Cara ADUC
Disdetta immobile in affitto
Domanda
9 settembre 2016
Salve, mia figlia ha preso in affitto un immobile con contratto 4+2 cedolare secca il 1 Febbraio al prezzo di Euro 750,00 mensile, purtroppo è stata licenziata e prende di disoccupazione Euro 600,00 e ha un bambino di 11 mesi a carico. Ha un ISEE inferiore ai 5.000,00 euro. Fino ad oggi ha pagato tutti i mesi entro i termini previsti nel contratto.
Vorrebbe disdire il contratto di affitto, perché essendo stata licenziata, non riesce più a pagare il canone al proprietario e tornare a vivere a casa mia.
Nel contratto c'è scritto che la disdetta è minimo di 6 mesi, ma è ovvio che non può sostenere per altri 6 mesi questa situazione.
Come potrebbe fare per disdire e lasciare l'immobile nel minor tempo possibile? Il proprietario potrebbe rifarsi su di lei?
Quando ha preso l'immobile in affitto, ha lasciato una caparra di Euro 1.500,00.
Grazie
Armando, da Trevi Nel Lazio (FR)
Vorrebbe disdire il contratto di affitto, perché essendo stata licenziata, non riesce più a pagare il canone al proprietario e tornare a vivere a casa mia.
Nel contratto c'è scritto che la disdetta è minimo di 6 mesi, ma è ovvio che non può sostenere per altri 6 mesi questa situazione.
Come potrebbe fare per disdire e lasciare l'immobile nel minor tempo possibile? Il proprietario potrebbe rifarsi su di lei?
Quando ha preso l'immobile in affitto, ha lasciato una caparra di Euro 1.500,00.
Grazie
Armando, da Trevi Nel Lazio (FR)
Risposta ADUC
per gravi motivi si puo' recedere dandone comunicazione almeno sei mesi prima. Il contratto puo' prevedere condizioni ancora piu' favorevoli all'inquilino (mentre sarebbe nulla una clausola che prevede condizioni piu' sfavorevoli).
La perdita di lavoro (purché sia estranea alla volontà, imprevedibile e sopravvenuta) è un giustificato motivo per fare il recesso. Ma per sei mesi, purtroppo, dovrà comunque pagare (sempre che il contratto non preveda un termine diverso ed inferiore).
Verifichi anche in Comune se ci sono aiuti per le morosità incolpevoli:
http://www.aduc.it/articolo/locazioni+fondo+copertura+della+morosita_24707.php
La perdita di lavoro (purché sia estranea alla volontà, imprevedibile e sopravvenuta) è un giustificato motivo per fare il recesso. Ma per sei mesi, purtroppo, dovrà comunque pagare (sempre che il contratto non preveda un termine diverso ed inferiore).
Verifichi anche in Comune se ci sono aiuti per le morosità incolpevoli:
http://www.aduc.it/articolo/locazioni+fondo+copertura+della+morosita_24707.php
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