Cara ADUC
Fiscalita' fondi 'lussemburghesi'
Domanda
21 luglio 2008
Spett/le ADUC
A seguito della fusione per incorporazione di Capitalia Inv.Management S.A., (sede legale Lussemburgo) da Parte di Pioneer Asset e una rivisitazione, aggregazione, fusione e riformulazione delle politiche di gestione, anche ai fini del contenimento dei costi delle strutture stesse, con effetto 18.04.2008, i possessori di quote di Fondi degli ex Comparti transmigranti, tra cui il Global T.M.T. posseduto dallo scrivente e gia' in origine, Tecno Nasdaq, collocato da Capitalia Inv. Man. in aprile 2000 a 5,00 euro pro- quota e ivi sottoscritto per considerevole importo, risultano assorbiti nell' istituito Pioneer C.I.M. Global Equity classe A1, n° 10 Fondi tra cui il suddetto T..M.T., con rapporto di concambio ottenuto con giusta valorizzazione pro- quota, tra gli incorporati e l' incorporante, pari per il Global Equity al 18.4. u.s., ( ¤. 1,72 per il G.M.T ed ¤. 36,16 per il Global Equity - rapporto di concambio pari as 0,04765).
Premesso di non avere mai movimentato detto fondo T.M.T., ed essendo la minus pari a circa i 2/3 dell' investimento, non avendo avuto risposte univoche e precise sia a mezzo contatti allo 800.551552, della nuova Societa' Pioneer Unicredit group, ne' dai collocatori allo sportello, chiedo, a codesta benemerita' associazione, cui sono registrato, i seguenti quesiti fiscali:
a) se il fondo ex. tecno T.M.T., pur nato nel 2000 (sic, all 'apice della bolla e ingenuamente sottoscritto), puo' considerarsi, pur essendo post 1992 ma ante 1999, equiparabile ai fondi di diritto italiano, armonizzati U.E. e quindi scontando pienamente agli investitori nella vendita delle quote la minus implicita nel valore del N.AV e quindi della quota pubblicata ;
b) se viceversa sia possibile, vendendo in perdita, ed essendo in regime amministrato, chiedere l' emissione di un certificato attestante la minus, quale differenza tra i prezzi d' acquisto e di vendita, o quantomeno il riconoscimento della minus subita, con riferimento al proprio codice fiscale e collegamento quindi al proprio dossier titoli azionario usufruibile per compensare eventuali successive plus azionarie, derivanti da vendite azionarie dal dossier titoli, entro il quadriennio successivo. Grazie dell' attenzione.
Antonello, da Venafro (IS)
A seguito della fusione per incorporazione di Capitalia Inv.Management S.A., (sede legale Lussemburgo) da Parte di Pioneer Asset e una rivisitazione, aggregazione, fusione e riformulazione delle politiche di gestione, anche ai fini del contenimento dei costi delle strutture stesse, con effetto 18.04.2008, i possessori di quote di Fondi degli ex Comparti transmigranti, tra cui il Global T.M.T. posseduto dallo scrivente e gia' in origine, Tecno Nasdaq, collocato da Capitalia Inv. Man. in aprile 2000 a 5,00 euro pro- quota e ivi sottoscritto per considerevole importo, risultano assorbiti nell' istituito Pioneer C.I.M. Global Equity classe A1, n° 10 Fondi tra cui il suddetto T..M.T., con rapporto di concambio ottenuto con giusta valorizzazione pro- quota, tra gli incorporati e l' incorporante, pari per il Global Equity al 18.4. u.s., ( ¤. 1,72 per il G.M.T ed ¤. 36,16 per il Global Equity - rapporto di concambio pari as 0,04765).
Premesso di non avere mai movimentato detto fondo T.M.T., ed essendo la minus pari a circa i 2/3 dell' investimento, non avendo avuto risposte univoche e precise sia a mezzo contatti allo 800.551552, della nuova Societa' Pioneer Unicredit group, ne' dai collocatori allo sportello, chiedo, a codesta benemerita' associazione, cui sono registrato, i seguenti quesiti fiscali:
a) se il fondo ex. tecno T.M.T., pur nato nel 2000 (sic, all 'apice della bolla e ingenuamente sottoscritto), puo' considerarsi, pur essendo post 1992 ma ante 1999, equiparabile ai fondi di diritto italiano, armonizzati U.E. e quindi scontando pienamente agli investitori nella vendita delle quote la minus implicita nel valore del N.AV e quindi della quota pubblicata ;
b) se viceversa sia possibile, vendendo in perdita, ed essendo in regime amministrato, chiedere l' emissione di un certificato attestante la minus, quale differenza tra i prezzi d' acquisto e di vendita, o quantomeno il riconoscimento della minus subita, con riferimento al proprio codice fiscale e collegamento quindi al proprio dossier titoli azionario usufruibile per compensare eventuali successive plus azionarie, derivanti da vendite azionarie dal dossier titoli, entro il quadriennio successivo. Grazie dell' attenzione.
Antonello, da Venafro (IS)
Risposta ADUC
nel 2000 Lei ha sottoscritto un comparto di una sicav lussemburghese che nell'aprile del 2008, a causa di una ristrutturazione delle società di gestione, a seguito dell'acquisizione di Capitalia da parte di Unicredit, è stato fatto confluire (operazione di aggregazione con rapporto di cambio) nel comparto Global Equity della Sicav Pioneer. Quindi sempre di sicav si tratta e non poteva essere diversamente. Detto questo, la risposta giusta e la B.
Nei fondi di diritto lussemburghese (Sicav) armonizzati la tassazione avviene in base al «principio di cassa» ovvero all'atto della effettiva realizzazione. Vale a dire all'atto della vendita dei fondi, quando vengono liquidate le quote in capo al soggetto che le detiene. Il valore della quota delle Sicav di diritto lussemburghese è espresso al lordo degli effetti fiscali. Questa diversa disciplina fiscale dei fondi comuni di diritto estero armonizzati porta alle due seguenti considerazioni:
1) le minusvalenze sono fiscalmente considerate «redditi diversi» e dunque sono compensabili con eventuali plusvalenze da redditi della stessa specie (ad esempio: da plusvalenze derivanti da azioni e obbligazioni);
2) le plusvalenze, invece, sono fiscalmente considerate «redditi di capitale» e pertanto non compensabili (infatti nel regime fiscale «amministrato» è possibile la compensazione tra minusvalenze e plusvalenze catalogate tra i «redditi diversi»).
Da ciò deriva che, per quanto riguarda i fondi armonizzati (Sicav Lussemburghesi o Irlandesi), le minusvalenze realizzate sono sempre compensabili con plusvalenze aventi sempre la stessa natura di «redditi diversi» (minus su azioni, warrant, obbligazioni...), mentre le plusvalenze realizzate non sono mai compensabili e formano oggetto di autonoma tassazione con ritenuta al 12,50%.
Nei fondi di diritto lussemburghese (Sicav) armonizzati la tassazione avviene in base al «principio di cassa» ovvero all'atto della effettiva realizzazione. Vale a dire all'atto della vendita dei fondi, quando vengono liquidate le quote in capo al soggetto che le detiene. Il valore della quota delle Sicav di diritto lussemburghese è espresso al lordo degli effetti fiscali. Questa diversa disciplina fiscale dei fondi comuni di diritto estero armonizzati porta alle due seguenti considerazioni:
1) le minusvalenze sono fiscalmente considerate «redditi diversi» e dunque sono compensabili con eventuali plusvalenze da redditi della stessa specie (ad esempio: da plusvalenze derivanti da azioni e obbligazioni);
2) le plusvalenze, invece, sono fiscalmente considerate «redditi di capitale» e pertanto non compensabili (infatti nel regime fiscale «amministrato» è possibile la compensazione tra minusvalenze e plusvalenze catalogate tra i «redditi diversi»).
Da ciò deriva che, per quanto riguarda i fondi armonizzati (Sicav Lussemburghesi o Irlandesi), le minusvalenze realizzate sono sempre compensabili con plusvalenze aventi sempre la stessa natura di «redditi diversi» (minus su azioni, warrant, obbligazioni...), mentre le plusvalenze realizzate non sono mai compensabili e formano oggetto di autonoma tassazione con ritenuta al 12,50%.
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