Cara ADUC
Contabilizzatori- Coibentazione tetto condominiale
Domanda
11 ottobre 2018
Al punto 4 dell’ordine del giorno (convocazione assemblea ordinaria- gestione 2018/2019) - era indicato:
4- Progetto contabilizzazione: esposizione nuove tabelle millesimi e percentuale ripartizione
A tal proposito era allegato alla convocazione dell’assemblea un documento di cui riporto di seguito il contenuto:
“I calcoli del tecnico hanno evidenziato l’esistenza di una differenza di fabbisogno termico tra le unità immobiliari superiore al 50% che, come normativa, comporta la facoltà di non adottare i nuovi millesimi a favore di una tabella più equa. Il progetto sarà oggetto di apposita esposizione con relativa delibera”.
Premesso che i contabilizzatori sono stati installati nel 2013 e che da allora si è provveduto a ripartire i costi mantenendo gli stessi millesimi che risultano dal “regolamento contrattuale, ho ritenuto di dover far notare all’ amministratore che:
“L’articolo 9 comma 5 lettera d) del D.lgs 102/2014 (19/7/2014) specifica inoltre che l’obbligo delle tabelle millesimali secondo la UNI 10200 è facoltativo nei condomini o edifici polifunzionali in cui alla data del decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese (noi nel 2013)”
L’amministratore ha ritenuto di non dover tenere in considerazione la mia obiezione, proponendo di votare per deliberare su quale ripartizione di millesimi adottare.
E’ evidente che la maggioranza abbia votato per la nuova ripartizione, essendo i condomini penalizzati (ultimi piani) in netta minoranza.
Le chiedo cortesemente un parere in merito alla correttezza di quanto avvenuto e nel caso contrario come eventualmente rivalersi.
Nel 2011 è stato rifatto il tetto (condominiale). Nell’occasione è stata rimossa la coibentazione sul lastrico solare e non è più stata rimessa.
Le chiedo:
La coibentazione è obbligatoria?
Deve essere obbligatoriamente ripristinato la condizione originaria?
La ripartizione delle relative spese vanno ripartite in millesimi di proprietà?
Nel caso la coibentazione venga ripristinata (cambieranno evidentemente i “coefficienti di trasmittenza termica” del soffitto di chi abita all’ultimo piano), vanno ricalcolati i millesimi relativi al “consumo involontario” (quota fissa)?
vanno ricalcolati i millesimi relativi al “consumo involontario” (quota fissa) anche se il condomino provvede a proprie spese alla coibentazione?
In attesa di un Vs riscontro ringrazio anticipatamente
Luigi, dalla provincia di VA
4- Progetto contabilizzazione: esposizione nuove tabelle millesimi e percentuale ripartizione
A tal proposito era allegato alla convocazione dell’assemblea un documento di cui riporto di seguito il contenuto:
“I calcoli del tecnico hanno evidenziato l’esistenza di una differenza di fabbisogno termico tra le unità immobiliari superiore al 50% che, come normativa, comporta la facoltà di non adottare i nuovi millesimi a favore di una tabella più equa. Il progetto sarà oggetto di apposita esposizione con relativa delibera”.
Premesso che i contabilizzatori sono stati installati nel 2013 e che da allora si è provveduto a ripartire i costi mantenendo gli stessi millesimi che risultano dal “regolamento contrattuale, ho ritenuto di dover far notare all’ amministratore che:
“L’articolo 9 comma 5 lettera d) del D.lgs 102/2014 (19/7/2014) specifica inoltre che l’obbligo delle tabelle millesimali secondo la UNI 10200 è facoltativo nei condomini o edifici polifunzionali in cui alla data del decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese (noi nel 2013)”
L’amministratore ha ritenuto di non dover tenere in considerazione la mia obiezione, proponendo di votare per deliberare su quale ripartizione di millesimi adottare.
E’ evidente che la maggioranza abbia votato per la nuova ripartizione, essendo i condomini penalizzati (ultimi piani) in netta minoranza.
Le chiedo cortesemente un parere in merito alla correttezza di quanto avvenuto e nel caso contrario come eventualmente rivalersi.
Nel 2011 è stato rifatto il tetto (condominiale). Nell’occasione è stata rimossa la coibentazione sul lastrico solare e non è più stata rimessa.
Le chiedo:
La coibentazione è obbligatoria?
Deve essere obbligatoriamente ripristinato la condizione originaria?
La ripartizione delle relative spese vanno ripartite in millesimi di proprietà?
Nel caso la coibentazione venga ripristinata (cambieranno evidentemente i “coefficienti di trasmittenza termica” del soffitto di chi abita all’ultimo piano), vanno ricalcolati i millesimi relativi al “consumo involontario” (quota fissa)?
vanno ricalcolati i millesimi relativi al “consumo involontario” (quota fissa) anche se il condomino provvede a proprie spese alla coibentazione?
In attesa di un Vs riscontro ringrazio anticipatamente
Luigi, dalla provincia di VA
Risposta ADUC
se i ripartitori del sistema di contabilita' sono gia' presenti al 26/07/2016 e' facolta' del condominio adottare il sistema UNI 10200 in osservanza del Dlgs 141/2016. Tuttavia, in presenza di differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari superiori al 50%, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica, mentre il restante 30% può essere ripartito secondo i millesimi o altro parametro di superficie o di volume o di potenza termica (radiante o convettiva) li' installata. In questo senso e' legittimo che il condominio deliberi in merito.
La coibentazione del terrazzo - non abbiamo compreso le motivazioni della sua rimozione - diminuisce evidentemente il fabbisogno energetico dell'intero fabbicato ma la sua apposizione non e' obbligatoria per il condominio; i condomini del piano sottostante possono accollarsi le eventuali spese se il rapporto costi-benefici ne risultasse favorevole .
La coibentazione del terrazzo - non abbiamo compreso le motivazioni della sua rimozione - diminuisce evidentemente il fabbisogno energetico dell'intero fabbicato ma la sua apposizione non e' obbligatoria per il condominio; i condomini del piano sottostante possono accollarsi le eventuali spese se il rapporto costi-benefici ne risultasse favorevole .
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