Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Delibera palesemente illegittima

14 agosto 2014
Domanda 14 agosto 2014
Salve. Sono proprietaria di un immobile in un condominio di 6 appartamenti più due sottotetti C2 che però sono effettivamente abitati anche se non condonati. Stanchi di dover pagare le spese condominiali ridistribuite in maniera ingiusta, nell'ultima assemblea condominiale abbiamo deliberato, in maniera del tutto arbitraria, di rivedere ed applicare le tabelle millesimali al solo scopo di sollecitare i 2 proprietari dei sottotetti (latitanti per anni alle riunioni che portavano sempre questo punto all'O.D.G.) a presentarsi in una eventuale nuova assemblea per trovare un accordo più equo. La delibera ha invece portato a ben altro. L'amministratore ha applicato le nuove tabelle e i due diretti interessati hanno impugnato la delibera dinanzi al giudice chiedendo la sospensione con urgenza. Ora, leggendo in un mare di norme e sentenze, mi è sembrato di capire che l'amministratore avrebbe dovuto non applicare la delibera in quanto palesemente illegittima. E' realmente così? E se sì, quali sono i riferimenti normativi precisi sui quali fondare un eventuale difesa? Preciso che la notifica è arrivata l'8 agosto e la prima udienza è fissata per il 18 agosto. Grazie
Francesca, da L'aquila (AQ)

Risposta ADUC
l'articolo di riferimento è il 69 delle disposizioni attuative del Codice civile. Se la tabella era palesemente illegittima, l'amministratore avrebbe potuto avvertire l'assemblea e consigliare di non approvarla. Ma l'assemblea è sovrana e generalmente l'amministratore deve eseguire le sue delibere. Non esiste una norma che chiarisca se l'amm. abbia il potere di sollevare l'illegittimità di una delibera, e se c'e' una sua responsabilità nel caso in cui non lo faccia. La dottrina e la giurisprudenza sono divise, e comunque dipende dal motivo di illegittimità. Se ad esempio una delibera condominiale ordinasse all'amministratore di far demolire l'appartamento di un condomino dissenziente, è evidente che l'amministratore ha l'obbligo di non applicarla. Altra cosa sono le tabelle millesimali (e dipende anche dalla gravità e conoscibilità degli errori).
Le consigliamo, se ritiene che questa sia una causa persa che comporterà ulteriori spese, di notificare all'Amministratore il suo dissenso ai sensi dell'art. 1132 del codice civile.
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