Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Due numeri per lo stesso cliente

25 aprile 2018
Domanda 25 aprile 2018
Nel passare da "Alice Casa", offerta ADSL di TIM ad un'altra offerta, "Smart Fibra", sempre di TIM, mi è stato imposto il cambio del numero di telefono, e la disdetta della prima linea, seppur appartenente allo stesso domicilio, e la cosa è abbastanza strana, visto che comunque la nuova linea entra in casa con il doppino che serviva la prima. Ho comunque accettato, e dopo l'attivazione dell'offerta, ho proceduto alla disdetta della prima tramite lettera raccomandata e il modulo che mi era stato consegnato dal venditore che era venuto a farmi firmare il contratto. Con mia grande sorpresa mi trovo oggi ad avere per la mia residenza due linee teoriche telefoniche e due bollette da pagare, visto che per TIM la disdetta non vale per contratti di un certo tipo. Comunque avevo proceduto anche alla richiesta di cessazione tramite il loro sito e questo risultava, ma solo al call center italiano, mentre da quello rumeno ricevevo solo sberleffi. Nonostante risultasse la richiesta, però, la linea non era stata cessata ed erano passati più di 30 giorni dalla richiesta, visto che questo è il termine massimo che prendono per cessare una linea che in pratica è inutilizzabile dal momento in cui viene attivata la seconda offerta. Mi trovo quindi a pagare due linee solo perché TIM non vuole far da sola la cessazione di un numero quando per lo stesso cliente ne attiva un'altro allo stesso indirizzo. Non si prospetta l'ipotesi di pratica commerciale scorretta in questo caso? E' ovvio che puntano ad un guadagno nel passaggio, peraltro mascherato al momento della firma del contratto. nonostante dal call center abbiano aperto una pratica di reclamo, per i giorni oltre i 30 per i quali la vecchia linea teoricamente è stata attiva, come posso tutelarmi dalla prosecuzione della situazione di doppia fatturazione? Già in passato ho vissuto esperienze a dir poco anomale con loro.
Grazie
Armando, da Sezze Scalo (LT)

Risposta ADUC
se ha prova di avere inviato la disdetta della prima linea, non deve pagare alcuna bolletta dalla data della disdetta.
Difatti La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →