Cara ADUC
Furto bancomat e carta di credito
Domanda
19 giugno 2014
Mi è stata sottratta la borsa contenente il bancomat e la carta di credito. Prima ancora che me ne accorgessi sono stati fatti prelevamenti ed anche pagamenti in negozi. Ho presentato la denuncia alla banca e sono in attesa di risposta, mi hanno però anticipato che speranze ne ho ben poche. Cosa potrò eventualmente fare in seguito?
Angela, da Roma
Angela, da Roma
Risposta ADUC
E' possibile agire davanti all'Arbitro Bancario Finanziario. Da quando è in vigore il Decreto legislativo 11/2010 che ha recepito la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, è onere dell'intermediario provare che le operazioni fraudolente derivano da una colpa grave del cliente, a carico del quale resta in ogni caso la franchigia di 150 euro.
In passato, lo stesso Arbitro Bancario (e in precedenza l'ombudsman) respingeva i ricorsi basandosi sul presupposto che la digitazione del PIN presupponeva la scarsa diligenza nella sua custodia. Ora, invece, le cose sono appunto cambiate e si viene indennizzati se l'intermediario non prova in maniera specifica e non generica la colpa grave del cliente. Esempi di colpa grave sono l'aver conservato la carta assieme al Pin o aver comunicato a terzi le proprie credenziali come anche la mancata custodia della borsa o del portafogli in cui sono conservate le carte o comunque un atteggiamento di trascuratezza tale da agevolare operazioni fraudolente. Ancora la ritardata denuncia di furto, smarrimento o utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento e il non tempestivo blocco della carta, come anche il mancato blocco della carta in seguito al ricevimento dell’sms alert relativo all'operazione fraudolenta.
La presunzione di colpa grave del cliente opera solo nel caso in cui vi sia una serie di elementi di fatto particolarmente univoca e convergente, al punto che possa ragionevolmente ritenersi che l'utilizzo fraudolento sia effettivamente riconducibile sul piano causale alla condotta dell'utilizzatore.
Può quindi, dopo aver atteso la risposta negativa o assente dopo trenta giorni al reclamo, presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.
In passato, lo stesso Arbitro Bancario (e in precedenza l'ombudsman) respingeva i ricorsi basandosi sul presupposto che la digitazione del PIN presupponeva la scarsa diligenza nella sua custodia. Ora, invece, le cose sono appunto cambiate e si viene indennizzati se l'intermediario non prova in maniera specifica e non generica la colpa grave del cliente. Esempi di colpa grave sono l'aver conservato la carta assieme al Pin o aver comunicato a terzi le proprie credenziali come anche la mancata custodia della borsa o del portafogli in cui sono conservate le carte o comunque un atteggiamento di trascuratezza tale da agevolare operazioni fraudolente. Ancora la ritardata denuncia di furto, smarrimento o utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento e il non tempestivo blocco della carta, come anche il mancato blocco della carta in seguito al ricevimento dell’sms alert relativo all'operazione fraudolenta.
La presunzione di colpa grave del cliente opera solo nel caso in cui vi sia una serie di elementi di fatto particolarmente univoca e convergente, al punto che possa ragionevolmente ritenersi che l'utilizzo fraudolento sia effettivamente riconducibile sul piano causale alla condotta dell'utilizzatore.
Può quindi, dopo aver atteso la risposta negativa o assente dopo trenta giorni al reclamo, presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.
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