Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Deleghe assemblea

27 aprile 2018
Domanda 27 aprile 2018
Intanto grazie per l'opportunità di ricevere un parere sul tema delle deleghe delle assemblee dei condomìni.
Nel nostro condominio di 19 unità è oramai una regola che nelle assemblee sia mancante il numero legale e le decisioni da prendere sono spesso di vitale importanza gravando sulle casse di tutti, 4 condòmini che non pagano da anni (debito totale 60.000€). Orbene, l'amministratore per favorire la validità dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, e per rispetto dei presenti, telefona in "viva voce" per acquisire le deleghe che poi vengono regolarmente "ratificate" per raggiungere i millesimi di validità dell'assemblea e poter così assumere le decisioni a favore di tutti per la civile convivenza. E' possibile? Tali assemblee sono da ritenersi invalidabili ai sensi dell'art. 1137, secondo e terzo comma de Codice Civile? Che fare se persiste la regola di assenza del numero legale e non è possibile utilizzare tale "stratagemma"? Grazie mille della cortese risposta.
Michele, da Curtatone (MN)

Risposta ADUC
la costituzione dell'assemblea deve rispondere ad un numero legale ed al valore dell'edificio, come previsti dal cod. civ.
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, deve essere effettuata una seconda convocazione con un numero diverso di partecipanti e con le modalità previste dall'art. 1136 e 66 disp. att.ne.
I metodi adottati dall'amm.re descritti da Lei non ci sembrano adatti e le delibere susseguenti si prestano all'impugnazione da parte dei condomini secondo l'art. 1137 c.c.
Può fare presente tutto ciò all'amministratore ( ed agli altri condomini), richiamandolo ai suoi doveri contrattuali.
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