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Cara ADUC

Una gestione patrimoniale troppo "spinta" con Parmalat

11 maggio 2004
Domanda 11 maggio 2004
Bond Parmalat
Il sottoscritto ha una conto di "Gestione patrimoniale" presso la Cassa Rurale di Rovereto BCC.
Nel dicembre 2003, alle prime avvisaglie della situazione Parmalat ho contattato il gestore, rilevando che nel dossier titoli erano presenti obbligazioni Parmalat per un corrispettivo nominale di euro 60.000, 00.
Una partita risultava addirittura acquistata ai primi di dicembre 2003 ed evidentemente ho espresso le mie piu' vive proteste per l'incauta operazione anche se, il gestore aveva evidentemente facolta' di operare, entro certi limiti, anche con obbligazioni.
Avendo precedentemente in dossier pure una partita di bond Argentina (sempre autonomamente presa dal gestore e per la quale diro' in altra mia), mi sono come si dice "incavolato" ed ho voluto approfondire l'operazione.
Ho cosi' scoperto che le transazioni erano avvenute acquistando "fuori dai mercati regolamentari" le obbligazioni corrispondenti ai cod. XS xxx Parmalat Finance Corp. BV sca. 18.01.07 e cod. XS xxx Parmalat Finance Corp. BV. scad. 18.04.05 entrambe emesse in Olanda che, o erano privi del prospetto informativo o, quando vi era, conteneva un "divieto di vendita al pubblico".
Ne derivava che detti titoli erano destinati soltanto agli investitori istituzionali e non potevano finire nel portafogli della cosiddetta "clientela retail".
A questo punto ho presentato formale richiesta di rimborso alla banca sostenendo che il contratto di compravendita era nullo in quanto i titoli erano "fuori legge".
Alle loro giustificazioni che le eventuali limitazioni si riferivano alla sola fase di collocamento (mercato primario) e non alla fase successiva (mercato secondario), rispondevo che quanto asserito non esonerava il gestore dalle responsabilita' fatta salva naturalmente la sua possibilita' di rivalersi del danno subito verso coloro che avevano commesso "l'irregolarita'". Aggiungevo che se un titolo aveva precise prescrizioni, l'eventuale successivo acquisto dello stesso "fuori dai mercati regolamentari" non poteva far venir meno la prescrizione originaria alla quale il titolo era legato. Sarebbe come sostenere, aggiungevo, che l'acquisto di un "falso" possa divenire "lecito" se la transazione viene fatta in seconda battuta!
A mio avviso, aldila' che la mia banca abbia fatto "l'incauto acquisto" sia per il periodo, ma anche (forse per mia fortuna) di tali titoli, pone un problema di responsabilita' di quel istituto o banca che in modo fraudolento ha originato l'illecito per cui non puo' essere addossata la responsabilita' al risparmiatore.
Vi sarei grato per ogni Vostro suggerimento anche perche', da una mia indagine, ho rilevato che tali titoli sono stati oggetto di molte transazioni nel "mondo" delle Case Rurali trentine, come ho denunciato in una mia E-mail al h. 10, 29 di oggi con la quale Vi ho inviato il documento denuncia.
Grazie per la consulenza e complimenti per il Vostro lavoro.
Francesco, da Rovereto/Trento

Risposta ADUC
Il primo suggerimento che possiamo dare e' quello di troncare i rapporti con un "gestore professionale" che ha dimostrato di comportarsi come un dilettante. Molto probabilmente e' stato mosso dalla voglia di aumentare la performance del portafoglio "senza rischiare" (anche nei giorni
caldi, molti erano convinti che Parmalat non potesse fallire). Probabilmente, alla base degli acquisti ci sono anche motivi economici
(commissioni di incentivo se si superano certi parametri), e comunque si tratta di comportamenti che nulla hanno a che fare con una sana gestione di portafoglio, al di la' del fatto che si sia rispettato il mandato di
gestione, nella parte in cui stabilisce quali strumenti immettere nella gestione ed in quali percentuali. Per quanto riguarda il collocamento dei bonds Parmalat, il divieto riguardava il solo collocamento e non le
successive compravendite le quali, avvenendo sul cosidetto "euromercato" erano necessariamente fuori mercato. Stiamo procurandoci, tra non poche difficolta', i documenti legali dei collocamenti avvenuti
sull'euromercato ed avviseremo gli obbligazionisti nel caso in cui dovesse emergere che anche la vendita successiva al collocamento era vietata.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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