Cara ADUC
Documenti condominiali
Domanda
20 giugno 2014
Salve, ho un problema con l'amministratore del mio condominio, sto cercando di ottenere da qualche anno copia dei documenti giustificativi di spesa ma senza ricevere risposta. Ho tentato la richiesta con un legale e stessa risposta (niente). Ho fatto richiesta al Giudice per il decadimento dell'amministratore dal suo incarico (adducendo tutte quelle motivazioni per me valide tipo : numero condomini diversi da assemblea ad assemblea e relativi quorum, assenza di fatture, innumerevoli deleghe "oltre il 50%" all'amministratore e varie altre difformità), ed alla fine la mia domanda è stata rigettata con addebito delle spese perchè formulata male (quindi inizio ad avere perplessità sulla giustizia).
Ora io vi chiedo se c'è un metodo certo, sicuro ed economico per poter sindacare l'operato degli amministratori, è possibile che abbiano questo potere di occultare tutto quanto è loro possibile senza che nessuno possa chiedere ed essere informato?
Un interessamento della Guardia di Finanza potrebbe risolvere il caso? Oppure scrivendo al Procuratore della Repubblica potrei avere riscontri diversi da quelli finora ottenuti?
Datemi un consiglio sul da fare e come poter riuscire ad ottenere ciò che di mio diritto.
Distinti saluti
Lanfranco, da Scalea (CS)
Ora io vi chiedo se c'è un metodo certo, sicuro ed economico per poter sindacare l'operato degli amministratori, è possibile che abbiano questo potere di occultare tutto quanto è loro possibile senza che nessuno possa chiedere ed essere informato?
Un interessamento della Guardia di Finanza potrebbe risolvere il caso? Oppure scrivendo al Procuratore della Repubblica potrei avere riscontri diversi da quelli finora ottenuti?
Datemi un consiglio sul da fare e come poter riuscire ad ottenere ciò che di mio diritto.
Distinti saluti
Lanfranco, da Scalea (CS)
Risposta ADUC
la riforma del Condominio, consacrata nella Legge n.220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha introdotto l'art. 1130 bis Cod. Civ rubricato "Rendiconto Condominiale".
Il suindicato articolo prevede espressamente il diritto dei Condomini e dei proprietari dei diritti reali o di godimento di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa, in ogni tempo, nonché il pari diritto di estrarne copia a proprio carico.
A tal riguardo, Le preciso che detta documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
Nel caso da Lei rappresentato, ricorrendone la facoltà sempre nel disposto della citata norma, riterrei opportuno, che proponesse la nomina di un revisore che verifichi la contabilità del Condominio. Per la nomina del revisore è necessaria una delibera assembleare assunta con la stessa maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore, e cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art.1136 comma 2 Cod. Civ.).
Ad ogni buon conto, ritengo parimenti utile l'invio di una diffida contenete la espressa enunciazione del diritto di cui all'art. 1130 Bis Cod. Civ.
Parimenti, qualora venissero assunte delibere assembleari contrarie alla legge o al regolamento di condominio Le ricordo che può impugnare, nel termine di 30 giorni, dalla deliberazione stessa, se presente, o dalla comunicazione, secondo quanto stabilito all'art. 1137 Cod.Civ.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
Il suindicato articolo prevede espressamente il diritto dei Condomini e dei proprietari dei diritti reali o di godimento di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa, in ogni tempo, nonché il pari diritto di estrarne copia a proprio carico.
A tal riguardo, Le preciso che detta documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
Nel caso da Lei rappresentato, ricorrendone la facoltà sempre nel disposto della citata norma, riterrei opportuno, che proponesse la nomina di un revisore che verifichi la contabilità del Condominio. Per la nomina del revisore è necessaria una delibera assembleare assunta con la stessa maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore, e cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art.1136 comma 2 Cod. Civ.).
Ad ogni buon conto, ritengo parimenti utile l'invio di una diffida contenete la espressa enunciazione del diritto di cui all'art. 1130 Bis Cod. Civ.
Parimenti, qualora venissero assunte delibere assembleari contrarie alla legge o al regolamento di condominio Le ricordo che può impugnare, nel termine di 30 giorni, dalla deliberazione stessa, se presente, o dalla comunicazione, secondo quanto stabilito all'art. 1137 Cod.Civ.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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