Giovedì 4 giugno 2026
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Denuncia di Contratto Verbale L. 23/2011

25 novembre 2017
Domanda 25 novembre 2017
Nel 2012, visto che io, insieme ad altre due persone (quindi tre locatari) eravamo in affitto ed in nero abbiamo usufruito della L. 23/2011; quindi abbiamo fatto una Denuncia di Contratto Verbale di Locazione ed Affitto di Beni Immobili, pagando euro 369,00 per la registrazione.
Dato che ci era stato detto che era l'unica cifra da pagare, non ci siamo preoccupati di effettuare pagamenti negli anni successivi per il contratto.
A fine Ottobre mi è arrivata dall'Agenzia delle Entrate una richiesta di pagamento per la scadenza del 24/04/2013 per Mancato Versamento dell'Imposta di Registro per il contratto di locazione (Annualità successive alla prima).
Inoltre le sanzioni e gli interessi di mora sono dovuti in solido da tutte le parti in causa, pertanto non mi è possibile, eventualmente, sanare il tutto indipendentemente dagli altri, compreso il proprietario dell'immobile.
1) E' vero che vanno pagati anche gli anni successivi?
2) Dato che nel 2014 la CORTE COSTITUZIONALE ANNULLA I COMMI 8 E 9 ART. 3 DLGS. 23/2011; è possibile fare ricorso?
3) Se il contratto è stato annullato e quindi sono venuti meno i benefici, è possibile richiedere il rimborso di euro 369,00 pagati per la registrazione?
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
Cordiali Saluti.
Maurizio, da Roma (RM)

Risposta ADUC
L’Agenzia delle Entrate non potrà più mandare, agli inquilini, avvisi di pagamento per richiedere il pagamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione non dichiarato. Questo perché la legge di Stabilità [1] sembra aver tacitamente abrogato la norma del 1986 [2] che stabiliva la responsabilità solidale tra inquilino e padrone di casa. In verità la questione non è così scontata e si presta a grossi dubbi interpretativi, frutto di un mancato coordinamento tra le norme a cui non è stato dato ancora chiarimento. Ma procediamo con ordine.
Fino al 1° gennaio 2016, la legge stabiliva che l’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili (nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi) da pagarsi entro trenta giorni dalla firma dell’atto, doveva essere pagata indistintamente dalle parti, locatore o conduttore. L’obbligo veniva anche esteso all’agente immobiliare a seguito della cui attività il contratto è stato concluso.
Questo implicava la cosiddetta responsabilità solidale (o “in solido”): in pratica, in caso di mancato pagamento dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate poteva mandare la richiesta di pagamento a entrambe le parti (locatore e conduttore) e da ciascuna di esse pretendere l’intero pagamento, salvo poi per quest’ultima il diritto di rivalersi, nella misura del 50%, nei confronti dell’altra, chiedendo il rimborso. Tanto è stato più volte sottolineato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione. Inquilino e padrone di casa, insomma, erano uguali davanti al fisco.
Ora questa norma risulta, a prima lettura, del tutto incompatibile con la nuova previsione della Legge di Stabilità. Dall’inizio del 2016, difatti, la materia risulta parzialmente modificata nel seguente modo. Oggi la legge [1] prescrive espressamente che la registrazione debba essere chiesta solo dal locatore (“È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale”).
Non potendosi dunque attribuire le conseguenze negative dell’altrui inadempimento a un soggetto non tenuto all’obbligo (ossia l’inquilino), quest’ultimo non potrebbe neanche essere chiamato a rispondere in solido con il primo per l’omissione di questi.
In buona sostanza, se la legge impone la registrazione solo in capo al padrone di casa, da compiersi entro 30 giorni (con presentazione del contratto all’ufficio di registro), non potrebbe poi inviare, anche all’inquilino, la richiesta di pagamento dell’imposta di registro eventualmente non versata.
Tuttavia nel suo caso gli arretrati sono riferiti all'anno 2013 ovvero prima della riforma del 2016, per cui l'imposta non versata poteva essere richiesta ai locatari.
2) poichè l'art. 4 comma 8 e 9 riguarda la cedolare secca, imposta dovuta dal solo proprietario, non ha alcuna rilevanza per il suo caso l'abrogazione della Corte Cost.le.
3) Se il contratto ha avuto una sua decorrenza ed efficacia, non ha alcuna importanza che in seguito sia stato annullato, anzi risolto, per cui non si possono richiedere rimborsi sulle somme pagate per la registrazione.
Per un approfondimento vedasi ns. Sito e scheda pratica: REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE http://sosonline.aduc.it/scheda/registrazione+dei+contratti+locazione+cosa+fare_587.php
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