Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Contratto via telefono

27 settembre 2008
Domanda 27 settembre 2008
Gentile ADUC tempo fa ho acconsentito tramite contratto telefonico al cambio di gestore a favore di Tele2 convinto dalle assicurazioni dell'interlocutore che con Tele2 finalmente avrei avuto la linea adsl,linea che la Telecom non mi poteva dare. Dopo pochi giorni ricevevo il contratto cartaceo che però non corrispondeva alle promesse telefoniche, pertanto telefonavo a Tele2 chiedendo di aderire al diritto di recesso entro i termini dei 10 giorni. La richiesta veniva accettata, ma da quel momento sono rimasto senza linea telefonica per più di un mese, con Tele2 e Telecom che alle mie richieste si rimpallavano la responsabilità di riallacciarmi la linea. Finalmente sono rientrato con Telecom, ma con mia sorpresa mi sono trovato a corrispondere delle spese in bolletta per il riallaccio. Vi chiedo cortesemente, ho diritto di riavere tale somma? Vi premetto che la linea telefonica Telecom non è intestata a me, ma a mia moglie, e vi chiedo, può la Telecom cedere la linea ad un altro gestore senza un contratto sottoscritto dal titolare stesso? Il diritto di recesso esercitato entro i termini non dovrebbe tutelare l'utente? La Telecom come può cedere la linea ad un altro gestore con la sola richiesta telefonica fatta da una terza persona e non dal titolare della linea stessa? RingraziandoVi anticipatamente della vostra cortese risposta Vi porgo Distinti Saluti
Giuseppe, da Roma (RM)

Risposta ADUC
dovra' chiedere il risarcimento dei danni subiti a Tele2, con una lettera raccomandata A/R di messa in mora:
clicca qui. In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si deve prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione: clicca qui (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non viene esperito entro 30gg dalla data della richiesta, citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace (recarsi personalmente presso la cancelleria del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere sia la liberazione immediata della linea, sia tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si deve prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione: clicca qui (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non viene esperito entro 30gg dalla data della richiesta, citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace (recarsi personalmente presso la cancelleria del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere sia la liberazione immediata della linea, sia tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).
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