Cara ADUC
Euro Content Limited: easy download
Domanda
11 settembre 2010
Buonasera,
Vi inoltro il messaggio che mi è arrivato il 19 maggio scorso, a cui non diedi importanza perché ritenevo e RITENGO TUTTORA DI NON AVER MAI FATTO ALCUN CONTRATTO ONEROSO PER SERVIZI INTERNET.
La mia vicenda, infatti, è assolutamente uguale a quella che avete descritto nella denuncia che avete fatto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. E' chiaro che un'abile gioco di reindirizzo a diversi siti e messaggi non chiari hanno indotto anche me a inserire i miei dati senza la consapevolezza di stipulare un contratto.
Il 3 settembre, però mi è arrivata per posta una lettera della Euro Content Limited con richiesta di pagamento di 101 euro, alla quale ho risposto con la lettera di diffida che allego.
Quello che mi chiedo è se sia effettivamente consentito stipulare un contratto senza una procedura che garantisca con la massima sicurezza l'identità di chi si registra (non potrebbe essere qualcuno che usa le generalità di altri?) ed assicuri con assoluta certezza che ci sia la volontà di contrarre obbligazione. Perché nelle scritture private è richiesta addirittura la doppia firma per clausole particolarmente onerose e nei contratti a distanza no?
Spero che questa segnalazione possa esservi utile nella vostra encomiabile opera di tutela dei consumatori che non sono assolutamente tutelati dalle leggi vigenti e perciò costantemente preda di soggetti disonesti che, al contrario dei clienti, supportati dai loro bravi consulenti, sanno muoversi benissimo nei nebulosi cavilli di norme apparentemente scritte per i loro interessi.
Vi ringrazio per l'attenzione.
Con i migliori saluti ed auguri di buon lavoro.
------Messaggio inoltrato
Da: "easy(download)"
Risposta: "[email protected]"
Data: Wed, 19 May 2010 21:22:01 +0200
Oggetto: La vostra registrazione su easy-download.info [051019009001831]
Gentile Signor xxxxxxxx
Vi diamo il benvenuto su easy(download).
Per effettuare l'accesso immediatamente, apra il seguente indirizzo
Internet:
http://www.easy-download.info/activate/61033/3e7d6b28e189ce/4
Eventualmente è necessario copiare manualmente il link nel vostro browser
di internet.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx
Spett.le Euro Content Limited
gestore del sito internet “Easy(Download)”
Quirinsstr. 8
D-60599 Frankfurt am Main
OGGETTO: vs. fattura n. xxxxxx. DIFFIDA.
Spett. le Euro Content, ho ricevuto in data 3 settembre 2010 la vostra richiesta di pagamento di euro 101,00 per una presunta iscrizione a pagamento ad un sito internet da voi gestito e spese di sollecito.
Escludo categoricamente di aver consapevolmente richiesto l’iscrizione ad un sito con espressa accettazione di servizi a pagamento ed, in ogni caso, in nessun momento ho avuto l’intenzione, la volontà, e la consapevolezza di iscrivermi ad un sito a pagamento e pertanto deduco che le informazioni da voi fornite nell’accaduto siano riassumibili in una pratica commerciale sleale come previsto dal decreto legislativo n. 146/2007, secondo il quale ogni pratica commerciale è scorretta, illecita, e vietata se:
“idonea a falsare il comportamento del consumatore, ovvero che alteri la capacità dello stesso di scegliere consapevolmente, inducendolo a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso.”
La pratica commerciale da voi posta in essere nei miei confronti ha tratto in inganno lo scrivente celando o rendendo difficilmente reperibili informazioni vitali inerenti al “presunto” contratto da voi citato, ponendo in essere come dicevo un comportamento di pratica commerciale sleale, tale fatto è sufficiente a rendere nullo e invalido il “presunto” contratto da voi citato a titolo della vostra richiesta.
Il presunto contratto citato, comunque, non è valido in quanto non ho mai ricevuto le informazioni prescritte dall’art. 52 del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005) nei modi e nelle forme validi stabiliti dal successivo art. 53.
Il 19/5/2010 ho ricevuto al mio indirizzo di posta elettronica una vostra comunicazione e-mail, ma essa in nessun punto specifica che si riferisce ad un contratto per un servizio a pagamento né, tantomeno, contiene informazioni sul costo di tale servizio. Al predetto messaggio è allegato un file “PDF” di cui non conosco il contenuto in quanto risultato illeggibile perché danneggiato.
Per tali motivi l’e-mail che mi avete inviato non può essere idonea a produrre gli effetti di informazione del consumatore stabiliti dalla vigente normativa.
Pertanto, poiché ai sensi dell’Art. 14 (Servizi non richiesti) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190,
«1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. L'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".»:
vi intimo di cessare di inviare ogni comunicazione allo scrivente, di cessare o disattivare qualunque servizio non richiesto, e di cessare di inviare richieste illegittime.
Vi intimo inoltre di cancellare immediatamente dai vostri archivi tutti i miei dati in vostro possesso.
La presente comunicazione sarà inoltrata a:
- Autorità Garante per la concorrenza e del mercato;
- Polizia Postale;
- ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori);
Ambasciata Tedesca in Italia.
Attendo vostra lettera di annullamento della fattura n. 910558*** in difetto di tali comportamenti adirò alle vie legali con beneplacito di spese e danni.
Vi inoltro il messaggio che mi è arrivato il 19 maggio scorso, a cui non diedi importanza perché ritenevo e RITENGO TUTTORA DI NON AVER MAI FATTO ALCUN CONTRATTO ONEROSO PER SERVIZI INTERNET.
La mia vicenda, infatti, è assolutamente uguale a quella che avete descritto nella denuncia che avete fatto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. E' chiaro che un'abile gioco di reindirizzo a diversi siti e messaggi non chiari hanno indotto anche me a inserire i miei dati senza la consapevolezza di stipulare un contratto.
Il 3 settembre, però mi è arrivata per posta una lettera della Euro Content Limited con richiesta di pagamento di 101 euro, alla quale ho risposto con la lettera di diffida che allego.
Quello che mi chiedo è se sia effettivamente consentito stipulare un contratto senza una procedura che garantisca con la massima sicurezza l'identità di chi si registra (non potrebbe essere qualcuno che usa le generalità di altri?) ed assicuri con assoluta certezza che ci sia la volontà di contrarre obbligazione. Perché nelle scritture private è richiesta addirittura la doppia firma per clausole particolarmente onerose e nei contratti a distanza no?
Spero che questa segnalazione possa esservi utile nella vostra encomiabile opera di tutela dei consumatori che non sono assolutamente tutelati dalle leggi vigenti e perciò costantemente preda di soggetti disonesti che, al contrario dei clienti, supportati dai loro bravi consulenti, sanno muoversi benissimo nei nebulosi cavilli di norme apparentemente scritte per i loro interessi.
Vi ringrazio per l'attenzione.
Con i migliori saluti ed auguri di buon lavoro.
------Messaggio inoltrato
Da: "easy(download)"
Risposta: "[email protected]"
Data: Wed, 19 May 2010 21:22:01 +0200
Oggetto: La vostra registrazione su easy-download.info [051019009001831]
Gentile Signor xxxxxxxx
Vi diamo il benvenuto su easy(download).
Per effettuare l'accesso immediatamente, apra il seguente indirizzo
Internet:
http://www.easy-download.info/activate/61033/3e7d6b28e189ce/4
Eventualmente è necessario copiare manualmente il link nel vostro browser
di internet.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx
Spett.le Euro Content Limited
gestore del sito internet “Easy(Download)”
Quirinsstr. 8
D-60599 Frankfurt am Main
OGGETTO: vs. fattura n. xxxxxx. DIFFIDA.
Spett. le Euro Content, ho ricevuto in data 3 settembre 2010 la vostra richiesta di pagamento di euro 101,00 per una presunta iscrizione a pagamento ad un sito internet da voi gestito e spese di sollecito.
Escludo categoricamente di aver consapevolmente richiesto l’iscrizione ad un sito con espressa accettazione di servizi a pagamento ed, in ogni caso, in nessun momento ho avuto l’intenzione, la volontà, e la consapevolezza di iscrivermi ad un sito a pagamento e pertanto deduco che le informazioni da voi fornite nell’accaduto siano riassumibili in una pratica commerciale sleale come previsto dal decreto legislativo n. 146/2007, secondo il quale ogni pratica commerciale è scorretta, illecita, e vietata se:
“idonea a falsare il comportamento del consumatore, ovvero che alteri la capacità dello stesso di scegliere consapevolmente, inducendolo a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso.”
La pratica commerciale da voi posta in essere nei miei confronti ha tratto in inganno lo scrivente celando o rendendo difficilmente reperibili informazioni vitali inerenti al “presunto” contratto da voi citato, ponendo in essere come dicevo un comportamento di pratica commerciale sleale, tale fatto è sufficiente a rendere nullo e invalido il “presunto” contratto da voi citato a titolo della vostra richiesta.
Il presunto contratto citato, comunque, non è valido in quanto non ho mai ricevuto le informazioni prescritte dall’art. 52 del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005) nei modi e nelle forme validi stabiliti dal successivo art. 53.
Il 19/5/2010 ho ricevuto al mio indirizzo di posta elettronica una vostra comunicazione e-mail, ma essa in nessun punto specifica che si riferisce ad un contratto per un servizio a pagamento né, tantomeno, contiene informazioni sul costo di tale servizio. Al predetto messaggio è allegato un file “PDF” di cui non conosco il contenuto in quanto risultato illeggibile perché danneggiato.
Per tali motivi l’e-mail che mi avete inviato non può essere idonea a produrre gli effetti di informazione del consumatore stabiliti dalla vigente normativa.
Pertanto, poiché ai sensi dell’Art. 14 (Servizi non richiesti) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190,
«1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. L'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".»:
vi intimo di cessare di inviare ogni comunicazione allo scrivente, di cessare o disattivare qualunque servizio non richiesto, e di cessare di inviare richieste illegittime.
Vi intimo inoltre di cancellare immediatamente dai vostri archivi tutti i miei dati in vostro possesso.
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- Polizia Postale;
- ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori);
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Risposta ADUC
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato per conoscenza e che pubblichiamo su Cara Aduc.
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