Cara ADUC
Garanzia impianti - Condominio
Domanda
11 dicembre 2017
Buongiorno,
la legge stabilisce per gli impianti e per l'immobile una garanzia decennale. Nel nostro condominio l'amministratrice non ha mai fatto valere tale garanzia chiamando il costruttore ad effettuare le riparazioni ma si è sempre affidata all'intervento di tecnici esterni spalmando le spese su noi condomini. Per i primi due anni nonostante mi sia lamentata, ho pagato le mie quote fino all'ultimo centesimo.
Successivamente ho iniziato a detrarre dalle mie quote la parte relativa a riparazioni degli impianti (impianto idrico-sanitario-fognario) ancora in garanzia.
L'amministratrice ora sollecita il pagamento di questa porzione di quote sostenendo che una volta che la maggioranza dei condomini approva il bilancio le quote vanno pagate per intero. La mia domanda quindi è: la legge sulle garanzie a che cosa serve se poi un'assemblea che quasi sempre prende decisioni inconsapevoli, decide in maniera contraria alla legge? Prevale la legge o le decisioni dei condomini che sono contrari alla legge?
Ho poi alcune domande sulle deleghe.
Il costruttore detiene circa 280 millesimi. Può accettare deleghe da altri condomini? Può delegare una persona di sua fiducia affinchè lo rappresenti in assemblea oppure deve presenziare di persona?
Con la nuova normativa l'amministratrice non può più accettare deleghe. Tuttavia in diverse occasioni ha aggirato la legge invitando il marito in assemblea affinchè potesse rappresentare alcuni condomini. Si può fare? In altre occasioni il marito (anch'egli amministratore condominiale ma non il nostro) addirittura ha gestito l'intera assemblea. A che titolo poteva farlo?
Ringrazio molto per i chiarimenti.
Cordiali saluti
Lidia, da Olbia (OT)
la legge stabilisce per gli impianti e per l'immobile una garanzia decennale. Nel nostro condominio l'amministratrice non ha mai fatto valere tale garanzia chiamando il costruttore ad effettuare le riparazioni ma si è sempre affidata all'intervento di tecnici esterni spalmando le spese su noi condomini. Per i primi due anni nonostante mi sia lamentata, ho pagato le mie quote fino all'ultimo centesimo.
Successivamente ho iniziato a detrarre dalle mie quote la parte relativa a riparazioni degli impianti (impianto idrico-sanitario-fognario) ancora in garanzia.
L'amministratrice ora sollecita il pagamento di questa porzione di quote sostenendo che una volta che la maggioranza dei condomini approva il bilancio le quote vanno pagate per intero. La mia domanda quindi è: la legge sulle garanzie a che cosa serve se poi un'assemblea che quasi sempre prende decisioni inconsapevoli, decide in maniera contraria alla legge? Prevale la legge o le decisioni dei condomini che sono contrari alla legge?
Ho poi alcune domande sulle deleghe.
Il costruttore detiene circa 280 millesimi. Può accettare deleghe da altri condomini? Può delegare una persona di sua fiducia affinchè lo rappresenti in assemblea oppure deve presenziare di persona?
Con la nuova normativa l'amministratrice non può più accettare deleghe. Tuttavia in diverse occasioni ha aggirato la legge invitando il marito in assemblea affinchè potesse rappresentare alcuni condomini. Si può fare? In altre occasioni il marito (anch'egli amministratore condominiale ma non il nostro) addirittura ha gestito l'intera assemblea. A che titolo poteva farlo?
Ringrazio molto per i chiarimenti.
Cordiali saluti
Lidia, da Olbia (OT)
Risposta ADUC
non ci pare appropriato il suo riferimento ad una "garanzia decennale" del costruttore su immobili ed impianti consegnati. L'unico riferimento temporale di 10 anni riguarda la prescrizione del vizio strutturale di un fabbricato, che dubitiamo possa estendersi agli impianti di servizio, per i quali vale la garanzia legale di due anni. Non ci pare illegittima pertanto la richiesta dell'amministratore, se il mancato pagamento non e' stato giustificato da proprie omissioni o ritardi nel promuovere l'intervento di riparazione.
Art 67 DAcc: "Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale"; questa citazione attesta anche la legittimita' del delegato, congiunto dell'amministratore, purche' direttamente nominato per iscritto dai condomini (nei limiti di condominio di 20 componenti)
Art 67 DAcc: "Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale"; questa citazione attesta anche la legittimita' del delegato, congiunto dell'amministratore, purche' direttamente nominato per iscritto dai condomini (nei limiti di condominio di 20 componenti)
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