Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

delibera condominio palesemente nulla-annullabile

20 ottobre 2017
Domanda 20 ottobre 2017
2011: Impugnazione delibera assemblea del condominio per i seguenti motivi:
1) l’assemblea condominiale ha deliberato criteri di riparto delle spese condominiali in deroga ai criteri legali (artt. 1123 c.c. e 1124 c.c.) a maggioranza 529 MILLESIMI e non all’unanimità 1000 MILLESIMI = NULLITA’ DELLA DELIBERA:
Violazione art Art. 23 della LEGGE 11 dicembre 2012 n.220 e «Art. 69 c.c. Suprema Corte in data 9-8-1996 n.7359; Tribunale di Sanremo Sezione I^ Civile dep 1/6/2004; Cass.civ. sentenze n.1455/95; n.1213/93; 4851/88; n.2301/01; Corte di Cassazione del 15 dicembre 2011 n. 27016; Cass. civ. n. 15042 del 14.6.2013; Cassazione sent. 23.03.2016 n. 5814 ; Tribunale di Perugia sent. 602/2015 ; Cass Civile, Sez. II n. 8010 del 21.05.2012
2) riparto delle spese condominiali di pulizia e luci delle scale e spese d’uso / di utilizzo necessarie al funzionamento dell’ascensore condominiale “Spese della comodità in deroga ai criteri legali (artt. 1123 e 1124 c.c.).
L’assemblea ha deliberato di ripartire dette spese con i criteri dell’art. 1124 c.c. anziché utilizzare il criterio di riparto dettato dall’art. 1123 secondo comma c.c. sola norma applicabile al caso concreto o per analogia con applicazione integrale del criterio dell’altezza di piano = NULLITA’ DELLA DELIBERA Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657; Cass., sez. II, n. 432 del 12 gennaio 2007; Tribunale di Milano Sez. XIII (sentenza del 26 gennaio 2012); Tribunale di Potenza sentenza del 12 maggio 2012; Trib. civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357, Cond. Via Marconi 6 c. Zerbini e altri, in Arch. loc. e cond. 1986, 477; Trib. civ. Genova, sez. III, 2 maggio 2003, n. 1512; Cass. Sez. II Civ. - Sent. del 23/12/2011, n. 28679;
3) NULLITA’ DELLA DELIBERA PER TARDIVITÀ DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE. VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO ARTICOLI 1136 C.C. E 66 DISP. ATT. C.C.
L’avviso di convocazione per l’assemblea è stato ricevuto solo 4 giorni prima dell’adunanza in prima convocazione.VIOLAZIONE art. 66 disp. att. c.c. che prevede l'avviso debba essere comunicato e ricevuto almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza di prima convocazione. Da notare che il condomino già utilizzava da oltre 10 anni i corretti criteri di riparto per pulizia scale e spese uso ascensore art. 1123 II comma con applicazione integrale del criterio dell’altezza di piano = Facta Concludentia
1) Il Giudice ausiliario, dal suo comportamento, sembra non voler considerare i motivi di doglianza sopra impugnati 2) Dal 2011 il fascicolo di causa è stato smarrito 3 volte dal Tribunale
3) Ad oggi sono state depositate le 3 memorie ma ora il Giudice ausiliario sembrerebbe non voler concedere il deposito delle memorie conclusionali e concludere il tutto con una semplice discussione orale (...di 2 minuti…). PUO’ FARLO?
A questo punto il mio timore è di non essere tutelato dalla giustizia e che ci sia qualcosa di “strano” sotto… a tutto ciò.
Che consiglio mi potete dare?
Raffaele, da Padova (PD)

Risposta ADUC
la discussione orale con conseguente emissione di sentenza viene ritenuta opportuna ogni volta in cui l'esame della causa e delle doglianze emerga dai documenti prodotti.
La discussione è ampia e senza limiti temporali potendo le parti verbalizzare le proprie eccezioni.
A mio avviso è utile rappresentare per scritto un documento sintetico ove sottolineare la legittimità delle censure mosse con espresso riferimento al documento che le comprova e chiedere l'allegazione al verbale di udienza.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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