Sabato 6 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Grondaie da sostituire

4 maggio 2020
Domanda 4 maggio 2020
Buon giorno,
nel mio condominio le grondaie per lo scarico dell'acqua piovana devono essere sostituite essendo bucate in più punti.
Parte di queste grondaie sono inserite sotto le piastrelle dei terrazzini dell'ultimo piano,pertanto, per poterle cambiare, è necessario rompere tutta la prima fila di piastrelle esterne dei terrazzini.
Il lavoro prevede,oltre ovviamente alla rottura delle piastrelle, IL TAGLIO DELLA GUAINA sottostante ad esse. La guaina tagliata sarà sostituita con una nuova guaina che sarà saldata alla restante. Mi è stato fatto osservare da professionisti del settore edilizio che questo tipo di "rattoppo", per quanto possa essere eseguito a regola d'arte, ha un'altissima probabilità di essere causa,in un futuro neanche tanto lontano, di infiltrazioni di acqua con conseguente danni al piano inferiore nonchè alla facciata dello stabile.
Ho fatto osservare all'amministratore che il lavoro proposto pregiudica l'integrità del terrazzino e quindi, nel momento in cui ci dovessero essere delle infiltrazioni i danni che ne deriverebbero SAREBBERO A TOTALE CARICO MIO PUR NON ESSENDONE LA CAUSA.
Rifare, quindi, completamente la pavimentazione del terrazzino è l'unica garanzia per evitare problemi di infiltrazioni future.
Premetto che le mie piastrelle, anche quelle della prima fila, non presentano problemi, sono integre e non ci sono infiltrazioni.
L'amministratore sostiene che la spesa per i lavori, in entrambi i casi, lavoro parziale o completo, è a totale carico mio.
Mi risulta che i canali di scarico e le grondaie dell'acqua piovana sono un bene del condominio e come tale la spesa va ripartita su tutti i condomini in base ai millesimi anche se le piastrelle della prima fila dovessero presentare dei problemi di sollevamento, pur non essendo questo il mio caso.
Grazie per la risposta.
Angela

Risposta ADUC
La informo che le grondaie si assumono come bene comune laddove siano a servizio del Condominio.
Sulla questione, la Cassazione ha riconosciuto che, anche non essendo indicate nell'art. 1117 Cod. Civ., relativo alla elencazione delle parti comuni, occorre verificare il rapporto «strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune, rendendo il godimento del bene comune strumentale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità, come avviene invece nella comunione» (ex multis Cass. 2 marzo 2007, n. 4973).
Posto ciò, per la ripartizione delle spese, dovrà applicarsi la disciplina di cui all'art. 1123, primo comma, c.c. «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione».
La ripartizione dovrà, quindi, avvenire per millesimi. Nel caso, da quanto riferisce, non appare che ci sia possibilità di soluzione diversa, per cui le opere che devono essere eseguite ai singoli terrazzi sono funzionali alla riparazione delle grondaie.
----------------
Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →