Cara ADUC
Doveri dei promotori finanziari
Domanda
22 gennaio 2007
Buongiorno, tramite un promotore finanziario ex Area Banca, oggi divenuta Banca popolare di lodi, nel 1999 (pochi mesi prima del disastro nei mercati ) ho investito in alcuni fondi azionari e SICAV da lui proposti. A distanza di anni mi trovo a fare alcune considerazioni sulla professionalità/correttezza di questo promotore, ma soprattutto, vorrei sapere dove posso trovare informazioni riguardanti i doveri di queste figure professionali. Ad esempio: da diversi mesi, forse anni, non ricevo più informazioni riguardanti i miei fondi e addirittura ho saputo solo casualmente che un fondo azionario da me acquistato (cisalpina Azionario) è stato assorbito da Fineco non essendone mai stato formalmente informato. Oppure: ogni richiesta negli anni di formalizzare per iscritto quanto verbalmente comunicato non ha mai ricevuto riscontro. In definitiva la mia domanda è: esistono dei doveri chiari e definiti (al di la della buona fede che trovo molto difficile valutare) a cui i promotori si devono attenere su cui possa valutare una possibile denuncia di questa persona? A chi devo esporre reclamo-denuncia? Grazie. Cordiali saluti.
Risposta ADUC
Puo' leggere le informazioni generiche che abbiamo pubblicato a questo indirizzo: clicca qui elenca le regole di condotta degli intermediari finanziari. In particolare la parte V del Libro V si occupa dell'attivita' dei promotori finanziari (artt. da 93 a 97). Gli art. 95 e 96 sono quelli piu' significativi: Art. 95 (Regole generali di comportamento).
1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attivita' e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attivita', salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonche' nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e all'articolo 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
Art. 96
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori).
1. Al momento del primo contatto, il promotore:
a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonche' il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.
2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.
3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.
4. Nella promozione e collocamento a distanza:
a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalita' adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;
b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilita' su supporto duraturo.
5. Il promotore verifica l'identita' dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni.
Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.
6. Il promotore puo' ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilita';
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
7. Il promotore non puo' ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
-----
Come puo' vedere, il promotore - essendo semplicemente un agente dell'intermediario - non ha alcun obbligo particolare relativo alla consulenza chiamiamola "post-vendita". I promotori finanziari hanno molte responsabilita' nella fase "pre-vendita", in particolare hanno l'obbligo di informarsi sul cliente, informare sugli investimenti proposti e verificare l'adeguatezza degli stessi rispetto alle caratteristiche del cliente. Se ritiene che alcuni di questi obblighi sono stati violati puo' fare un esposto alla Consob nella speranza (che di solito rimane tale) che la Consob prenda provvedimenti nei confronti del promotore. La Consob non potra', mai, in nessun caso, prendere provvedimenti nei confronti degli intermediari che implichino un risarcimento all'investitore. Per questo, purtroppo, e' necessario avviare un'azione legale.
1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attivita' e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attivita', salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonche' nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e all'articolo 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
Art. 96
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori).
1. Al momento del primo contatto, il promotore:
a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonche' il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.
2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.
3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.
4. Nella promozione e collocamento a distanza:
a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalita' adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;
b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilita' su supporto duraturo.
5. Il promotore verifica l'identita' dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni.
Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.
6. Il promotore puo' ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilita';
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
7. Il promotore non puo' ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
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Come puo' vedere, il promotore - essendo semplicemente un agente dell'intermediario - non ha alcun obbligo particolare relativo alla consulenza chiamiamola "post-vendita". I promotori finanziari hanno molte responsabilita' nella fase "pre-vendita", in particolare hanno l'obbligo di informarsi sul cliente, informare sugli investimenti proposti e verificare l'adeguatezza degli stessi rispetto alle caratteristiche del cliente. Se ritiene che alcuni di questi obblighi sono stati violati puo' fare un esposto alla Consob nella speranza (che di solito rimane tale) che la Consob prenda provvedimenti nei confronti del promotore. La Consob non potra', mai, in nessun caso, prendere provvedimenti nei confronti degli intermediari che implichino un risarcimento all'investitore. Per questo, purtroppo, e' necessario avviare un'azione legale.
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