Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Consulente amministrativo

12 ottobre 2018
Domanda 12 ottobre 2018
Salve,
volevo un consiglio gentilmente, abito in un condominio con autogestione, (case popolari) abbiamo un responsabile di autogestione, un consulente amministratore, di qui ci tiene la contabilità condominiale.
Una decina di giorni fa, abbiamo visionato con estrazione della documentazione condominiale, ci siamo accorti che mancano diverse fatture, del compenso che prende il consulente amministrativo.
A questo punto chiediamo spiegazioni al responsabile dell'autogestione, che oltre tutto prende un compenso annuale per fare il responsabile, chiedendo spiegazioni di come mai mancano le fatture, cosa che lui dovrebbe controllare che ci sia tutta la documentazione a fine anno, che gli viene consegnata dal consulente "correggetemi se sbaglio"
la sua risposta e stata io non so nulla, chiedetelo al consulente, abbiamo scritto al consulente, poiché nei fascicoli conservati dal responsabile mancano.
Abbiamo chiesto cortesemente copia delle fatture mancanti, che lui sicuramente avrà registrato nella sua contabilità.
Ci risponde il consulente, dicendo la vostra richiesta non è accoglibile in quanto mi deve essere rivolta, unicamente dal responsabile dell'autogestione.
Il consulente (amministratore)in termini di legge, può ignorare un condomino? A tale richiesta?
Abbiamo chiesto anche per iscritto spiegazioni, riguardo alcune voci riportate nel rendiconto, tra qui il compenso al responsabile, chiedendo come viene accreditato nel rendiconto annuale, ci sono altre voci, che non si capisce a cosa si riferiscono da lui scritte, la sua risposta e stata, appartenendo a rendiconti approvati dall'assemblea, non necessitano di ulteriori specifiche.
A questo punto cosa possiamo fare? Come ci possiamo muovere nei confronti del consulente amministrativo? Visto che lui e pagato da noi!
per quanto mi sembra di capire pur avendo scritto e inviato per pec, continua a girarci in torno senza darci ne copie delle fatture mancanti ne risposte.
Rimango in attesa grazie.
Simone, dalla provincia di FI

Risposta ADUC
Con la riforma del condominio attuata con la legge 220/2012, c’è stato un cambiamento riguardo l’amministratore dell’autogestione: l’art. 1129 c.c. ora cita che le nuove disposizioni sulla nomina, revoca e compiti: “si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica”. In mancanza di ulteriori normative, si può presumere che la figura dell’amministratore (o in qualunque altro modo sia stato precedentemente chiamato), debba seguire gli stessi doveri e gli stessi metodi di nomina e revoca di un amministratore di condominio ex art. 1129 c.c..
L'amministratore non può ignorare le richieste di un condomino, poichè egli deve conservare la documentazione inerente la propria gestione e fornire al richiedente attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti (ar.1130 nn.8-9)
Se emergono gravi irregolarità, quali quelle da Lei illustrate, si può deliberare la revoca dell'amministratore e del responsabile della gestione da parte dell'assemblea condominiale, o da parte del singolo condomino con ricorso all'autorità giudiziaria.
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