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Cara ADUC

Consulenza orientativa H3G

14 giugno 2013
Domanda 14 giugno 2013
Effettuerò la telefonata al n° 895 (non possibile per le prossime 48 ore) ma anticipo la cosa. In data settembre 2012 per motivi economici ho chiesto al customer care di h3g come fare per disdire la linea mobile aziendale (agente di commercio). Mi viene detto che se cessavo l'attività e rinunciavo al numero non pagavo la "penale". Ho scritto raccomandata 20/10/12 di disdetta con visure che certificano la cessazione d'attività come dettomi.
Mi sono giunte 3 fatture, il traffico, la rata di saldo del telefono e la penale (non con la dicitura di costi). Ho onorato le prime 2 e non la terza. In data In data 4/5/13 mi scrive una società per il recupero crediti a mezzo posta ordinaria che reclama il denaro.
In data 7/5/13 mi giunge una raccomandata di h3g a mezzo TNT datata 29/01/13 dove mi si dice che:
1) ad oggi ho un debito con loro;
2) hanno ricevuto mia intenzione di cessare linea e interrompere il contratto;
3) vista la situazione debitoria ritengono risolto il contratto per inadempimento.
Ora mi chiedo questo, se in data 20/10/12 mando disdetta non puoi dirmi il 29/01/13 (3 mesi dopo) che risolvi il contratto in essere dato che non avendo ricevuto alcun diniego per silenzio assenso consideravo detto contratto chiuso (le fatture infatti erano di chiusura) mentre per loro il 28/01/13 era ancora in essere a questo punto.
In data 11/06/13 mi ha scritto a mezzo posta ORDINARIA VIA TNT lo studio legale Zingone di Milano con lettera datata 31/05/13 che mi intima di pagare entro il 10/06/13.
Per una questione di principio non ho intenzione di pagare dato che le persone che rispondono all'assistenza clienti dicono cose non corrette e, come nel mio caso, rispondono pure con un italiano "traballante" e spesso non comprendono appieno le nostre affermazioni. Inoltre, se non ho interpretato male all'interno del vostro sito, la legge Bersani dice che non può applicarsi penale (a meno che non siano costi documentati) ma non so se questa legge vale solo per i privati o anche per le aziende.
Nei prossimi giorni vi telefonerò ed eventualmente invierò i documenti del caso
Antonio, da Parma (PR)

Risposta ADUC
le penali per recesso anticipato sono vietate (nei confronti di chiunque) dal decreto Bersani, che non consente ai gestori di imporre una durata minima ai loro contratti:
http://sosonline.aduc.it/scheda/liberalizzazioni+nuove+regole+telefonia_11751.php
Sono legittime invece le richieste relative a spese di disattivazione, se e nella misura previste in contratto.
Se del caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di diffida:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Per il prosieguo, legga qui:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
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