Cara ADUC
Focus invest aumento delle commissioni
Domanda
19 settembre 2008
Anche io come tanti ho protestato, tramite raccomandata, per le variazioni effettuate unilateralmente dalla mia banca per l'aggiornamento MIFID.
La banca mi ha risposto che le commissioni sono "commissioni di ingresso posticipate" e che quindi in caso di recesso vengono applicate.
E ora?
Ho letto la lettera che avete mandato alla Pioner ma non ho trovato una risposta.
Vorrei sapere se avete intenzione di andare avanti sulla questione o se mi devo ritenere da solo a combattere e quindi sconfitto in partenza dal sistema.
E' possibile arrivare all'ARBITRATO come descritto nel contratto sottoscritto con la banca?
Se si, esiste una speranza di vittoria?
Grazie per l'attenzione e per l'aiuto che certamente mi darete.
Fabio, da Ravenna (RA)
La banca mi ha risposto che le commissioni sono "commissioni di ingresso posticipate" e che quindi in caso di recesso vengono applicate.
E ora?
Ho letto la lettera che avete mandato alla Pioner ma non ho trovato una risposta.
Vorrei sapere se avete intenzione di andare avanti sulla questione o se mi devo ritenere da solo a combattere e quindi sconfitto in partenza dal sistema.
E' possibile arrivare all'ARBITRATO come descritto nel contratto sottoscritto con la banca?
Se si, esiste una speranza di vittoria?
Grazie per l'attenzione e per l'aiuto che certamente mi darete.
Fabio, da Ravenna (RA)
Risposta ADUC
Alcune banche dovendo adeguarsi alla normativa MIFID e quindi dovendo rinunciare alle commissioni retroattive hanno proposto il cambio delle vecchie GPM/GPF con gestioni aventi commissioni di gestione più alte, a coloro che non volevano cambiare lo strumento investito è stata applicata, in potenziale, e nell'eventuale disinvestimento dalla gestione, una spesa definita contrattualmente "commissione di ingresso posticipata" che altro non è che una vera e propria "commissione di uscita", attraverso la ridefinizione del contratto dello strumento di risparmio gestito. La definizione inventata dalle banche ha il preciso scopo di porre il cliente, nel caso non dovesse accettare il tutto, di essere lui a dover recedere dal contratto (nel caso fosse la banca a recedere non potrebbe applicare la commissione di uscita, alias "commissione di ingresso posticipata").
Tale ulteriore spesa, a carico dell'investitore, è stata introdotta con la scusante dell'adeguamento alla normativa MIFID. In realtà ciò non è vero in quanto le variazioni contrattuali derivanti dal recepimento della normativa MIFID si applicano di diritto e non hanno bisogno di approvazione da parte del cliente, che può rifiutarsi di sottoscrivere la ridefinizione del vecchio contratto, e quindi l'applicazione della nuova eventuale commissione, comunicando all'ufficio preposto della banca di non essere disposti ad accettare la variazione e diffidandola, nel caso di recesso del contratto per loro iniziativa, dall'applicare la commissione in questione. A tal punto sarà decisione dell'istituto finanziario chiudere il vecchio rapporto con la conseguenza di non poter applicare la spesa accessoria di chiusura (commissione di ingresso posticipata), in quanto sarà esso stesso a recedere dal contratto in itinere.
Qualora la banca dovesse, nonostante tutto, in chiusura addebitare la commissione, si ricorda che trattasi di atto unilaterale illegittimo e che può farsi richiesta in sede legale di restituzione dell'eventuale somma ingiustamente addebitata, previa risposta negativa alla lettera raccomandata, inviata dal cliente all'Ufficio Reclami della banca, in cui si richiederà la restituzione dell'importo sottratto.
Si ricorda altresì che la comunicazione di rinegoziazione contratto da parte dell'Istituto deve avvenire per iscritto mediante lettera raccomandata e che la forma in lettera ordinaria non è sufficiente.
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Ha risposto Roberto Cappiello
Tale ulteriore spesa, a carico dell'investitore, è stata introdotta con la scusante dell'adeguamento alla normativa MIFID. In realtà ciò non è vero in quanto le variazioni contrattuali derivanti dal recepimento della normativa MIFID si applicano di diritto e non hanno bisogno di approvazione da parte del cliente, che può rifiutarsi di sottoscrivere la ridefinizione del vecchio contratto, e quindi l'applicazione della nuova eventuale commissione, comunicando all'ufficio preposto della banca di non essere disposti ad accettare la variazione e diffidandola, nel caso di recesso del contratto per loro iniziativa, dall'applicare la commissione in questione. A tal punto sarà decisione dell'istituto finanziario chiudere il vecchio rapporto con la conseguenza di non poter applicare la spesa accessoria di chiusura (commissione di ingresso posticipata), in quanto sarà esso stesso a recedere dal contratto in itinere.
Qualora la banca dovesse, nonostante tutto, in chiusura addebitare la commissione, si ricorda che trattasi di atto unilaterale illegittimo e che può farsi richiesta in sede legale di restituzione dell'eventuale somma ingiustamente addebitata, previa risposta negativa alla lettera raccomandata, inviata dal cliente all'Ufficio Reclami della banca, in cui si richiederà la restituzione dell'importo sottratto.
Si ricorda altresì che la comunicazione di rinegoziazione contratto da parte dell'Istituto deve avvenire per iscritto mediante lettera raccomandata e che la forma in lettera ordinaria non è sufficiente.
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Ha risposto Roberto Cappiello
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