Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

GSM ASCENSORE

16 gennaio 2014
Domanda 16 gennaio 2014
Buongiorno.
Avrei necessità di 2 informazioni. 1- Sono proprietario di un appartamento di nuova costruzione dotato di ascensore. l'amministratore, nominato dal costruttore, ci ha preventivato una spesa di circa 800 euro per il GSM dell'ascensore. Ma non dovrebbe essere una spesa del costruttore che avrebbe dovuto fornire appartamenti ed edificio con gli impianti a norma per ottenere l'abitabilità? e visto che l'ascensore nuovo non ha ancora il gsm non sarebbe giusto che lo pagasse il costruttore per renderlo a norma così come lo sono gli impianti degli appartamenti? Diversamente avrebbe consegnato/venduto un qualcosa che non è a norma.
2- l'amministratore del condominio nominato dal costruttore ha fatto pervenire un verbale di assemblea in cui ha inserito di propria iniziativa i costi dettagliati a suo piacimento per le varie spese ordinarie ( ascensore, pulizia scale, giardinaggio, caldaia, etc) che non erano stati discussi in fase di assemblea poiché, per sua stessa ammissione, non era ancora in grado di quantificarle. Ad assemblea chiusa e dopo la firma del presidente di assemblea ha fatto pervenire via email un verbale che invece riportavano voci e relativi prezzi non discussi in assemblea con la dicitura finale: "deliberato e approvato". Una conferma: possiamo impugnare il verbale giusto?
Grazie
Stefano, da Pisa (PI)

Risposta ADUC
per rispondere correttamente alla Sua prima domanda avremmo bisogno di vedere il contratto di compravendita.
La direttiva europea che prevede l'obbligo di istallazione del GSM non pone alcun obbligo a carico del costruttore che ben potrebbe istallare l'ascensore senza farsi onere delle spese connesse al GSM.
Basterebbe semplicemente curare la predisposizione per l'installazione.
Il fatto che il GSM non ci sia ancora non influisce sull'abitabilità degli appartamenti ma solo sull'utilizzabilità dell'ascensore.
Per quanto concerne la Sua seconda domanda il verbale può essere impugnato nel termine perentorio di trenta (30) giorni così come previsto dall'art. 1137 c.c.
Lo stesso articolo però prevede che l'impugnazione possa essere effettuata solo dai condomini che erano assenti oppure da quelli che si sono astenuti o erano dissenzienti.
Le consigliamo, pertanto, di mandare una lettera di diffida all'amministratore contestandogli l'inserimento arbitrale dei costi così come da Lei indicati.
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →