Cara ADUC
Esonero Spese Liti Condominiali
Domanda
24 marzo 2016
Buongiorno, dopo aver fatto causa a titolo individuale nei confronti dell'ex amministratore condominiale, ora rimosso e sostituto, per illeciti nella gestione amministrativa, solamente adesso il condominio ha deliberato, con il nuovo amministratore, in una assemblea a cui non ho partecipato, una causa comune, analoga a quella già da me intrapresa, obbligandomi al pagamento delle spese legali pro-quota. Sono obbligato in tal senso? L'attuale amministratore ha fatto riferimento all'art. 1.131 c.c., nel quale non si parla di attribuzione della spesa. Viceversa il legale a cui mi sono rivolto inizialmente per la causa a titolo individuale sostiene che non avrei obblighi in tal senso. Devo o non devo pagare questa seconda iniziativa? Che vantaggio ( o svantaggio economico ) ne ricaverei portando avanti la stessa causa attraverso due azioni legali distinte?
Grazie della cortese attenzione.
Cordiali saluti.
Alessandro, da Pisa (PI)
Grazie della cortese attenzione.
Cordiali saluti.
Alessandro, da Pisa (PI)
Risposta ADUC
puoi dissociarti dalla lite, ai sensi dell'art. 1132 c.c., comunicando formalmente (cioè con raccomandata a.r.) questa tua intenzione all'amministratore. La dissociazione dalla lite ha effetto per le conseguenze negative per il caso di soccombenza e - secondo quanto affermato dalla giurisprudenza - non ti esonera dal pagamento delle spese legali.
Qui di seguito il testo dell'art. 1132 c.c.
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
Qui di seguito il testo dell'art. 1132 c.c.
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
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