Cara ADUC
Contenzioso con Eden Viaggi T.O.
Domanda
22 dicembre 2008
Gent.ma ADUC,
Mi scuso se Vi rubo alcuni dei Vostri preziosi minuti, ma mi farebbe cosa gradita se potesse leggere queste mie righe in merito alla giustizia Italiana.
Sono titolare di un'agenzia di viaggi e nel maggio 2005, alcuni clienti prenotavano dei pacchetti turistici con destinazione Sharm El Sheikh, per la prima quindicina del mese di agosto dello stesso anno.
Come noto, il 23 luglio 2005 la famosa località turistica egiziana fu colpita da attentati terroristici, rivendicati da Al Qaeda.
Conseguentemente, l'Unità di Crisi della Farnesina sconsigliò in modo categorico di effettuare viaggi nell'area colpita e nei propri "warning" rassicurava i viaggiatori circa il loro diritto di avvalersi di quanto disposto dalla allora vigente art. 13 del D.L. 111/95 (oggi D.L. 2006/2005), che consentiva di recedere dal contratto di viaggio, senza l'addebito di qualsiasi spesa o penale, essendo l'annullamento motivato da cause di forza maggiore. (premetto che erano famiglie con bimbi molto piccoli). Pertanto in nome e per conto dei sigg. prenotatati, chiedevo al Tour Operator (EDEN Viaggi S.r.l.) di offrire un'alternativa di viaggio, in quanto, a causa dei tragici avvenimenti, gli stessi erano psicologicamente ed emotivamente provati; in assenza di una valida offerta alternativa, avvalendosi di quanto previsto dalla legge, i miei clienti, per mio tramite, annullarono i pacchetti turistici prenotati.
La Eden Viaggi S.r.l. ha richiesto e ottenuto nei miei confronti decreto ingiuntivo, ritenendo non valido l'operato annullamento.
Ho proposto avverso il predetto Decreto Ingiuntivo, ritenendo sia di essere legittimato, ad operare il recesso del contratto di viaggio, stante il mio ruolo di intermediario di viaggio con rappresentanza dei viaggiatori, sia di considerare lo stesso giustificato da cause di forza maggiore ( attentati terroristici ). Nel giudizio intervenivano anche i viaggiatori, ratificando il mio operato e sostenendo le mie ragioni.
Il tribunale di Pesaro, senza entrare nel merito della questione, ha rigettato l'opposizione dichiarando la mia carenza di legittimazione attiva e, nel contempo, anche l'estraneità dei viaggiatori al giudizio, condannandomi al pagamento della penale prevista nel contratto di viaggio.
Ora, in virtù di tale paradossale decisione, ho dovuto pagare alla Eden Viaggi S.r.l. una somma pari a circa 18.000,00 euro per un viaggio mai effettuato e che i miei clienti, pur in presenza di gravi motivi e di pericolo concreto, avrebbero dovuto " obbligatoriamente" effettuare. (si premette tra l'altro che l'aereo con cui sarebbero dovuti partire, era stato soppresso dall'aeroporto di Bari). Vi chiedo se questa è giustizia quando la stessa aveva PROIBITO di effettuare viaggi per quella destinazione, ritenendola zona pericolosa.
Nicola , da Andria (BA)
Mi scuso se Vi rubo alcuni dei Vostri preziosi minuti, ma mi farebbe cosa gradita se potesse leggere queste mie righe in merito alla giustizia Italiana.
Sono titolare di un'agenzia di viaggi e nel maggio 2005, alcuni clienti prenotavano dei pacchetti turistici con destinazione Sharm El Sheikh, per la prima quindicina del mese di agosto dello stesso anno.
Come noto, il 23 luglio 2005 la famosa località turistica egiziana fu colpita da attentati terroristici, rivendicati da Al Qaeda.
Conseguentemente, l'Unità di Crisi della Farnesina sconsigliò in modo categorico di effettuare viaggi nell'area colpita e nei propri "warning" rassicurava i viaggiatori circa il loro diritto di avvalersi di quanto disposto dalla allora vigente art. 13 del D.L. 111/95 (oggi D.L. 2006/2005), che consentiva di recedere dal contratto di viaggio, senza l'addebito di qualsiasi spesa o penale, essendo l'annullamento motivato da cause di forza maggiore. (premetto che erano famiglie con bimbi molto piccoli). Pertanto in nome e per conto dei sigg. prenotatati, chiedevo al Tour Operator (EDEN Viaggi S.r.l.) di offrire un'alternativa di viaggio, in quanto, a causa dei tragici avvenimenti, gli stessi erano psicologicamente ed emotivamente provati; in assenza di una valida offerta alternativa, avvalendosi di quanto previsto dalla legge, i miei clienti, per mio tramite, annullarono i pacchetti turistici prenotati.
La Eden Viaggi S.r.l. ha richiesto e ottenuto nei miei confronti decreto ingiuntivo, ritenendo non valido l'operato annullamento.
Ho proposto avverso il predetto Decreto Ingiuntivo, ritenendo sia di essere legittimato, ad operare il recesso del contratto di viaggio, stante il mio ruolo di intermediario di viaggio con rappresentanza dei viaggiatori, sia di considerare lo stesso giustificato da cause di forza maggiore ( attentati terroristici ). Nel giudizio intervenivano anche i viaggiatori, ratificando il mio operato e sostenendo le mie ragioni.
Il tribunale di Pesaro, senza entrare nel merito della questione, ha rigettato l'opposizione dichiarando la mia carenza di legittimazione attiva e, nel contempo, anche l'estraneità dei viaggiatori al giudizio, condannandomi al pagamento della penale prevista nel contratto di viaggio.
Ora, in virtù di tale paradossale decisione, ho dovuto pagare alla Eden Viaggi S.r.l. una somma pari a circa 18.000,00 euro per un viaggio mai effettuato e che i miei clienti, pur in presenza di gravi motivi e di pericolo concreto, avrebbero dovuto " obbligatoriamente" effettuare. (si premette tra l'altro che l'aereo con cui sarebbero dovuti partire, era stato soppresso dall'aeroporto di Bari). Vi chiedo se questa è giustizia quando la stessa aveva PROIBITO di effettuare viaggi per quella destinazione, ritenendola zona pericolosa.
Nicola , da Andria (BA)
Risposta ADUC
crediamo che la decisione in questione meriti di essere appellata... ci auguriamo che lo abbia fatto.
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