Sabato 6 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Facoltà di recesso in caso di sinistro esercitabile dalla compagnia assicurativa

6 giugno 2008
Domanda 6 giugno 2008
Il Decreto Legislativo 122/2005 ha reso obbligatorio il rilascio di fidejussioni a garanzia degli anticipi versati dagli acquirenti di immobili da costruire e, in sede di rogito, il rilascio della polizza decennale postuma; il rilascio delle fidejussioni e della polizza decennale postuma è subordinato alla stipula delle polizze c.a.r., che consentono alla compagnia assicurativa di monitorare la costruzione degli interventi.
La polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili, denominata anche polizza "c.a.r.", tiene indenne l'assicurato da tutti i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate durante il periodo di copertura assicurativa, salvo i rischi espressamente esclusi, (polizze all risk); dette polizze prevedono la facoltà di recesso della compagnia assicurativa in caso di sinistro ed in caso di danni verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio.
La scrivente, società che svolge attività di vendita di immobili, in adempimento a quanto sopra esposto, ha contratto polizze tutti i rischi della costruzione di opere civili, con primarie compagnie assicurative del mercato, a copertura di alcuni interventi residenziali,; l'edificazione dei complessi residenziali, in parte, verrà realizzata a mezzo contratto di mutuo ed in particolar modo evidenziamo le osservazioni esposte dall'ufficio assicurativo di un Istituto di Credito.
Il sopra menzionato Istituto di Credito si rifiuta di erogare i mutui, in quanto nelle condizioni generali delle nostre polizze "c.a.r." viene indicata la facoltà di recesso in caso di sinistro ed in caso di danni verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio; lo stesso Istituto di Credito ci ha fornito copia del testo della convenzione da essa stipulata con una compagnia assicurativa, dalla quale si può notare l'assenza delle sopra descritte clausole, con la precisazione che l'oggetto della predetta convenzione risulta essere una polizza a rischi nominati e non una polizza c.a.r. (la polizza c.a.r. infatti è più completa e tutelante per i reali rischi della costruzione).
Come da richiesta dell'Istituto di Credito, la scrivente ha chiesto la deroga delle clausole legate alla facoltà di recesso in caso di sinistro ed in caso di danni verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, ma le compagnie assicurative asseriscono che non esiste alcuna legge o articolo del Codice Civile che imponga loro quanto da noi richiesto.
Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente evidenzia di non voler sottoscrivere la convenzione proposta dall'Istituto di Credito, in quanto sarebbe costretta a fare fidejussioni bancarie (elevando la centrale rischi) e avrebbe difficoltà nella ricerca di una compagnia assicurativa che emetta la sola polizza decennale postuma.
Inoltre per i cantieri già avviati, e già coperti con polizza CAR, saremmo costretti ad una doppia ed inutile copertura, con aggravio di costi, unicamente per poter ottenere l'erogazione dei mutui.
Si chiede pertanto quanto segue:
- esiste una norma o un appiglio che imponga alle compagnie assicurative la deroga della facoltà di recesso in caso di sinistro ed in caso di danni verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio?
- esiste una norma che possa legittimare una compagnia assicurativa a recedere da un contratto assicurativo anche in assenza di specifica clausola?
- Precisando che il contratto di mutuo in questione non detta indicazioni in merito, l'Istituto di Credito è autorizzato a non procedere all'erogazione del mutuo se in presenza di polizza riportante la facoltà di recesso in caso di sinistro ed in caso di danni verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio?
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e, ringraziando anticipatamente per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.
Gruppo Arcobaleno S.p.a., da Lodi (LO)

Risposta ADUC
non esiste alcuna norma che obblighi l'istituto di credito all'erogazione del mutuo, ne' l'assicurazione a fornire polizze prive di tale clausola. Il tutto e' disciplinato dalle parti nei loro accordi, nella misura in cui - chiaramente - un accordo sia possibile.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →