Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Danno condominiale

23 luglio 2012
Domanda 23 luglio 2012
Sono proprietaria di un negozio situato al piano terra di un condominio composto da altre 4 unità. Circa due anni fa ho verificato la presenza di una perdita che mi ha causato l'erosione di una parte di muro vicino al quadro elettrico. Solo qualche mese fa, tuttavia, l'amministratore ha inviato la ditta preposta che ha provveduto a sostituire due porzioni di due tubi vicini (uno dei quali in realtà non presentava perdite) ed a ricoprire il foro così creatosi con malta. Per quanto concerne il ripristino della pittura, invece, la stessa mi ha proposto di intervenire limitatamente alla parte danneggiata insistendo sul fatto che sarebbe riuscita a riprodurre lo stesso colore esistente. Dal momento che la parete danneggiata è dipinta con smalto verde che ha già qualche anno (quindi difficilmente riproducibile) ed è di passaggio in quanto conduce ad un'area espositiva, ho ritenuto opportuno rifiutare l'intervento che è stato sospeso fino alla prossima assemblea (con mio ulteriore disagio).
Nonostante ciò in giornata ho ricevuto il sollecito dell'amministratore relativo all'ultima rata condominiale di circa 500 euro che volutamente ho lasciato in sospeso così come in sospeso è l'intervento per il danno da me subito. Considerando il tempo trascorso, il disagio per la presenza di un muro a vista scrostato, ed il fatto che in caso di pittura parziale dovrei provvedere di tasca mia per la restante parte, come dovrei comportarmi per non subire due volte? Grazie in anticipo!
Daniela, da Silea

Risposta ADUC
lei ha diritto alla riparazione del danno effettuata a regola d'arte. Le consigliamo per questo di farsi valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora alla ditta esecutrice dei lavori (e per conoscenza all'amministratore condominiale):
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php, nella quale fa richiesta in tempi ristretti il perfezionamento della tinteggiatura, ricorrendo in caso di inadempienza a provvedere con mezzi propri, addebitandone la spesa alla ditta stessa con presentazione di regolare fattura.
Lei non ha invece il diritto di sospendere unilateralmente i pagamenti di normali rate condominiali a lei ascritte, come ritorsione nei confronti del condominio stesso.
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