Cara ADUC
CONTESTAZIONE MODEM TIM
Domanda
22 giugno 2018
Buongiorno,
faccio seguito a mail precedente per specificare quanto accaduto.
In merito allegato CONTESTAZIONE TIM nessuna risposta ci è pervenuta per il pagamento della penale.
In merito allegato CONTESTAZIONE TIM 2 nonostante avessimo pagato l'intera somma per l'utilizzo del modem sulla fattura con scadenza 11 giugno 2018, da noi regolarmente pagata, ci è stato addebitato il costo di un modem che non ci è mai stato consegnato.
Ci siamo rivolti al numero di assistenza clienti 187 senza ottenere alcun risultato.
Vorrei sapere per favore come mi devo comportare.
Grazie.
Alessandro, dalla provincia di CO
faccio seguito a mail precedente per specificare quanto accaduto.
In merito allegato CONTESTAZIONE TIM nessuna risposta ci è pervenuta per il pagamento della penale.
In merito allegato CONTESTAZIONE TIM 2 nonostante avessimo pagato l'intera somma per l'utilizzo del modem sulla fattura con scadenza 11 giugno 2018, da noi regolarmente pagata, ci è stato addebitato il costo di un modem che non ci è mai stato consegnato.
Ci siamo rivolti al numero di assistenza clienti 187 senza ottenere alcun risultato.
Vorrei sapere per favore come mi devo comportare.
Grazie.
Alessandro, dalla provincia di CO
Risposta ADUC
sul 1° punto nessuna penale è dovuta per il recesso o disdetta anticipata, con o senza passaggio ad altro gestore. Infatti La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Sul 2° punto, poichè lei ha conservato il modem di cui ha già pagato le rate residue, nessun addebito per modem doveva essere fatto sulle fatture future , come chiaramente spiegato nel fax inviato a Tim.
Pertanto può contestare la fattura con il nuovo costo per modem allegando la documentazione precedente.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Sul 2° punto, poichè lei ha conservato il modem di cui ha già pagato le rate residue, nessun addebito per modem doveva essere fatto sulle fatture future , come chiaramente spiegato nel fax inviato a Tim.
Pertanto può contestare la fattura con il nuovo costo per modem allegando la documentazione precedente.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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