Cara ADUC
delucidazioni su bolletta di chiusura vodafone
Domanda
7 dicembre 2017
salve, volevo chiedervi se era possibile dare un'occhiata a questa bolletta finale di chiusura contratto dell'azienda Vodafone poiche' e' la prima volta, dopo aver cambiato spesso operatore telefonico, che mi arriva un saldo finale cosi' elevato. Aspetto notizie grazie e distinti
saluti
Andrea, da Recale (CE)
saluti
Andrea, da Recale (CE)
Risposta ADUC
la cifra elevata è dovuta all'addebito dei costi c.d. di disattivazione.
La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per ultima è arrivata la legge concorrenza del 2017 che ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
- i costi di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
Pertanto se tali costi non sono preventivati nel contratto di telefonia, Lei può rifiutare di pagarli nella bolletta inviatale.
In pratica questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per ultima è arrivata la legge concorrenza del 2017 che ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
- i costi di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
Pertanto se tali costi non sono preventivati nel contratto di telefonia, Lei può rifiutare di pagarli nella bolletta inviatale.
In pratica questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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