Cara ADUC
Convocazione assemblea di condominio da parte di terzo estraneo
Domanda
17 maggio 2008
in un condominio di nuova costruzione, senza amministratore, 17 condomini su 21 (700 millesimi) firmano un documento per richiedere che la prima assemblea assoluta, con ad oggetto "nomina amministratore" venga gestita da un terzo, il signor tal dei tali che di professione fa l'amministratore.
Il signor tal dei tali convoca l'assemblea su delega dei 17 condomini.
Alla suddetta assemblea partecipano la quasi totalità dei condomini, circa 800 millesimi, vengono visionati tre preventivi, quindi viene votato uno dei tre come amministratore definitivo.
A questo punto quattro dei condomini presenti in assemblea (a cui non va bene la scelta di questo amministratore), due dei quali avevano a loro volta firmato il documento di cui sopra (l'incarico al signor tal del tali, amministratore per gestire la prima assemblea), il giorno successivo spediscono raccomandata a tutti i condomini in cui contestano il fatto che a convocare la prima assemblea sia stato un terzo estraneo al condominio,dichiarano nulla l'assemblea e ne convocano un'altra.
Domanda: hanno ragione?
L'amministratore votato sostiene che non è scritto da nessuna parte che la prima assemblea non possa essere gestita da un terzo (convocazioni comprese), se lo richiede la maggioranza dei condomini. E ci consiglia di non partecipare alla loro assemblea perché comunque illegittima.
Ci dice che, se ritengono che la delibera sia annullabile (secondo lui non esiste proprio la nullità e ha citato recenti sentenze della cassazione a sezioni unite) o anche nulla devono impugnarla presso l'autorità giudiziaria.
Daniela, da Biassono (MI)
Il signor tal dei tali convoca l'assemblea su delega dei 17 condomini.
Alla suddetta assemblea partecipano la quasi totalità dei condomini, circa 800 millesimi, vengono visionati tre preventivi, quindi viene votato uno dei tre come amministratore definitivo.
A questo punto quattro dei condomini presenti in assemblea (a cui non va bene la scelta di questo amministratore), due dei quali avevano a loro volta firmato il documento di cui sopra (l'incarico al signor tal del tali, amministratore per gestire la prima assemblea), il giorno successivo spediscono raccomandata a tutti i condomini in cui contestano il fatto che a convocare la prima assemblea sia stato un terzo estraneo al condominio,dichiarano nulla l'assemblea e ne convocano un'altra.
Domanda: hanno ragione?
L'amministratore votato sostiene che non è scritto da nessuna parte che la prima assemblea non possa essere gestita da un terzo (convocazioni comprese), se lo richiede la maggioranza dei condomini. E ci consiglia di non partecipare alla loro assemblea perché comunque illegittima.
Ci dice che, se ritengono che la delibera sia annullabile (secondo lui non esiste proprio la nullità e ha citato recenti sentenze della cassazione a sezioni unite) o anche nulla devono impugnarla presso l'autorità giudiziaria.
Daniela, da Biassono (MI)
Risposta ADUC
in mancanza di amministratore l'assemblea puo' essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino (art. 66 disp. att. c.c.). Sulla partecipazione di "estranei" all'assemblea condominiale non esiste una norma che lo vieti. Tuttavia, un parere del Garante della Privacy autorizza la partecipazione dell'estraneo solo in presenza del consenso di tutti i presenti. E' dubbia la possibilita' per il condomino di delegare un terzo per la convocazione dell'assemblea. Tuttavia dovrebbe essere annullabile e non nulla in quanto viziata per motivi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea. Sulla differenza tra deliberazione nulla ed annullabile veda
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