Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Furto ed utilizzo fraudolento carta Bancomat

23 dicembre 2015
Domanda 23 dicembre 2015
Ho subito il furto del portafoglio chiuso in una borsetta, lasciata nell'automobile chiusa a chiave, non mi sono accorto subito del furto per poter bloccare la carta, ma soltanto quando sono arrivato a casa. Intanto, i ladri attraverso il bancomat, con prelievi e pagamenti pos effettuati a distanza di un minuto l'uno dall'altro, hanno consumato tutto il plafon giornaliero, cosa inusuale rispetto alla mia normale esigua gestione. La banca non mi ha riconosciuto alcun risarcimento, accusandomi di colpa grave per non aver custodito bene il pin, in quanto i ladri ne sarebbero stati in possesso avendo effettuato i prelievi normalmente. La mia domanda: qual'è la prova concreta che deve fornire la banca per convalidare le proprie affermazioni? Contrariamente a quanto afferma, io il pin lo ricordavo e non l'avevo scritto da nessuna parte, ma la banca afferma che mi è stato carpito durante una mia precedente operazione, perchè nel digitarlo non avrei coperto la tastiera con l'altra mano. Quale prova deve fornire per dimostrare questo? E in quale normativa è scritto che bisogna fare così? Non basta fare attenzione che nessuno ci guarda?
Praticamente nel giro di un'ora mi hanno sottratto in totale € 2450, risulta che solo in una tavernetta i ladri hanno speso € 750. Questi soldi erano parte dei miei miseri risparmi, messi da parte con sacrifici, essendo un povero pensionato ne avrei bisogno, cosa posso fare per riaverli? Cordiali saluti
Vito, da Napoli

Risposta ADUC
Può provare a ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario.
Secondo l'art. 12 del D.Lgs. del 27.10.2010, l’utilizzatore della carta incorre nella responsabilità conseguente all’utilizzo fraudolento esclusivamente nel caso in cui egli non abbia adempiuto agli obblighi di custodia dello strumento di pagamento previsti dalle relative norme contrattuali e non abbia adottato misure idonee per preservare la sicurezza dei dispositivi di identificazione della carta, secondo quanto richiesto dall’art. 7 del medesimo Decreto.
Affinché la responsabilità possa ritenersi sussistente in maniera illimitata, la violazione dei ridetti obblighi deve essere caratterizzata dal dolo, ovvero dalla colpa grave, vale a dire "un comportamento consapevole dell'agente che, senza volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti".
Anche l'utilizzo dello strumento di pagamento in tempi pur alquanto ristretti dopo il furto mediante operazioni poste in essere in un breve lasso di tempo, in assenza di ulteriori specifiche circostanze di fatto, non può da solo fondare la presunzione della mancata adozione delle misure idonee a garantire la sicurezza del PIN: contro tale ricostruzione, infatti, milita il dato testuale dell’art. 10, comma 2 del citato D.Lgs. del 27.10.2010, il quale espressamente dispone che l’utilizzo dello strumento di pagamento non sia "di per sé" sufficiente a dimostrare "necessariamente" l’inadeguata custodia del codice. In altri termini, argomentando dalla ridetta norma, è necessario che tale presunzione possa essere corredata da ulteriori elementi di fatto che, ricostruiti in connessione tra loro, consentano di dare alla stessa un decisivo rilievo.
I Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, di volta in volta interpretano la normativa sopra descritta verificando se i fatti si sono svolti in maniera conforme o meno a quanto prevede riguardo la responsabilità del cliente.
I casi di cui ci occupiamo vedono infatti il cliente a volte risarcito, a volte no.
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