Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

derogabilità del comma quinto dell'art 660 cpc

25 aprile 2012
Domanda 25 aprile 2012
Cara aduc avrei bisogno di un vostro consiglio in riguardo ad un contratto di locazione commerciale. ho la sensazione che si possa derogare l'art 660 cpc, in quanto non mi sembra che contenga norme imperative, LEGGENDO L'ART 660: il conduttore PUO' costituirsi personalmente e all'udienza stessa, ma non dice che contrattualmente non si possa stabilire in modo diverso. Non capisco per quali motivi il conduttore ha minimo 20 giorni per costituirsi e difendersi dal giorno della notifica, e se si costituisce stesso in udienza io invece ho solo 10 minuti per leggere la comparsa dell'intimato e difendermi. Ovviamente in caso di intimazione allo sfratto, in luogo dei 20 giorni liberi ne farò trascorrere 30, per rispondere in modo adeguato.
aspetto vostre risposte. cordialmente
ho inserito il seguente articolo:
17)nei casi di notifica di intimazione di fratto o di rilascio con citazione per la convalida, il conduttore in deroga all'art 660 cpc, a pena di decadenza ha l'obbligo di 1) costituirsi tramite procuratore legale 2) di costituirsi con comparsa di costituzione e risposa entro e non oltre il ventunesimo giorno libero dalla data di notifica della intimazione. Il termine di 21 giorni liberi è perentorio. 3) entro lo stesso periodo di offrirne copia della comparsa, in comunicazione al procuratore legale del locatore a mezzo pec.
Nella comparsa di costituzione e risposata avrà l'obbligo di sollevare tutte le eccezioni, di espletare le sue difese e di prendere le sue posizioni in modo chiaro, esaustivo e conciso e non in modo vago e generico, senza la possibilità nella prima udienza di sollevare nuove eccezioni o nuove domande riconvenzionali. In ogni caso NON saranno ammesse domande riconvenzionali riguardanti le migliorie, addizioni ed innovazioni effettuate, in quanto fin dalla sottoscrizione del presente contratto il conduttore esonera il Locatore, da qualsiasi sua possibile azione in tal senso.
In deroga all'art 660 cpc, Il conduttore conserverà alla prima udienza il diritto di opporsi alla convalida dello sfratto o del rilascio a patto che, costituendosi ed offrendo comunicazione della comparsa di costituzione e risposta entro il termine perentorio e decadenziale sopra esposto dia la possibilità al locatore di espletare un minimo di diritto a difendersi e a contraddire.
La costituzione e/o la comunicazione di essa, oltre al termine decadenziale e perentorio equivarrà ad una NON costituzione ai fini della convalida, e ad una rinuncia tacita ed irrevocabile del conduttore ad opporsi alla stessa, in udienza.
Luigi, da Villaricca (NA)

Risposta ADUC
le parti di un contratto non possono derogare alle norme processuali civili.
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