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Cara ADUC

Costi per allaccio alla rete elettrica

21 luglio 2008
Domanda 21 luglio 2008
Buongiorno,
a gennaio 2008 ho acquistato casa e, negli accordi presi con l'impresa di costruzioni, il costo dell'appartamento doveva comprendere anche le spese di allaccio alla rete elettrica. Alcuni giorni fa, però, l'impresa di costruzioni fa marcia indietro dicendo che non può sostenere tali costi e che, pertanto, dovranno essere suddivisi tra i vari acquirenti. Di seguito ho inserito alcuni articoli dell'atto di compravendita in mio possesso e stipulato prima che l'impresa di costruzioni cambiasse idea. Vorrei capire se da tali articoli si evince che i costi di energizzazione sono a carico dell'impresa di costruzioni oppure, in caso contrario, se devo necessariamente far fronte anche a questa spesa (circa 600 ¤).
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Art.3) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l'unita' immobiliare come sopra alienata trovasi attualmente, ben noto alla parte acquirente, in una a tutti gli accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze, servitu' attive e passive, nonche' ragioni ed oneri condominiali, il tutto come alla parte venditrice pervenuto e dalla medesima goduto a tutt'oggi.
Art.4) La parte acquirente viene immessa da oggi nel possesso e nella materiale disponibilità del cespite immobiliare in oggetto, con tutti i conseguenziali effetti utili ed onerosi.
Art.5) La parte venditrice garantisce la piena proprieta', la legittima provenienza e la libera disponibilita' dell'unita' immobiliare in oggetto e che sulla medesima non gravano oneri, ne' efficienze di iscrizioni e/o trascrizioni comunque pregiudizievoli ad eccezione delle seguenti formalità:
- ?iscrizione ipotecaria del 12 maggio 2007 ai n.ri xxxx/xxxxx a favore di Bancapulia S.p.A., meglio descritta in precedenza;
- trascrizione di vincolo di destinazione del 22 novembre 2007 ai n.ri xxxxx/xxxxx nascente da atto per me Notaio del 12 novembre 2007, Rep. xxxxxx/xxxxx.
Tutti i pesi di qualsiasi natura, anche fiscale, comunque gravanti fino ad oggi sull'unita' immobiliare in oggetto, restano ad esclusivo carico della parte venditrice che si obbliga a soddisfarli direttamente ed immediatamente.
Art.6) La parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale.
Art.7) Ai fini fiscali le parti dichiarano che tra loro non intercorrono i rapporti di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n.131.
Art.8) Spese e conseguenziali del presente atto cedono a carico della parte acquirente.
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Grazie per la cortese disponibilità
Distinti saluti
Alfonso, da San Nicola La Strada (CE)

Risposta ADUC
dalle clausole che ci ha indicato non emerge l'obbligo per la ditta di procedere all'allaccio. Le consigliamo comunque di far visionare il contratto ad un legale di sua fiducia.
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