Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Fondo per risarcire le vittime dei crack: si cambia ancora una volta, niente piu' risarcimenti

2 novembre 2006
Domanda 2 novembre 2006
Cara Aduc, vi chiedo cortesemente qualche notizia in merito a quanto previsto dagli artt. 343, 344 e 345 della L. 23 dicembre 2005 n. 266.
343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e' alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.
344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
345. Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonche' del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresi' definite le modalita' di rilevazione dei predetti conti e rapporti." Grazie. Cordialmente.
Elisa, da Padova

Risposta ADUC
C'e', ancora una volta, un cambiamento: il fondo sostiene (sempre se il disegno di legge 1015 del Senato diventera' legge, e visti i precedenti non e' certo sicuro) le sole vittime del default argentino e non tutti gli altri. Soprattutto, non esiste piu' un risarcimento vero e proprio ma solo supporto nelle cause legali. Il disegno di legge prevede (copio la parte principale):
2. I risparmiatori di cui al comma 1 possono adire l'autorita' giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la restituzione, da parte delle banche collocatrici, di quanto investito, con esonero dal pagamento del contributo unificato previsto dalla legislazione vigente.
3. In caso di soccombenza dei risparmiatori il giudice dichiara la compensazione delle spese legali, con l'eccezione dei casi in cui venga riconosciuta la manifesta temerarietà della lite.
4. Nel caso di risparmiatori che hanno aderito alla offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica argentina in data 9 gennaio 2005, le disposizioni della presente legge si applicano alla differenza fra il valore nominale delle originarie obbligazioni e quello degli strumenti finanziari ricevuti in scambio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi risarcitori aventi ad oggetto richieste non superiori a 250.000 euro per ciascun risparmiatore. Viene anche previsto un credito d'imposta per gli istituti che risarciranno la clientela in sede di conciliazione stragiudiziale.
-----------------------------------------
Ha risposto Giuseppe D'Orta.
clicca qui
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →