita dal cd. decreto Bersani. Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche era stato pubblicizzato nelle vostre brochure e vostro stesso sito (www.tre.it) come "illimitato" e come credito che poteva essere utilizzato "come e quando vuoi" "per l'utilizzo di tutti i servizi 3". Pertanto avete sempre effettuato una totale equiparazione tra il credito acquistato e il credito derivante da autoricarica. Il cd. decreto Bersani (Legge 2 aprile 2007, n.40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di imprese) stabilisce all'interno del primo comma dell'art. 1 che:
- "E' altresi' vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato" e che - "gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto." Poiche': 1. il termine di trenta giorni e' ampiamente scaduto e voi avete gia' provveduto ad adeguarvi al cd. decreto Bersani eliminando nei primi giorni di marzo i costi di ricarica 2. la legge non legittima in alcun modo modifiche retroattive, le quali debbono essere considerate sempre come ipotesi eccezionali.
3. la ratio del decreto Bersani, elemento fondamentale nell'interpretazione delle disposizioni, e' quella di tutelare il consumatore e non di danneggiarlo. Lo stesso art. 1 fa parte del capo 1 la cui rubrica e' "Misure urgenti per la tutela dei consumatori".
Quanto da voi fatto non puo' essere interpretato come adeguamento al cd. decreto Bersani ma deve essere invece ritenuto una modifica unilaterale del contratto che, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n.259) e ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto deve essere comunicata al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni e al cliente deve essere garantito un pieno diritto di recesso. Anche assumendo che voi siate stati legittimati ad introdurre tale limite temporale dal decreto Bersani (cosa assolutamente NON vera, come sopra esposto) rimane da segnalare il fatto il decreto Bersani si riferisce unicamente alla possibile introduzione di limiti temporali. Voi vi siete invece spinti oltre: oltre a introdurre un limite temporale per il credito proveniente da autoricarica accumulato nel 2006 avete effettuato una ulteriore illegittima modifica limitando la possibilita' di utilizzo del medesimo credito. Il credito derivante da autoricarica, che in base alle brochure con le quali pubblicizzavate i piani e in base a quello che avete fatto fino al 4 ottobre 2007 poteva essere utilizzato per acquistare "tutti i servizi di 3" e che e' stato da sempre da voi equiparato al credito acquistato, ora invece non puo' essere utilizzato per attivare o rinnovare opzioni a pagamento, per effettuare variazioni relative ai servizi sottoscritti (es: cambio piano, cambio offerta, cambio numero del VideoNoi) e per SMS Premium, SMS di beneficenza e Traffico verso numerazioni non geografiche. Di questa ulteriore modifica unilaterale e retroattiva non viene fatto cenno nel messaggino e, fuori uscendo dal campo di applicazione del decreto Bersani, non puo' che essere considerato come modifica unilaterale del contratto che, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto deve essere comunicata al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni e al cliente deve essere garantito un pieno diritto di recesso. In base a tutto quanto sopra esposto il vostro comportamento viola apertamente i miei diritti di utente, sanciti sia dalle Condizioni Generali di Contratto sia dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Vi invito pertanto a provvedere entro 5 (cinque) giorni al ripristino della situazione originaria con la totale equiparazione del credito autoricaricato nel 2006 al credito acquistato: senza alcuna scadenza e senza alcun limite al suo utilizzo. Qualora desideriate introdurre dei limiti temporali all'utilizzo del credito non acquistato lo potrete fare unicamente seguendo il procedimento delineato dall'art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Resta salvo il fatto che non vi sara' comunque possibile procedere a una modifica retroattiva o con effetti retroattivi. Qualora non provvediate entro il termine sopra indicato al ripristino della situazione originaria mi riservo la facolta' di adire le vie legali al fine di chiedere un risarcimento per tutti i danni economici, morali e di altro genere che mi saranno cagionati. Cordialmente.
Risposta ADUC
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