Cara ADUC
Fusioni di fondi e cattiva gestione
Domanda
7 febbraio 2008
Egregi Signori,
nel 2000 ho sottoscritto alcuni fondi azionari di investimento, consigliata da un parente promotore finanziario. Il fondo ha cambiato gestione due volte.
L'ultima volta, il 27/07 luglio scorso. Non mi è stato comunicato nulla, se non a fusione avvenuta, ovvero con una lettera datata 30/07 che mi è pervenuta a settembre. Ora il fondo ha già perso quasi il 10% dal momento della fusione e l'importo totale è addirittura inferiore alla somma che avevo investito in Lire nel 2000, pertanto vorrei richiedere il rimborso delle quote.
Vorrei sapere se:
- La comunicazione al cliente a fusione avvenuta è legale;
- Visto che non sono stata preventivamente avvertita, posso richiedere il rimborso delle quote possedute a partire dal giorno della fusione?
- Il contratto iniziale, ovvero quello stipulato con il promotore finanziario prima delle due cessioni, prevede il pagamento di Lit 5.000 per ogni operazione di rimborso. La nuova società non mi ha inviato nessun tipo di condizione contrattuale, quindi presumo che sia da ritenere valido il contratto iniziale. Ciò vuol dire che la società che attualmente gestisce i fondi non può richiedere più del corrispettivo in Euro di Lit 5000, eventualmente aggiornato all'indice ISTAT?
Come posso rivalermi per la cattiva gestione?
Grazie per il vostro prezioso aiuto.
Daniela, da Carate Brianza (MI)
nel 2000 ho sottoscritto alcuni fondi azionari di investimento, consigliata da un parente promotore finanziario. Il fondo ha cambiato gestione due volte.
L'ultima volta, il 27/07 luglio scorso. Non mi è stato comunicato nulla, se non a fusione avvenuta, ovvero con una lettera datata 30/07 che mi è pervenuta a settembre. Ora il fondo ha già perso quasi il 10% dal momento della fusione e l'importo totale è addirittura inferiore alla somma che avevo investito in Lire nel 2000, pertanto vorrei richiedere il rimborso delle quote.
Vorrei sapere se:
- La comunicazione al cliente a fusione avvenuta è legale;
- Visto che non sono stata preventivamente avvertita, posso richiedere il rimborso delle quote possedute a partire dal giorno della fusione?
- Il contratto iniziale, ovvero quello stipulato con il promotore finanziario prima delle due cessioni, prevede il pagamento di Lit 5.000 per ogni operazione di rimborso. La nuova società non mi ha inviato nessun tipo di condizione contrattuale, quindi presumo che sia da ritenere valido il contratto iniziale. Ciò vuol dire che la società che attualmente gestisce i fondi non può richiedere più del corrispettivo in Euro di Lit 5000, eventualmente aggiornato all'indice ISTAT?
Come posso rivalermi per la cattiva gestione?
Grazie per il vostro prezioso aiuto.
Daniela, da Carate Brianza (MI)
Risposta ADUC
in caso di modifica del regolamento di gestione del fondo, il regolamento della banca d'Italia prevede quando segue:
"Il regolamento prevede che il contenuto di ogni modifica regolamentare e'
pubblicato utilizzando almeno le medesime fonti previste nel regolamento per la
diffusione del valore della quota.
L'efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della SGR
ovvero che riguardano le caratteristiche del fondo o incidono negativamente sui
diritti patrimoniali dei partecipanti e' sospesa per almeno 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. In tali casi le modifiche, oltre che pubblicate, sono tempestivamente rese note ai partecipanti , ai quali è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal regolamento.
Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a
carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi gia' sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonche' per quelli ancora da versare in relazione a piani di accumulazione gia' stipulati"
In caso di fusione fra fondi, lo stesso provvedimento prevede le SGR che intenda effettuare tale fusione debba fare un'apposita domanda alla Banca d'Italia nella quale comunichi, fra l'altro "le modalita' di pubblicazione dell'informativa ai partecipanti prevista nel successivo par. 3 e i termini di efficacia della fusione secondo quanto previsto nel successivo par. 6. L'informativa ai partecipanti e' diffusa, oltre che con le modalita' previste nel regolamento per le comunicazioni relative alle vicende del fondo, attraverso comunicazioni indirizzate ai singoli partecipanti contestualmente alla diffusione dell'avviso."
In caso di parziali modifiche alle politiche di investimento, non preventivamente approvate dai partecipanti, deve essere data facolta' ai partecipanti di trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro fondo della SGR con caratteristiche analoghe, ovvero, in assenza di questo, in qualunque altro fondo gestito dalla SGR.
Puo' trovare informazioni complete qui: clicca qui
In soldoni, comunque, dobbiamo risponderle che il comportamento della SGR, cosi' come ci e' stato descritto, sembra in linea con quanto previsto dalla Banca d'Italia.
Per quanto riguarda la cattiva gestione, e' difficilissimo accertare l'imperizia dei gestori. Pochi investitori comprendono che giuridicamente il gestore non ha l'obbligo di portare a casa buoni risultati, ma solo quello di operare diligentemente. Sono due concetti apparentemente simili ma in realta' molto diversi. In "legalese" si dice che vi e' un'obbligazione di mezzi, non di risultati. Il gestore, cioe' mette a disposizione i suoi mezzi e lo deve fare con diligenza, se poi i risultati fanno schifo, se non si dimostra che il cattivo risultato e' dovuto ad imperizia... pazienza!
Quindi, ci spiace, ma anche su questo fronte ha poco da fare.
"Il regolamento prevede che il contenuto di ogni modifica regolamentare e'
pubblicato utilizzando almeno le medesime fonti previste nel regolamento per la
diffusione del valore della quota.
L'efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della SGR
ovvero che riguardano le caratteristiche del fondo o incidono negativamente sui
diritti patrimoniali dei partecipanti e' sospesa per almeno 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. In tali casi le modifiche, oltre che pubblicate, sono tempestivamente rese note ai partecipanti , ai quali è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal regolamento.
Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a
carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi gia' sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonche' per quelli ancora da versare in relazione a piani di accumulazione gia' stipulati"
In caso di fusione fra fondi, lo stesso provvedimento prevede le SGR che intenda effettuare tale fusione debba fare un'apposita domanda alla Banca d'Italia nella quale comunichi, fra l'altro "le modalita' di pubblicazione dell'informativa ai partecipanti prevista nel successivo par. 3 e i termini di efficacia della fusione secondo quanto previsto nel successivo par. 6. L'informativa ai partecipanti e' diffusa, oltre che con le modalita' previste nel regolamento per le comunicazioni relative alle vicende del fondo, attraverso comunicazioni indirizzate ai singoli partecipanti contestualmente alla diffusione dell'avviso."
In caso di parziali modifiche alle politiche di investimento, non preventivamente approvate dai partecipanti, deve essere data facolta' ai partecipanti di trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro fondo della SGR con caratteristiche analoghe, ovvero, in assenza di questo, in qualunque altro fondo gestito dalla SGR.
Puo' trovare informazioni complete qui: clicca qui
In soldoni, comunque, dobbiamo risponderle che il comportamento della SGR, cosi' come ci e' stato descritto, sembra in linea con quanto previsto dalla Banca d'Italia.
Per quanto riguarda la cattiva gestione, e' difficilissimo accertare l'imperizia dei gestori. Pochi investitori comprendono che giuridicamente il gestore non ha l'obbligo di portare a casa buoni risultati, ma solo quello di operare diligentemente. Sono due concetti apparentemente simili ma in realta' molto diversi. In "legalese" si dice che vi e' un'obbligazione di mezzi, non di risultati. Il gestore, cioe' mette a disposizione i suoi mezzi e lo deve fare con diligenza, se poi i risultati fanno schifo, se non si dimostra che il cattivo risultato e' dovuto ad imperizia... pazienza!
Quindi, ci spiace, ma anche su questo fronte ha poco da fare.
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