Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

contratto locazione

14 luglio 2018
Domanda 14 luglio 2018
buongiorno
vorrei avere dei consigli riguardo ad alcuni problemi che ho con il mio inquilino. segnalo che e' extracomunitario, ma lavora.
mi paga regolarmente l'affitto, ma non le spese condominiali che hanno raggiunto un importo abbastanza importante di euro 2.000,00.
gli ho inviato una lettera di sollecito, ma inutilmente. mi sono rivolta all'amministratore, il quale ha provveduto anch'egli con con una raccomandata per invitarlo a pagare. il contratto di locazione e' stato redatto unicamente a suo nome, sua moglie e i figli vivono in francia e vengono in italia ogni 3-4 mesi. nel frattempo il mio inquilino ospita abusivamente molti suoi connazionali, senza segnalare la cosa ne' a me e ne' all'amministratore, le spese condominiali comprendono anche il consumo di acqua che ovviamente sono aumentate vertiginosamente. dal verbale dell'ultima assemblea i condomini del palazzo hanno lamentato un via vai costante dal bilocale. come posso intervenire? mi sembra ingiusto che io sia costretta a pagare i loro consumi. inoltre, posso rivolgermi alla polizia locale per verificare il numero di occupanti? posso sfrattarlo per mora e per non aver rispettato il contratto? grazie
Rosa, dalla provincia di MI

Risposta ADUC
Non è infrequente il caso dell’inquilino che, pur restando disciplinato nel pagamento dei canoni, si renda moroso unicamente nel pagamento degli oneri accessori correlati alla locazione. Parliamo, per lo più, delle spese condominiali e delle forniture di utenza (acqua, luce, gas).
E’ possibile procedere con l’intimazione di sfratto? Se sì, in quali casi?
L’ipotesi è espressamente contemplata e disciplinata dal combinato disposto degli articoli 5 e 9 della Legge n. 392 del 1978.
A mente dell’art. 5: “… Il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile”.
La risoluzione, in caso di morosità nel pagamento degli oneri accessori, verrà, appunto, pronunciata con l’ordinanza di convalida di sfratto. Infatti, è oramai pacifico, che, in questo senso vi sia equiparazione assoluta fra la disciplina processuale prevista per i canoni locativi e per gli oneri accessori; con la conseguenza che anche una morosità relativa ai soli oneri accessori potrà essere dedotta in giudizio nel procedimento di convalida di sfratto (in termini citiamo Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1989, n. 1835).
Quali sono esattamente gli “oneri accessori” di cui parla la legge.
Comma 1: “Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni”.
Comma 3: “Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate”.
Si può quindi procedere con l’intimazione di sfratto anche nel caso in cui l’inquilino sia moroso nel “solo” pagamento degli oneri accessori.
Per gli occupanti non denunciati chieda chiarimenti ai Carabinieri o alla Questura.
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