Cara ADUC
Fastweb sospensione del contratto
Domanda
23 settembre 2008
Nell'agosto 2006 ho sottoscritto un contratto con Fw per la sola linea adsl, con tariffa a consumo e piano ricaricabile. Nel mese di novembre 2007 la suddetta società mi informa tramite e-mail che avrei dovuto effettuare una ricarica entro il 07.12.2007 (nonostante sul mio conto ci fosse ancora credito residuo), pena la sospensione del contratto. Mi reco presso tutti i rivenditori di Catania e prov. in quali sono sprovvisti di tale ricaricabile e i quali mi informano che fw ha abolito tale piano ricaricabile; dall'8.12.2007 non dispongo più del mio credito residuo nè della connessione. Impossibilitata a comunicare col call center in quanto non riconosce il mio numero telefonico mi reco presso i centri fw chiedendo perlomeno un cambio di piano: mi viene risposto che devo pagare nuovamente il costo di attivazione e stipulare un nuovo contratto. Vorrei sapere se è diritto della società sospendere l'abbonamento senza proporre almeno un piano telefonico alternativo e se non è loro dovere rimborsarmi la spesa per l'attivazione di una linea telefonica della quale ho usufruito per circa un anno.
Milena, da Gravina (CT)
Milena, da Gravina (CT)
Risposta ADUC
verifichi sul contratto se questa facolta' e' prevista e con quale tempistica. La legge Bersani, ad ogni modo, ha abolito i vincoli di durata dei contratti, dunque riteniamo che la sospensione del servizio sia illegittima.
Qui di seguito una scheda utile predisposta dall'Agcom relativa alla legge Bersani:
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Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora: clicca qui
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si deve prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione: clicca qui (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non viene esperito entro 30gg dalla data della richiesta, citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace (recarsi personalmente presso la cancelleria del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere sia la liberazione immediata della linea, sia tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).
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