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Cara ADUC

H3G - messa in mora

14 agosto 2007
Domanda 14 agosto 2007
Con riferimento alla scheda pubblicata all'URL http: //www. aduc. it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra. php? Scheda=190334, Vi comunico che:.
1) la societa' "Tre S. p. A. " di cui si parla al punto 5 non esiste.
Esiste H3G S. p. A.. Per un periodo su alcuna modulistica compariva una tale "3 Italia S. p. A. ", che pero' pare non esistere piu' (sara' stata fusa per incorporzione in H3G).
2) la casella postale da Voi indicata e' relativa al servizio clienti.
E' inutile mandare messe in mora e diffide al servizio clienti, peraltro in parte gestito neanche da dipendenti H3G, ma da lavoratori (magari parasubordinati) di aziende che gestiscono il servizio in outsourcing, che quindi hanno margini di autonomia decisionale ridottissimi. E' lo stesso personale che risponde al 133 (a pagamento), al 4371, all'800-133000, all'800-832323 e al numero di cellulare che ora non riesco a trovare, nonche' ai documenti trasmessi via fax al numero verde 800-179600. Lo avete detto Voi stessi in passato di non fidarsi delle caselle postali. Vi fornisco altri indirizzi utili:.
- sede legale: via Leonardo da Vinci, 1 - 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO.
- direzione affari regolamentari - via Alessandro Severo, 246 (angolo via Cristoforo Colombo, 416) - 00145 ROMA.
La direzione affari regolamentari svolge funzioni di ufficio legale ed e' quella a cui afferisce il personale che viene inviato a comparire alle udienze di conciliazione presso i CoReCom.
Vi trasmetto altresi' in allegato la lettera che ho spedito ieri ad H3G a mezzo posta raccomandata, che attualmente, da tracciatura, risulta inviata dal CMP di Roma alla societa' incaricata delle consegne. Di proposito non l'ho anticipata a mezzo fax perche' non voglio che passi per il servizio clienti. Purtroppo sono riuscito solo con molta insistenza ad avere un numero telefonico interno della direzione affari regolamentari (e precisamente dell'ufficio della funzionaria che ho incontrato il mese scorso al CoReCom dell'Emilia-Romagna), mentre non mi hanno voluto fornire un numero di fax reale, ma solo il numero di un fax server a pagamento (e' un numero di cellulare 3) al quale sono stato invitato a trasmettere apposita richiesta di un contatto telefonico qualora abbia bisogno di sentirli...
Cordiali saluti.
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spett. le H3G (societa' per azioni) direzione affari regolamentari 246, via Alessandro Severo 416, via Cristoforo Colombo I-00145 Roma.
RACCOMANDATA con avviso di ricevimento. codice spedizione xxxx-8.
Oggetto: utenza prepagata con numero +39 xxxxx.
codice fiscale xxxxxx.
Faccio riferimento alla Vostra comunicazione tramite short message service del 20 luglio u. s., atta a informarmi circa la variazione in peius delle condizioni economiche applicate all'utenza in oggetto. Premesso che tale forma di trasmissione non e' idonea all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 70, c. 4 del codice delle comunicazioni elettroniche, la modifica unilaterale del contratto non e' ammessa in quanto, se pure questa fosse stata prevista nelle condizioni originariamente accettate (previsione obbligatoria, con declaratoria delle motivazioni, ai sensi dell'art. 33, c. 2, lett. m), la sua previsione sarebbe stata una clausola determinante uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, che in quanto tale avrebbe dovuto essere approvata per iscritto con riferimento diretto ed esplicito ai sensi dell'art. 1341, u. c. del codice civile. La manifestazione del consenso e' invece avvenuta da parte mia in forma orale (il rivenditore non mi ha chiesto di sottoscrivere alcun documento, ma si e' limitato ad acquisire fotocopia della mia carta d'identita', copia peraltro nemmeno firmata in calce), da parte della S. V. per comportamento concludente (sebbene il contratto sia stato eseguito solo posteriormente a diversi solleciti, comunque inoltrati in forma orale).
Secondo la dottrina prevalente, i contratti di telefonia mobile rientrano nella famiglia dei c. d. contratti per adesione, quindi il contraente dovrebbe conoscerne le condizioni generali utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1341, primo comma, c. c.: il legislatore aveva previsto che i contratti disciplinati da condizioni generali fossero conclusi prevalentemente in forma orale), ma resta il fatto che tali condizioni non possono prevedere clausole vessatorie se queste non sono approvate con sottoscrizione separata come espressamente prevede il combinato di entrambi i commi dell'art. 1341 c. c.. Ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, peraltro, le clausole che determinino uno squilibrio tra diritti e obblighi a carico del consumatore, malgrado buona fede, sono invariabilmente nulle, senza che intacchino la validita' della rimanente parte del contratto, a prescindere dal fatto che siano state approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c. c. o meno.
Nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori (come definiti dalle direttive comunitarie in materia) in caso di conflitto tra le norme il codice del consumo prevale sul codice delle comunicazioni elettroniche, oltre perche' quest'ultima e' fonte piu' recente (il primo e' stato emanato con d. lgs. 206/2005, il secondo con d. lgs. 259/2003), perche' lo stesso art. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche sancisce, al comma 6, che «rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori». In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, c. 2 del codice del consumo, in caso di dubbi prevale l'interpretazione piu' favorevole l consumatore.
Non hanno altresi' fondamento eventuali riferimenti alla carta dei servizi, in quanto questa non ha rilievo contrattuale.
Anche la giurisprudenza e' sulla linea di cui sopra. I giudici di pace, in particolare, hanno costantemente condannato gli operatori di telecomunicazioni per comportamenti analoghi al Vostro, anche prima dell'entrata in vigore del codice del consumo, riconoscendo il limitato potere del consumatore e giudicando secondo equita' ex artt. 113-114 c. p. c..
Una recente sentenza del giudice di pace di Pomigliano d'Arco, per un caso analogo, ha condannato un Vostro concorrente al ripristino delle condizioni originarie, al ricalcolo del traffico telefonico secondo queste ultime e conseguente riaccredito della differenza e, infine, a liquidare la somma di 500 euro a titolo di risarcimento del danno esistenziale.
Dalle motivazioni di cui sopra consegue che potrei tranquillamente ignorare la Vostra comunicazione con la certezza che, nel caso diate effettivamente sé guito alle modifiche annunciate, potrei ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in sede giurisdizionale. Tuttavia, non essendo interessato a proseguire il mio rapporto con Voi, dichiaro risolto con effetto immediato il contratto e pertanto Vi intimo di cessare l'utenza (ovvero disabilitare la carta USIM al traffico entrante e uscente e disattivare il numero MISDN ad essa associato, che potra' essere assegnato ad altro cliente decorso il periodo di latenza previsto dalla vigente normativa) e di rimborsarmi il traffico telefonico ivi disponibile, senza l'applicazione di penali ne' di trattenuta alcuna, e neanche delle spese da Voi sostenute, che nella fattispecie non sono addebitabili in quanto trova applicazione l'art. 70, c. 6 del codice delle comunicazioni elettroniche e non l'art. 1, c. 3 del d. l. 7/2007, conv. in l. 40/2007, che invece sancisce il generico diritto dell'utente di recedere in qualsiasi momento da un contratto per adesione, a prescindere da modifiche alle condizioni. L'accredito dovra' avvenire entro 30 (trenta) giorni mediante flusso elettronico (giroconto o bonifico) sul conto corrente n. xxxxx presso la sede di IW Bank, S. p. A. (20 via Cavriana, Milano), codice ABI 3165, CAB 01600, CIN K (basic bank account number xxxxxxxx, international bank account number xxxxxxx, BIC/Swift IWBKITMM). xxxxxxxxx Vi rammento che la ricarica da 30 euro erogata il 12 luglio 2007, pur essendo segnalata ne Il mio profilo dell'Area clienti 133 come promozionale, costituisce una delle forme di risarcimento accordate durante l'udienza di conciliazione tenutasi il giorno prima presso il Comitato regionale delle comunicazioni dell'Emilia-Romagna. Pertanto non dev'essere esclusa dall'importo totale che mi dovete accreditare.
Con il documento allegato inoltre mio padre, xxxx(codice fiscale xxxx), il cui contratto in essere con Voi e' in via di risoluzione per via dell'imminente passaggio del relativo numero xxxxx su rete di altro operatore, mi ha ceduto il suo credito presso di Voi ex art. 1260 c. c.. Ne consegue che mi dovranno essere rimborsati, in un'unica soluzione o con accrediti separati, oltre ai 32 euro gia' disponibili sulla mia utenza, anche il traffico associato alla sua al momento del cut over, previsto per la data di domani, pari al momento in cui scrivo a 28.17 euro.
Non dovendo io sostenere oneri, Vi intimo altresi' di accreditarmi ? 3.60 (euro tre/60) a titolo di rimborso delle spese postali. nella misura di 3.40, e di cancelleria.
In totale, dunque, il Vostro debito nei miei confronti ammonta a 63.77 euro (la presente ha valore di costituzione in mora ex art. 1219 c. c)..
Rimanendo a disposizione per qualsiasi esigenza anche telefonicamente ai numeri xxxxxx, Vi comunico che, in difetto di riscontro entro il termine prescritto, e comunque in caso di inadempimento anche parziale da parte Vostra, ricorrero' senza indugio a tutti gli strumenti giuridici in mio potere onde ottenere quanto dovuto, addebbitandoVi le relative spese.
Cordiali saluti.
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ALLEGATO 1 RACCOMANDATA N. xxxxxx-8.
Oggetto: utenza prepagata con numero +39 xxxxx codice fiscale xxxxx - partita IVA xxxxx.
Richiesta di riconoscimento del traffico prepagato residuo su altra utenza a sé guito di risoluzione contrattuale. Cessione del credito ad xxxxxx.
Con riferimento alla Vostra nota pervenutami via SMS il 16 luglio u. s., Vi comunico di avere richiesto la portabilita' del numero verso altro operatore. L'esportazione del numero e' prevista per il 10 agosto p. v.. Vi prego di trasferire successivamente a tale data e comunque senza disattivare la Vostra carta USIM nel caso l'esportazione non sia andata a buon fine il traffico disponibile al momento del cut over sull'utenza prepagata con numero +39 xxxxx, intestata a mio figlio xxxxx (codice fiscale xxxxxxx). Non possono essere applicate penali, ne' altri oneri, in quanto la risoluzione fa sé guito a una modifica unilaterale del contratto da parte Vostra, in senso peggiorativo.
Avendo il mio figlio sopra identificato richiesto la cessazione della propria utenza e il contestuale rimborso del traffico mediante accredito bancario, in sede di effettuazione dell'ordine di giroconto o bonifico dovranno essergli accreditati, oltre ai 32 euro associati alla sua utenza, anche il traffico associato alla mia, attualmente pari a 28.17 euro IVA inclusa. Dal momento in cui avrete ricevuto la presente dichiarazione il credito che io vanto nei Vostri confronti si intende trasferito a lui. Pertanto ogni successiva azione di rivalsa sara' eseguita direttamente da lui, che in ogni caso delego a rappresentarmi nei Vostri riguardi agendo in mio nome e per mio conto.
Vi intimo altresi' di rimuovere gratuitamente i blocchi attivi sul mio terminale, acquistato a prezzo sussidiato. Nel caso cio' non fosse possibile a distanza, Vi invito a comunicarmi la procedura da seguire per iscritto, anche via e-mail all'indirizzo di mio figlio, entro i prossimi 30 (trenta) giorni.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni xxxxxxx resta a Vostra disposizione ai recapiti consueti.
Cordiali saluti.

Risposta ADUC
La ringraziamo per la segnalazione.
Quanto al suo punto 2), abbiamo inserito quell'indirizzo perche' sulle condizioni generali di contratto attualmente online e' l'indirizzo cui scrivere per ogni questione attinente all'applicazione del contratto, fermo restando che si puo' comunque anche scrivere alla sede legale.
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