Cara ADUC
Diritto di recesso nel MyWay
Domanda
24 agosto 2003
In data 12/06/2000 ho sottoscritto il piano finanziario denominato "My Way". Dopo 3 anni di regolari prelevamenti automatici mensili, come quota di rimborso del suddetto piano, ho chiesto al mio promotore finanziario di voler recedere per motivi personale. Mi e' stato detto che per poter recedere dovrei versare una quota aggiuntiva oltre gia' i 3 anni di versamenti eseguiti.
Colto di sorpresa da tale risposta sono venuto a conoscenza dell'azione che state portando avanti per chiedere la nullita' del contratto poiche' carente del diritto di scioglimento.
In data 21/08/2003 ho telefonato personalmente alla Vs. sede e parlando con una signora mi e' stato confermato che il motivo sul quale verte la Vs.
azione e' la carenza del diritto di scioglimento da parte del risparmiatore.
Incuriosito ho per la prima volta letto il contratto del piano My Way ed ho trovato che nella Sezione II^ let. B punto 8 della "Proposta di adesione al piano finanziario denominato My Way" testualmente viene cosi' previsto: " Il Cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facolta' di estinguere anticipatamente il Finanziamento, corrispondendo alla Banca, oltre agli interessi e agli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facolta', un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere attualizzata mediante l'applicazione del tasso swap di apri durata a quella di scadenza del finanziamento diminuito di uno spread pari allo 0, 5% calcolato in base ai criteri e secondo le normative di legge. La formula di determinazione dell'importo che sara' corrisposto alla Banca in caso d'estinzione anticipata e' riportata sull'allegato 4 "Condizioni economiche".
Leggendo il suddetto punto non ho piu' ben chiaro perche' Voi affermate che il May Way e' nullo, tant'e' che vi chiedo cortesemente se in risposta alla presente e-mail mi potete dare delle delucidazioni aggiuntive per capire meglio il motivo della Vs. richiesta.
Grato della Vs. attenzione attendo una e-mail di risposta
Colto di sorpresa da tale risposta sono venuto a conoscenza dell'azione che state portando avanti per chiedere la nullita' del contratto poiche' carente del diritto di scioglimento.
In data 21/08/2003 ho telefonato personalmente alla Vs. sede e parlando con una signora mi e' stato confermato che il motivo sul quale verte la Vs.
azione e' la carenza del diritto di scioglimento da parte del risparmiatore.
Incuriosito ho per la prima volta letto il contratto del piano My Way ed ho trovato che nella Sezione II^ let. B punto 8 della "Proposta di adesione al piano finanziario denominato My Way" testualmente viene cosi' previsto: " Il Cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facolta' di estinguere anticipatamente il Finanziamento, corrispondendo alla Banca, oltre agli interessi e agli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facolta', un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere attualizzata mediante l'applicazione del tasso swap di apri durata a quella di scadenza del finanziamento diminuito di uno spread pari allo 0, 5% calcolato in base ai criteri e secondo le normative di legge. La formula di determinazione dell'importo che sara' corrisposto alla Banca in caso d'estinzione anticipata e' riportata sull'allegato 4 "Condizioni economiche".
Leggendo il suddetto punto non ho piu' ben chiaro perche' Voi affermate che il May Way e' nullo, tant'e' che vi chiedo cortesemente se in risposta alla presente e-mail mi potete dare delle delucidazioni aggiuntive per capire meglio il motivo della Vs. richiesta.
Grato della Vs. attenzione attendo una e-mail di risposta
Risposta ADUC
il contratto MyWay (come il 4You) e' un composto da varie parti ciascuna delle quali regolamenta uno specifico servizio. La parte che lei ha letto riguarda la concessione del finanziamento. Fra l'altro, quell'articolo e' illegittimo in quanto costituisce una penale implicita e non e' controfirmato, ma questo e' un alto aspetto. Comunque si tratta di una cosa completamente diversa da quanto disposto dall'art. 30, comma 6 del d.lgs 58/98, che dice: "l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore." E' l'omessa indicazione di questa facolta' che determina la nullita' del contratto. Il comma successivo, infatti, sancisce espressamente: che "L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente." Fra l'altro, nei contratti che la banca ha redatto successivamente (chiamati poi "4You"), in larga parte identici, nelle premesse e' indicata espressamente questa facolta', con il riferimento al suddetto articolo.
Per maggiori informazioni sui profili legali di questa vicenda puo' leggere le risposte alle domande frequenti a questo indirizzo: clicca qui
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