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Cara ADUC

Eurocom diffida per mancata restituzione Card - 2

16 luglio 2009
Domanda 16 luglio 2009
Buongiorno, ho ricevuto una diffida, come altri vs. lettori, dalla ditta Eurocom di Padova per il pagamento di oltre 200,00 euro comprendendo "penale per mancato/tardivo non conforme rientro cam/card ed ev. prec. comunicazioni" + "spese, costi, raccomandate, modulistica, ricerca, logistica e gestione abbonato per questa diffida". Ho trovato il contratto stipulato nel 2000 e disdetto successivamente, assieme alla suddetta Card. Vi domando, visto che fanno queste richieste dopo 7 anni, posso restituire ora la card, nel contratto c'e' scritto "restituire prontamente" termine generico ben diverso da restituire entro xx giorni. Se non fosse attuabile, penso che al massimo si debba pagare la penale di 51.65 euro (le vecchie 100.00) senza ovviamente restituire la card. Di seguito l'articolo del contratto. L'art.1 dell'abbonamento scrive "Resta inteso che, al termine dell'abbonamento, l'abbonato dovrà obbligatoriamente restituire la Smart card all'Eurocom International srl e cio' dovra' fare in ogni caso su semplice richiesta della medesima societa' qualora si renda necessario ed insindacabile giudizio della stessa per ragioni di sicurezza o diverse. Qualora l'abbonato non ottemperi prontamente all'obbligazione di restituzione della Smart card, vedra' applicato a suo carico una penale di lire 100.000 (51,65 Euro)"
Grazie mille
Volevo solo precisare, come richiesto da vs. risposta dell'11/7 us, che il recesso del contratto e' avvenuto nel 2002 secondo i termini almeno 60 gg prima della scadenza 30/12/2002, Se poteste indicarmi un articolo del codice civile per scrivere una lettera indicando il diritto di prescriziene Grazie Mille
Luigi, da Milano (MI)

N.B. Aggiornamento del 13/06/2023. Alcuni giudici di pace e tribunali hanno affermato che la prescrizione, nel caso di Digital Shop, è di dieci anni. Qui le sentenze che Digital Shop ci ha trasmesso. Pur non condividendo questo orientamento giurisprudenziale, comunque non unanime, riteniamo importante informarne i consumatori coinvolti: consigliamo quindi di valutare queste sentenze prima di invocare la prescrizione quinquennale quale unico motivo di opposizione alle richieste di pagamento di Digital Shop.
Riportiamo infine la seguente replica di Digital Shop"Giustamente i giudici che hanno compreso ed hanno ben capito che la scrivente NON È UNA PAY-TV ma un semplice rivenditore di apparecchiature elettroniche e servizi TV che opera con vendita per corrispondenza pubblicizzandosi esclusivamente su rivista nazionale, indicando prezzi e condizioni come sancito dalla normativa. Essendo per lo più tv estere o canali pornografici fuori Italia, come rivenditore nel territorio italiano eravamo tenuti a fornire al cliente un contratto con regole e condizioni ove giustamente il termine è quello ordinario. l'azienda è disponibile a soluzioni rateali/transattive, prendere contatto con la medesima al 049/775777 o [email protected] per un accordo bonario di pagamento anche a rate senza intervento di banche o finanziarie".

Risposta ADUC
se è trascorso il periodo di prescrizione dalla disdetta e se questa richiesta e' attraverso lettera semplice (non raccomandata A/R), la ignori. Altrimenti, se sono comunque trascorsi gli anni e la lettera e' raccomandata A/R replichi con una diffida facendo presente la prescrizione della loro richiesta:
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