Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Fastweb Offerta Promo non attivata

25 aprile 2008
Domanda 25 aprile 2008
Salve,
scrivo per conto di un'amica straniera per segnalare il seguente fatto:
La mia amica ha sottoscritto con un agente Fastweb una proposta di Abbonamento PROMO così articolata:
- dal 1 novembre al 31 marzo 2008 canone pari a ¤9.95 mensili.
- dal 1 aprile 2008 canone pari a ¤35 mensili per sempre.
La prima bolletta arrivata (22 novembre/31gennaio) ha riportato un canone pari a ¤66,95. A fronte di questa prima bolletta più volte la mia amica ha provato a contattare sia l'agente sia il call center fastweb, senza riuscire ad avere spiegazioni esaustive: forse c'era la barriera della lingua.
E' poi arrivata la seconda bolletta (1 febbraio/31 marzo) con un canone pari a 58,34¤. A questo punto mi ha chiesto aiuto ed ho provveduto personalmente a contattare il call center fastweb. Per avere una spiegazione plausibile, ho dovuto fare molte telefonate al call center. Alla fine la spiegazione che mi è stata data è la seguente: l'opzione PROMO non è stata attivata perché si è scelto di usare il bollettino postale come modalità di pagamento. L'agente ha commesso un errore e Fastweb non può risarcire la differenza.
La mia amica ha provveduto a disdire il contratto, ma la domanda è: se l'agente ha commesso un errore nel vendere una promozione associandola ad una modalità di pagamento non gestita, perché deve pagare l'utente? Nel momento in cui Fastweb si è trovata a gestire la proposta di abbonamento siglata, vista la discrepanza tra tariffa e metodo di pagamento, non era tenuta a segnalare all'utente tale discrepanza? E' possibile recuperare quota parte di questo canone pagato?
Grazie in anticipo
Agatina, da Roma (RM)

Risposta ADUC
il gestore e' tenuto ad informare l'utente circa le caratteristiche principali del servizio. Se nel contratto tale requisito era segnalato, riteniamo che il rimborso non possa essere richiesto. Al contrario, se oltre all'omissione dell'agente, nemmeno il contratto specifica questo punto, la sua amica puo' farsi valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora: clicca qui
In caso di mancata risposta (o negativa) da parte del gestore alla messa in mora, si deve prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione: clicca qui (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non viene esperito entro 30gg dalla data della richiesta, citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace (recarsi personalmente presso la cancelleria del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere sia la liberazione immediata della linea, sia tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).
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