Cara ADUC
Disdetta Sky
Domanda
24 marzo 2018
Buongiorno, chiedo cortesemente di avere risposta a questi due quesiti:
1) come previsto dalla L.172/2017, ho colto l'occasione e ho deciso di recedere dal contratto Fastweb. Sono titolare di contratto Homepack SKY & Fastweb e mi chiedo se oltre a Fastweb è possibile recedere anche da SKY con la stessa motivazione. Preciso che circa un mese fa, dopo aver mandato disdetta prima della scadenza naturale, mi è stato riferito che avrei dovuto pagare circa 350 € di penali per cui sarebbe stato conveniente restare abbonato fino alla scadenza naturale del contratto (gennaio 2019) con il pacchetto base a 19,90€/mese. Si può disdire anche SKY per modifiche contrattuali?
2) Nel condominio dove abito quale affittuario non mi viene data la possibilità di installare la parabola (sto pagando l'abbonamento senza usufruire del servizio); mi dicono che non è possibile installarla perchè il palazzo è sottoposto alla Sovrintendenza delle Belle Arti di Bologna; sul tetto sono però installate parabole di altri condomini e non capisco come questa limitazione possa riguardare solo il sottoscritto. Esiste una norma che mi consenta di installarla comunque ? mi può essere vietato? Grazie.
Umberto, da Bologna (BO)
1) come previsto dalla L.172/2017, ho colto l'occasione e ho deciso di recedere dal contratto Fastweb. Sono titolare di contratto Homepack SKY & Fastweb e mi chiedo se oltre a Fastweb è possibile recedere anche da SKY con la stessa motivazione. Preciso che circa un mese fa, dopo aver mandato disdetta prima della scadenza naturale, mi è stato riferito che avrei dovuto pagare circa 350 € di penali per cui sarebbe stato conveniente restare abbonato fino alla scadenza naturale del contratto (gennaio 2019) con il pacchetto base a 19,90€/mese. Si può disdire anche SKY per modifiche contrattuali?
2) Nel condominio dove abito quale affittuario non mi viene data la possibilità di installare la parabola (sto pagando l'abbonamento senza usufruire del servizio); mi dicono che non è possibile installarla perchè il palazzo è sottoposto alla Sovrintendenza delle Belle Arti di Bologna; sul tetto sono però installate parabole di altri condomini e non capisco come questa limitazione possa riguardare solo il sottoscritto. Esiste una norma che mi consenta di installarla comunque ? mi può essere vietato? Grazie.
Umberto, da Bologna (BO)
Risposta ADUC
1-MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI ex Cod. Consumo e d.lvo. 21/2014
Le condizioni contrattuali possono subire modifiche solo se previste dalla legge o dal contratto; al di fuori di questi casi le modifiche possono essere fatte solo se a vantaggio esclusivo del cliente.
In caso di modifica gli operatori devono preavvisare i clienti dando loro la possibilità di recedere senza penali né costi di disattivazione nel caso non siano d'accordo, entro minimo 30 giorni (il termine può anche essere più lungo).
In ogni caso la volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche (contenuta nel preavviso) e in questo caso le nuove condizioni sono inapplicabili.
Quindi può contestare la fattura con diffida a/r
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
2-Le antenne televisive e radiofoniche per la ricezione e la trasmissione dei segnali sono tutelate dalla legge, anche in presenza dei contrastanti interessi degli abitanti di un condominio. Il diritto all’installazione delle antenne, sia come diritto soggettivo autonomo sia come diritto primario all’informazione sancito dall’articolo 21 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”), è limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino di pregiudicare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile. Nel diritto primario riconosciuto dalla Costituzione rientra anche l’installazione di antenne su beni di proprietà esclusiva altrui, nonché la installazione di antenne sul lastrico solare condominiale (quindi anche parabola sul tetto), contro la volontà dell’assemblea condominiale.
Il diritto all'installazione di impianti radiotelevisivi è stato anche regolato, nella normativa condominiale, dall’articolo 1122-bis del Codice Civile introdotto dalla riforma del 2012. È addirittura possibile installare una parabola personale anche se è già presente un impianto centralizzato, nel caso in cui quest’ultimo non consenta il diritto primario all’informazione.
E' sempre salvo quanto stabilito nel regolamento condominiale, che prevale sulle regole del codice civile.
Quanto al vincolo della Sovrintendenza, nella sua comunicazione all'amministratore farà presente che esistono già le parabole degli altri condomini per cui non ci può essere una disparità di trattamento nei suoi confronti, pena la denuncia della situazione alla Sovrintendenza con conseguente possibile rimozione di tutte le antenne.
Le condizioni contrattuali possono subire modifiche solo se previste dalla legge o dal contratto; al di fuori di questi casi le modifiche possono essere fatte solo se a vantaggio esclusivo del cliente.
In caso di modifica gli operatori devono preavvisare i clienti dando loro la possibilità di recedere senza penali né costi di disattivazione nel caso non siano d'accordo, entro minimo 30 giorni (il termine può anche essere più lungo).
In ogni caso la volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche (contenuta nel preavviso) e in questo caso le nuove condizioni sono inapplicabili.
Quindi può contestare la fattura con diffida a/r
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
2-Le antenne televisive e radiofoniche per la ricezione e la trasmissione dei segnali sono tutelate dalla legge, anche in presenza dei contrastanti interessi degli abitanti di un condominio. Il diritto all’installazione delle antenne, sia come diritto soggettivo autonomo sia come diritto primario all’informazione sancito dall’articolo 21 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”), è limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino di pregiudicare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile. Nel diritto primario riconosciuto dalla Costituzione rientra anche l’installazione di antenne su beni di proprietà esclusiva altrui, nonché la installazione di antenne sul lastrico solare condominiale (quindi anche parabola sul tetto), contro la volontà dell’assemblea condominiale.
Il diritto all'installazione di impianti radiotelevisivi è stato anche regolato, nella normativa condominiale, dall’articolo 1122-bis del Codice Civile introdotto dalla riforma del 2012. È addirittura possibile installare una parabola personale anche se è già presente un impianto centralizzato, nel caso in cui quest’ultimo non consenta il diritto primario all’informazione.
E' sempre salvo quanto stabilito nel regolamento condominiale, che prevale sulle regole del codice civile.
Quanto al vincolo della Sovrintendenza, nella sua comunicazione all'amministratore farà presente che esistono già le parabole degli altri condomini per cui non ci può essere una disparità di trattamento nei suoi confronti, pena la denuncia della situazione alla Sovrintendenza con conseguente possibile rimozione di tutte le antenne.
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