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Cara ADUC

Disservizio volo IBERIA

27 maggio 2008
Domanda 27 maggio 2008
Buongiorno, vorrei porre alla Vs. attenzione il seguente problema:
In data 18 maggio 2008 ho acquistato due biglietti aerei a/r da Milano a Bogota (Colombia) con scalo a Madrid, con data di partenza 17/12/2008 e data di ritorno 17/01/2009 con la compagnia aerea IBERIA.
I biglietti sono di tipo "elettronico", quindi li ricevo dopo pochi minuti tramite email e si riferiscono ai seguenti voli (con scalo):
17/12/08 Milano-Madrid. ore 12:35 - 14:40
17/12/08 Madrid-Bogota. ore 15:45 - 22:00
17/01/09 Bogota-Madrid. ore 23:00 - 14:50
18/01/09 Madrid-Milano. ore 20:15 - 22:15
Il giorno 22 maggio 2008 IBERIA mi comunica tramite email che gli orari dei voli sono cambiati. Praticamente mi viene comunicato che il volo in partenza da Madrid partirà, incredibilmente, con orario antecedente alla mia ora di arrivo a Madrid con il volo da Milano (il volo Madrid-Bogota doveva partire alle ore 15.45 ma mi comunicano che partirà alle ore 13.10 - il problema è che io arrivo a Madrid alle ore 14.40!).
Telefono quindi al call center IBERIA (a pagamento), dove mi comunicano (gentilmente) che si tratta di un errore tecnico del computer, e che il volo Madrid-Bogota del 17/12/2008 (del quale sono già in possesso di biglietto elettronico) è pieno, e si vedono costretti a cambiarmi la data di partenza da Milano a Bogota (con scalo a Madrid) al 19/12/2008, unica data con posti liberi (cioè due giorni dopo la data da me acquistata).
Io accetto il cambio, dato che siamo costretti (io e mia moglie) a viaggiare a Bogota, pero' ora mi trovo con un danno, dato che per motivi di lavoro dovevo essere a Bogota la mattina del 18/12/08, (come da biglietto da me acquistato sul sito IBERIA).
Vorrei sapere se almeno è possibile chiedere alla compagnia aerea IBERIA il DANNO DA RITARDO, cosi' come specificato nella carta dei diritti del passeggero che cita:
> DANNI DA RITARDO
> Oltre alle forme di assistenza previste in caso di ritardo dal Regolamento (CE) N.261/2004, nei trasporti effettuati da compagnie aeree comunitarie o da compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999, la compagnia aerea è responsabile del danno subito dal passeggero a causa del ritardo fino a 4.150 Diritti Speciali di Prelievo (DSP)* - equivalenti a circa ¤.4.841,00 - per passeggero.
> Il risarcimento non è dovuto se il vettore dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle.
> Il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.
> Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui è stato stipulato il contratto o a quella che opera il volo, se diversa.
> Il diritto al risarcimento per danni si prescrive entro due anni a decorrere dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione del volo o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.
Sperando in una Vs risposta porgo
Distinti Saluti.
Piercarlo, da Breno (BS)

Risposta ADUC
se riesce a provare il danno subito (documentandolo), riteniamo che possa inoltrare alla compagnia aerea la richiesta di risarcimento. Nel caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora: clicca qui
Qui di seguito il testo del Regolamento Cee del 2004:
clicca qui
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