Cara ADUC
Danni da lavori stradali
Domanda
23 luglio 2008
Cara Aduc, stavo percorrendo una strada tangenziale della citta' di Padova nella quale una ditta stava eseguendo lavori di asfaltatura ed era percorribile al transito solo una corsia. Erano le ore 22.00 di sera. Gli operai della ditta hanno posizionato male i conetti che delimitavano la corsia, erano messi troppo stretti tali da consentire il transito con difficolta'. Molti sono caduti con il transitare della auto, finendo in mezzo alla carreggiata. Molti sono stati presi dalle automobili in corsa, tra le quali la mia, con danni di verniciatura sulla parte anteriore dell'auto. Un cono si e' incastrato sotto la vettura, costringendomi alla sosta per toglierlo, con altri danni sotto il veicolo. Ho chiamato subito la polizia municipale di Padova la quale mi ha comunicato che usciva per un intervento di controllo. Il giorno dopo ho telefonato al comando di polizia municipale di Padova per chiedere a chi indirizzare la richiesta di risarcimento danni. Mi hanno detto di chiedere copia del rapporto di intervento alla Polizia Municipale (con spese per la produzione di tale copia a mio carico) e che la richiesta di risarcimento danni non va fatta al Comune di Padova ma alla ditta che stava eseguendo i lavori o comunque a Veneto Strade SPA che ha in concessione tale strada tangenziale. Volevo chiedervi se posso chiedere i danni al Comune di Padova, se basta una lettera raccomandata o se devo utilizzare la raccomandata di messa in mora. Distinti saluti
Simone, da Monselice (PD)
Simone, da Monselice (PD)
Risposta ADUC
la richiesta di risarcimento va inoltrata al soggetto sul quale grava l'onere di custodia (quindi ente titolare o concessionario del tratto di strada). Per sicurezza le consigliamo di inoltrarla sia al Comune che alla societa' concessionaria tramite lettera raccomandata a/r di messa in mora:
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Si ricordi che in questo caso il suo diritto al risarcimento si prescrive in due anni (art. 2947 comma 2 c.c.).
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Si ricordi che in questo caso il suo diritto al risarcimento si prescrive in due anni (art. 2947 comma 2 c.c.).
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