Cara ADUC
Fip riscatto ed anticipazione
Domanda
21 marzo 2008
Buongiorno, il mio nome è Fabrizio, Vi scrivo per illustrarVi brevemente la vicenda che vede coinvolto mio figlio e la Madiolanum con il loro fondo pensione. Mio figlio sino a Settembre 2007 ha lavorato per una Agenzia Marittima con sede in Livorno e filiale della MSC con sede a Ginevra (Svizzera). Qualche mese prima aveva aderito al fondo pensione Mediolanum grazie a un family Banker suo amico, Versata la prima rata a cura dell'amministrazione dell'Agenzia, viene invitato a lavorare alla sede centrale in Svizzera. Chiede il riscatto di ciò che era stato versato, poco più di 500,00 euro in quanto la Svizzera non fa parte della CEE e vige un sistema pensionistico totalmente diverso al ns. per cui non è possibile continuare i versamenti con il sistema in vigore in Italia. E' vero che il contratto Mediolanum recita che se si interrompono i versamenti il capitale versato può essere riscattato dopo 8 anni. Ma a Vs. gentile parere Vi sembra "normale"? Mio figlio non ha interrotto i versamenti volontariamente ma a causa di forza maggiore, lavora in una Nazione non CEE per cui non è possibile il trasferimento del fondo in uno Elvetico e dovrà attendere 8 anni per rientrare in possesso dei "SUOI SOLDI". Ho descritto il tutto per sommi capi è chiaro che a confutare il tutto vi sono mail, date ecc....
Grazie
Fabrizio, da Livorno (LI)
Grazie
Fabrizio, da Livorno (LI)
Risposta ADUC
le forme di previdenza complementare prevedono il possesso di determinati requisiti per esercitare il diritto di riscatto della posizione maturata o richiederne l'anticipazione. Nel suo caso,se e' stato sottoscritto un fip Mediolanum, l'anticipazione puo' essere richiesta esclusivamente per i seguenti casi: in qualunque momento e fino ad un massimo del 75% della posizione maturata, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni dell'aderente, coniuge o figli; dopo otto anni e fino ad un massimo del 75%, per acquisto della prima casa per se o per i figli, o per spese di manutenzione e/o ristrutturazione della medesima abitazione; sempre dopo otto anni, fino ad un massimo del 30%, per altre esigenze non specificate. Il riscatto puo' invece, essere richiesto: in qualunque momento fino al 50% della posizione, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore ai 12 mesi, ovvero in caso di mobilita', cassa integrazione ordinaria o straordinaria; in qualunque momento, fino al 100% della posizione, in caso di grave invalidita' permanente o a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi; in caso di decesso, ovviamente, il 100% della posizione. Al di fuori dei suddetti casi non sono previste altre forme di riscatto.
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Ha risposto: Simone Franci
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Ha risposto: Simone Franci
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