Cara ADUC
Deduzioni fiscali uguali per tutti i prodotti di previdenza integrativa
Domanda
11 gennaio 2005
Spett. ADUC Buongiorno, sono un Vostro associato, nel ringraziarvi del Vostro prezioso lavoro d'informazione avrei bisogno di un Vostro consiglio. Nei giorni scorsi, come possessore di obbligazioni Tecno diffusione per complessive £ 21008400 pari ad ¤ 10850.00 ho inviato al tribunale di Pisa istanza di insinuazione al passivo. Nel modulo scaricato dal Vostro sito veniva richiesto anche il N° delle obbligazioni possedute; io, non avendo avuto nessun aiuto dalla mia banca, ho confuso questo numero con la quantita' dei lotti posseduti, che potevano essere messi in vendita in borsa, pertanto ho indicato 35 obblig. del valore nominale di 310.00¤ invece di 350 di 31.00¤. Ora, visto che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione dell'istanza, mi conviene chiedere l'annullamento della precedente domanda e presentarne una di nuova o far presente al tribunale l'errore? Grazie.
Mario, da Caprino Veronese
Mario, da Caprino Veronese
Risposta ADUC
non esiste alcuna differenza di trattamento per la deducibilita' fiscale dei contributi versati alla previdenza integrativa.
Tale deduzione viene effettuata dal datore di lavoro (riguarda solo i contributi aziendale e lavoratore non il TFR) - sostituto d'imposta, entro il minore tra i seguenti limiti annuali:
- 12% del reddito
- doppio del TFR versato
- euro 5.164,57
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Ha risposto Paolo Venturini - clicca qui
Tale deduzione viene effettuata dal datore di lavoro (riguarda solo i contributi aziendale e lavoratore non il TFR) - sostituto d'imposta, entro il minore tra i seguenti limiti annuali:
- 12% del reddito
- doppio del TFR versato
- euro 5.164,57
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