Cara ADUC
Contratto di investimento Mifid e foro competente
Domanda
1 febbraio 2016
Mi sono accorto che il contratto Mifid da me stipulato con la banca prevede come foro competente quello della banca e non il mio. Ma la legge non prevede sia il foro del cliente?
Risposta ADUC
Il caso è molto interessante e può portare risvolti che interessano la Consob e l'Antitrust.
La legge prevede il foro esclusivo a favore del cliente nel caso in cui questi rivesta la qualifica di consumatore.
Lo stabilisce anche la Cassazione, Terza Sezione, nell'Ordinanza 24246 del 26 settembre 2008 in cui si legge come "il foro del consumatore è esclusivo e speciale sicché la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt 18 e 20 cod proc civ, è presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla".
Non finisce qui, perché la Corte afferma pure che "la disciplina di tutela del Codice del consumo, art 33, comma 2 lett u), d lgs n 206 del 2005, può essere validamente derogata dalle parti soltanto con clausola oggetto di idonea trattativa - caratterizzata di requisiti della individualità (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto), serietà (essere svolta dalle parti mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui e diretta) ed effettività (essere stata non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nei rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità -anche- per il consumatore di determinare il contenuto del contratto precisando che incombe sul professionista il relativo onere probatorio".
In parole povere, il cliente consumatore ha sempre il foro competente a proprio favore a meno che non vi rinunci a seguito di una vera trattativa e non vale nemmeno approvare per iscritto la clausola, come anche richiamare in blocco tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al numero d'ordine perché occorre che sia evidenziata in maniera chiara ed autonoma, con altrettanto autonoma sottoscrizione del cliente.
La legge prevede il foro esclusivo a favore del cliente nel caso in cui questi rivesta la qualifica di consumatore.
Lo stabilisce anche la Cassazione, Terza Sezione, nell'Ordinanza 24246 del 26 settembre 2008 in cui si legge come "il foro del consumatore è esclusivo e speciale sicché la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt 18 e 20 cod proc civ, è presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla".
Non finisce qui, perché la Corte afferma pure che "la disciplina di tutela del Codice del consumo, art 33, comma 2 lett u), d lgs n 206 del 2005, può essere validamente derogata dalle parti soltanto con clausola oggetto di idonea trattativa - caratterizzata di requisiti della individualità (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto), serietà (essere svolta dalle parti mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui e diretta) ed effettività (essere stata non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nei rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità -anche- per il consumatore di determinare il contenuto del contratto precisando che incombe sul professionista il relativo onere probatorio".
In parole povere, il cliente consumatore ha sempre il foro competente a proprio favore a meno che non vi rinunci a seguito di una vera trattativa e non vale nemmeno approvare per iscritto la clausola, come anche richiamare in blocco tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al numero d'ordine perché occorre che sia evidenziata in maniera chiara ed autonoma, con altrettanto autonoma sottoscrizione del cliente.
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